Giustizia e proprietà privata. Dai Padri della Chiesa alla sintesi francescana
Papa Paolo VI: «Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario»
di Vittorio Pelligra
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«Non è del tuo avere che tu fai dono al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è quel che è dato in comune per l'uso di tutti, ciò che tu ti annetti. La terra è data a tutti, e non solamente ai ricchi» (S. Ambrogio, citato nel Decretum Gratiani). Sono parole, queste, che vengono riprese da Paolo VI nella sua enciclica sociale Populorum Progressio pubblicata nel 1967. «È come dire – continua il Papa - che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario. In una parola, il diritto di proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento della utilità comune, secondo la dottrina tradizionale dei padri della chiesa e dei grandi teologi».
Abbiamo visto, la settimana scorsa, che Tommaso d'Aquino era arrivato ad una posizione simile rispetto al principio di destinazione universale dei beni. La dottrina di Tommaso portava a sintesi secoli di dibattiti e di pensiero teologico che partono dagli Atti degli Apostoli – «nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune» (At 4,32-37) – e vedono come protagonisti principali i Padri della Chiesa. Questi considerano, infatti, la proprietà privata come una necessità derivante da uno stato di peccato.
Le posizioni dei Padri della Chiesa sulla proprietà privata
Come, in generale, la condizione dell'uomo nel mondo deriva dal peccato originale, così anche la necessità della proprietà è una sua conseguenza. La proprietà, per questo, non ha né una origine naturale, né una origine divina. Le posizioni al riguardo, sono naturalmente varie, ma molti dei Padri, tra cui Giovanni Crisostomo, Lattanzio, Gregorio Nisseno e il già citato Ambrogio, considerano la proprietà come qualcosa contro natura. E ipotizzano che in assenza della caduta originaria si sarebbe sviluppato un sistema di convivenza ed economico alternativo, migliore, fondato sulla comunione dei beni invece che sulla proprietà.
La successiva elaborazione, ad opera di teologi come Isidoro di Siviglia, Simone di Bisignano, Alessandro d'Hales, introduce al riguardo dell'idea di proprietà, il concetto di jus gentium, in base al quale l'origine della proprietà non andrebbe ricercata nel diritto naturale, né tantomeno in quello divino, quanto piuttosto, nella ragione umana, che dalla natura deduce concetti utili alla convivenza pacifica e alla realizzazione del piano provvidenziale di Dio. Tommaso si inserisce in questa tradizione qualificando anch'egli la proprietà come originata dallo jus gentium, distinguendone due aspetti cruciali: l'usus e la potestas. Le due accezioni devono essere tenute separate in quanto assoggettate a regole diverse. Per quanto riguarda l'usus (e il consumo), l'uomo deve considerare i beni – «non come propri, bensì comuni e darli via facilmente, quando altri ne hanno bisogno».
Per quanto riguarda invece la produzione e la gestione (potestas), l'uomo è autorizzato a considerare i beni come suoi per farli rendere e amministrarli, come del resto sarebbe accaduto anche nel paradiso terrestre. Questa autorizzazione diventa per l'Aquinate, un dovere e un obbligo, in quanto, data la situazione di “caduta” nella quale l'uomo si trova, senza la proprietà, la poca voglia di lavorare, il disordine e soprattutto la mancanza di pace, impedirebbero il raggiungimento dello sviluppo e della prosperità, fine stesso dell'economia.









