Cassazione

La Polizia giudiziaria può sequestrare lo smartphone in casi di particolare urgenza

Non è necessario l’intervento preventivo dell’autorità giudiziaria

di Giovanni Negri

A_B_C - stock.adobe.com

2' di lettura

English Version

2' di lettura

English Version

Polizia giudiziaria legittimata al sequestro di smartphone, in generale di device elettronici, anche in assenza di un intervento preventivo dell’autorità giudiziaria. A questa conclusione approda la Cassazione, con la sentenza della Terza sezione penale n. 2218 del 2026, chiarendone la compatibilità anche con le ultimissime pronunce della Corte di giustizia europea.

La Cassazione ricorda, innanzitutto, che il Codice di procedura penale in linea generale autorizza la polizia giudiziaria, in condizioni di particolare urgenza, per evitare alterazioni, dispersioni o modifiche, a procedere, prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, ad accedere a dati, informazioni e programmi informatici, a sistemi informatici o telematici, e a estrarne copia.

Loading...

Cosa dice la Corte europea

Tuttavia la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 2024 nella causa C-548/21, ha dichiarato la compatibilità di una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se questa normativa, in particolare, subordina l’esercizio di questa possibilità, salvo casi di urgenza debitamente comprovati, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. In particolare la pronuncia si riferisce espressamente alla «possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare» e non compie puntuali riferimenti all’intera categoria di tutti i dispositivi elettronici. Non esclude, comunque, in radice, l’accesso «ai dati contenuti in un telefono cellulare», quando ricorrono «casi di urgenza debitamente comprovati», a condizione che un successivo controllo ci sia.

Via libera alla polizia giudiziaria

Per la Cassazione allora, «tenendo conto dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia e del disposto dell’articolo 354 Codice di procedura penale, sembra ragionevole concludere che la polizia giudiziaria possa accedere legittimamente, e nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione Europea, ai contenuti di un dispositivo elettronico, senza preventiva autorizzazione del giudice, ove ricorrano casi di urgenza e sia prevista l’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice».

Inoltre, nessun profilo di contrasto ci sarebbe anche con l’orientamento delle medesima Cassazione che, a valle della pronuncia della Corte Ue, considera necessaria l’autorizzazione del giudice: infatti se quest’ultima manca non ci trova di fronte a un caso di inutilizzabilità della prova, quanto semmai di nullità dell’atto.

Riproduzione riservata ©

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti