Smartphone, anche il terzo può impugnare il sequestro
Contestazione ammissibile anche da parte di chi non è proprietario. Ma non basta sostenere che il cellulare contiene in astratto dati sensibili
di Giovanni Negri
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Anche chi non è proprietario dello smartphone può presentare opposizione al sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Tuttavia il luogo comune che del telefono cellulare fa il deposito di segmenti importanti della vita del proprietario non legittima di per sè stesso l’impugnazione. Con due distinte e recenti sentenze, la n. 15010 e la n. 15894 entrambe della Terza sezione, la Cassazione fa chiarezza sulla legittimazione a impugnare il provvedimento di sequestro del telefonino.
Opposizione all’acquisizione delle prove
Con la prima pronuncia, la Cassazione sottolinea come nel caso di sequestro probatorio di un bene, come un telefono cellulare, l’interesse di chi propone impugnazione non risiede solamente della rimozione del vincolo reale, con conseguente restituzione del bene stesso, ma anche nell’opporsi all’acquisizione di elementi di prova, da esso estraibili, come i dati contenuti nel telefono cellulare utilizzabili, a carico del ricorrente, nel processo di merito.
Il dato essenziale è costituito, così, per la Corte, dal fatto che chi impugna aspira al dissequestro, come esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche nella forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile «a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall’ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione a una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità».
Ammissibile allora l’impugnazione da parte dei coindagati perché, come emerge dallo stesso decreto di sequestro, il telefono è stato considerato elemento di prova indispensabile per l’accertamento fatti, nel confermare l’identificazione di alcuni indagati e metterne in evidenza il ruolo in un contesto di associazione criminale.
Sequestro e dati sensibili
Con la seconda sentenza, la Cassazione mette in evidenza come il titolare di dati sensibili contenuti in documenti informatici o telematici che intende contestare un provvedimento di sequestro è sempre obbligato ad allegare all’impugnazione l’interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva.








