Imposte

Ricercatori, eventi rilevanti per la proroga dell’opzione

L’opzione di proroga al regime fiscale per gli impatriati con il versamento del 5% o del 15% deve essere esercitato per ciascun evento rilevante

di Valentino Tamburro

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L’opzione per la proroga del regime dei docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 deve essere esercitata - mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% o del 5% - in occasione di ciascun evento rilevante, quale ad esempio la nascita di un figlio. In linea generale, quindi, ogni figlio comporta un nuovo versamento per accedere all’ulteriore estensione del regime. Fa eccezione il caso in cui il figlio successivo nasca prima della scadenza del termine del 30 giugno entro cui deve essere versata l’imposta relativa alla proroga già spettante: in tal caso, l’estensione può essere “accorpata”, evitando duplicazioni di costo. È questo il principale chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 80/2026 del 18 marzo 2026. L’agenzia delle Entrate ha risolto il dubbio interpretativo sollevato da un professore universitario che, dopo essere stato residente all’estero, ha beneficiato per il periodo 2019-2022 del regime agevolativo a favore dei docenti e ricercatori disciplinato dall’articolo 44 del Dl. n. 78/2010. A tal proposito è bene ricordare che l’agevolazione in questione, che consiste nella detassazione del 90% della retribuzione del docente o ricercatore, a differenza di quanto avvenuto nel caso del regime degli impatriati, non ha subito alcuna modifica a seguito della recente riforma tributaria. Nel caso di specie, dopo aver beneficiato del regime in questione per il periodo ordinario, il contribuente istante ha esercitato nel mese di aprile 2023 l’opzione per la proroga per estendere il regime ad otto anni complessivi, versando l’imposta sostitutiva entro la scadenza del 30 giugno 2023, in presenza di un figlio minorenne nato nel 2018. Nel corso del 2023 è poi nata una seconda figlia, ma successivamente al termine del 30 giugno. Il contribuente riteneva che il pagamento già effettuato fosse sufficiente per accedere direttamente all’estensione più lunga (pari a undici periodi d’imposta complessivi), sostenendo che il requisito della presenza di due figli dovesse essere verificato con riferimento all’intero periodo d’imposta in cui si verifica la nascita e non al momento del versamento dell’imposta sostitutiva. L’agenzia delle Entrate ha invece chiarito che il requisito deve essere posseduto al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il versamento entro il 30 giugno. In particolare, la presenza di uno o più figli deve sussistere proprio a tale data. Nel caso di specie, quindi, il contribuente aveva un solo figlio al 30 giugno 2023 e può accedere esclusivamente alla prima estensione del regime, restando necessario un nuovo versamento per beneficiare dell’ulteriore proroga.

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