Tutte le novità

Il voto finale alla maturità: come arrivare al 100

La votazione finale si compone di una valutazione relativa al percorso di studi e di quella relativa alle prove d’esame.

di Francesca Lascialfari

Gli studenti del liceo Alfieri sono impegnati nella seconda prova degli esami di maturità, 19 giugno 2026. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO ANSA

4' di lettura

English Version

4' di lettura

English Version

Dallo scorso anno scolastico, 2024-25, per l’ammissione dello studente all’esame conclusivo, è necessario che siano soddisfatti tutti i requisiti elencati nell’art.13 comma 2 del D.Lgs. 62/2017, incluso quello che riguarda lo svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro svolte nell’ultimo triennio. Una delle novità introdotte per l’esame di giugno riguarda la composizione delle commissione di esame: rispetto agli anni passati, cambia il numero di commissari esterni ed interni, ridotti a due più due per ciascuna classe invece che tre più tre, oltre ad un presidente esterno. Per quanto riguarda le fasce di variabilità per l’attribuzione dei crediti, si fa riferimento alla tabella di cui all’allegato A alla normativa ministeriale. Il voto finale dell’esame di maturità si compone di una valutazione relativa al percorso di studi e di quella relativa alle prove d’esame.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Il percorso scolastico

I crediti scolastici sono lo strumento attraverso il quale viene data rilevanza al percorso degli studi. Precisamente, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, prende in considerazione il triennio conclusivo attribuendo, al termine di ciascun anno, crediti nella misura massima di dodici, tredici, quindici rispettivamente. L’attribuzione del credito è effettuata tenendo conto della media dei voti riportata dallo studente nei singoli anni di corso (terza, quarta, quinta) secondo quanto previsto nell’allegato A. La disposizione normativa contenuta nella legge 150/2024 ha modificato l’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, affermando che il punteggio più alto nell’ambito della fascia, spettante sulla base della media dei voti, potrà essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Loading...

Le attività di formazione scuola-lavoro concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, contribuendo di fatto alla formazione della media voti e, di conseguenza, all’attribuzione del credito scolastico. Incidono sull’attribuzione del credito anche i criteri definiti dal collegio dei docenti per la definizione all’interno della banda di oscillazione, una volta consolidata la media. Il valore massimo del percorso di studi è di quaranta punti e costituisce la base alla quale si sommeranno le valutazioni delle tre prove d’esame di competenza della commissione.

Il colloquio d’esame

L’altra novità introdotta per l’esame relativo all’a.s. 25/26 è la modalità di svolgimento del colloquio. Nell’O.M. 54/2026, si stabilisce che il colloquio «ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente. Il colloquio prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all’art. 1, co.1, lettera b), del decreto ministeriale 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato». In particolare, viene abbandonato l’utilizzo del materiale di avvio del colloquio, attorno al quale il candidato costruiva un percorso multidisciplinare che coinvolgeva tutte le discipline per le quali avevano titolo i commissari d’esame, sia interni che esterni.

La nuova struttura del colloquio ha richiesto la modifica della griglia di valutazione nazionale, redatta dal ministero, che ora prevede quattro indicatori che pesano ciascuno cinque punti, anziché cinque indicatori in cui invece era suddiviso il punteggio fino allo scorso anno scolastico.

La commissione è chiamata a valutare l’acquisizione di contenuti e metodi delle diverse discipline oggetto dell’orale, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e la padronanza lessicale e semantica, la capacità di argomentare in modo critico e personale, e da ultimo il grado di maturazione personale e di responsabilità raggiunto dal candidato al termine del percorso di studio.

Voto finale

Il credito, dunque, concorre alla definizione del voto di diploma di istruzione secondaria superiore nella misura massima di 40 punti. I rimanenti 60 punti, per un totale non superiore a 100 punti, sono attribuiti dalla commissione sulla base delle tre prove d’esame (prima e seconda prova scritta e colloquio) per ciascuna delle quali dispone di un massimo di venti punti.

La commissione, inoltre, può motivatamente attribuire un punteggio integrativo fino ad un massimo di tre punti, ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d’esame, sulla base di criteri definiti durante la riunione preliminare. Nella stessa sede sono definiti i criteri per l’attribuzione della lode, cui possono aspirare gli studenti che, al termine delle prove d’esame, abbiano raggiunto il punteggio massimo di cento senza usufruire del punteggio integrativo e che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con decisione unanime del consiglio di classe. L’esame di stato è superato se il voto finale è di almeno 60 punti e il tabellone con l’esito dell’esame e l’indicazione del punteggio finale, è pubblicato tramite affissione presso la sede della commissione e, distintamente per ogni classe, nell’area riservata del registro elettronico. Per coloro che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di sessanta punti e quindi non abbiano superato l’esame, sarà riportata esclusivamente la dicitura “Non diplomato”.

Si sottolinea, infine, coerentemente con quanto previsto dal Dlgs 62/2017, che i candidati con certificazione di Dsa o con disabilità che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, conseguono il diploma finale sul quale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. In casi di particolari gravità, qualora lo studente sia esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segua un percorso didattico differenziato, in sede di esame di Stato sosterrà prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni riportanti gli esiti finali, affissi presso la sede della commissione e resi visibili nella sezione riservata alla classe del registro elettronico.

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter Scuola+

La newsletter premium dedicata al mondo della scuola con approfondimenti normativi, analisi e guide operative

Abbonati