Cassazione

Smartphone, anche il terzo può impugnare il sequestro

Contestazione ammissibile anche da parte di chi non è proprietario. Ma non basta sostenere che il cellulare contiene in astratto dati sensibili

di Giovanni Negri

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Anche chi non è proprietario dello smartphone può presentare opposizione al sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Tuttavia il luogo comune che del telefono cellulare fa il deposito di segmenti importanti della vita del proprietario non legittima di per sè stesso l’impugnazione. Con due distinte e recenti sentenze, la n. 15010 e la n. 15894 entrambe della Terza sezione, la Cassazione fa chiarezza sulla legittimazione a impugnare il provvedimento di sequestro del telefonino.

Opposizione all’acquisizione delle prove

Con la prima pronuncia, la Cassazione sottolinea come nel caso di sequestro probatorio di un bene, come un telefono cellulare, l’interesse di chi propone impugnazione non risiede solamente della rimozione del vincolo reale, con conseguente restituzione del bene stesso, ma anche nell’opporsi all’acquisizione di elementi di prova, da esso estraibili, come i dati contenuti nel telefono cellulare utilizzabili, a carico del ricorrente, nel processo di merito.

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Il dato essenziale è costituito, così, per la Corte, dal fatto che chi impugna aspira al dissequestro, come esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche nella forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile «a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall’ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione a una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità».

Ammissibile allora l’impugnazione da parte dei coindagati perché, come emerge dallo stesso decreto di sequestro, il telefono è stato considerato elemento di prova indispensabile per l’accertamento fatti, nel confermare l’identificazione di alcuni indagati e metterne in evidenza il ruolo in un contesto di associazione criminale.

Sequestro e dati sensibili

Con la seconda sentenza, la Cassazione mette in evidenza come il titolare di dati sensibili contenuti in documenti informatici o telematici che intende contestare un provvedimento di sequestro è sempre obbligato ad allegare all’impugnazione l’interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva.

Ritenere, afferma la Corte, che in caso di sequestro di uno strumento informatico, destinato per la sua stessa natura a raccogliere dati informatici di natura personale e professionale (e la sentenza esemplifica in materiale audiovisivo, dati di localizzazione, posta elettronica, password, dati relativi al traffico telefonico, messaggistica) a giustificare l’impugnazione basti la sottolineatura della natura dello strumento e della altrettanto naturale e generica presenza dei dati stessi al suo interno e quindi della ovvia esistenza di un interesse sarebbe eccessivo.

Per la Cassazione, infatti, la conseguenza sarebbe quella di obbligare il pubblico ministero, per la legittimità stessa del provvedimento, a un vincolo di motivazione tanto stringente da essere poi nei fatti inesigibile, con un’eccessiva compressione dell’attività d’indagine. Infatti, va ricordata la «peculiare connotazione dei documenti informatici, che, nella generalità dei casi, richiedono, sia in ragione del loro contenuto, spesso promiscuo, che della loro mole, accertamenti tecnici per estrapolarne e selzionarne quanto utile alle indagini».

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