Violenza sessuale, stop alla vittimizzazione secondaria da parte della magistratura
Una donna era stata condannata per calunnia verso un collega: per i giudici aveva denunciato tardi, non si era cercata un altro lavoro e non c'erano testimoni
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Il giudice non può ritenere non veritiera la versione della donna che denuncia unaviolenza sessuale, fino acondannarla per calunnia, perchè considera il suo comportamento non logico, in base a sue convinzioni personali. In particolare all'imputata era contestato il fatto di aver denunciatoa distanza di molto tempo le violenze sessuali, a suo dire, subite da un collega sul posto di lavoro, e di non aver dato le dimissioni per cercare un'altra occupazione, subendo passivamente le condotte poi denunciate. In più a “deporre” contro la donna c'era una totale assenza di testimoni e di riscontri delle molestie nei suoi confronti e una richiesta di archiviazione del Pm, accolta dal Gip, relativa al reato di violenza sessuale.
Le convinzioni personali dei giudici
Per la Corte d'appello tanto era bastato per condannare l'imputata per calunnia. Una decisione annullata dalla Cassazione che bacchetta i giudici, per aver fondato il loro giudizio su «argomentazioni di tipo presuntivo, fondate su meri convincimenti soggettivi- si legge nella sentenza - circa l'astratta doverosa condotta della vittima di una denunciata violenza sessuale in un contesto lavorativo». Argomenti - sottolinea la Suprema Corte - già censurati dalla Corte Edu nella sentenza J.L. contro Italia del 27 maggio 2021, con la quale i giudici di Strasburgo hanno invitato l'autorità giudiziaria italiana a non utilizzare motivazioni che «espongano le donne alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare la fiducia della vittima nella giustizia».
Gli effetti paradossali della decisione
Per la Cassazione c'è il rischio di un'ulteriore effetto paradossale nell'attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia, come avvenuto nel caso esaminato. Il risultato, infatti, sta «non solo nel disincentivare ogni forma di collaborazione con l'autorità giudiziaria di chi sia stato testimone di attività delittuose, ma anche e (soprattutto) di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere, domestica o contro le donne o i minorenni o le persone con disabilità - scrivono i giudici - ritenute intrinsecamente vulnerabili dall'ordinamento». Ad avviso dei giudici di legittimità, questo vuol dire far venir meno la tutela dei loro diritti perchè i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi e privi di testimoni, per le possibili conseguenze, proprio contro di loro, del mancato accertamento dei reati subìti per i quali non c'è altra prova che la loro parola.








