Il Pm non può sequestrare lo smartphone
Nuovo orientamento: serve la valutazione del giudice. Disciplina italiana diversa da quella comunitaria
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La disciplina italiana sul sequestro degli smartphone, in realtà di qualsiasi dispositivo elettronico, non è allineata con il diritto comunitario. E non lo è in particolare nel permettere l’operazione senza l’esame preventivo di un’autorità giudiziaria (per il diritto comunitario anche solo amministrativa) indipendente. Non può infatti essere considerato tale il pubblico ministero, che nel processo penale è piuttosto parte. Ad affermarlo, prendendo consapevolmente le distanze da precedenti conclusioni sempre però raggiunte nel corso del 2025, è la Cassazione con la sentenza n. 13585 della Sesta sezione penale.
Il contrasto con la direttiva
La Corte si è trovata davanti alla richiesta di disapplicazione della normativa interna in materia di sequestro probatorio per contrasto con la direttiva 2016/680, come interpretata dalla Corte di giustizia Ue con sentenza del 4 ottobre 2024, C-548/21. In dettaglio, la Corte di giustizia ha ritenuto che il trattamento di dati personali, inteso in senso ampio, deve essere oggetto di valutazione da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. La difesa riteneva che l’articolo 4 della Direttiva, come interpretato alla Corte, è in contrasto con la normativa interna che attribuisce, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero il potere di sequestrare dispositivi informatici (articolo 253 e seguenti del Codice di procedura penale).
Il precedente disatteso
La Cassazione, con sentenza n. 8376 di inizio anno, aveva ritenuto che il pubblico ministero può essere qualificato organo amministrativo indipendente, perchè «autorità giudiziaria che nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche procede alle indagini secondo le specifiche regole dettate dal legislatore idonee a garantire anche i diritti dell’indagato».
Pm non indipendente
Posizione dalla quale ora la medesima Cassazione dissente. E lo fa ancorandosi a un’altra pronuncia della Corte Ue, datata 2021, la C-746/18, con la quale è stato affermato che , «in ambito penale, il requisito di indipendenza implica (...) che l’autorità incaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell’indagine penale di cui trattasi e, dall’altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita, se del caso, l’azione penale».
Controllo del giudice
Per la Cassazione allora l’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico per finalità investigative richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere terzi rispetto all’organo che richiede l’accesso: «ne consegue che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia».









