Confisca sul conto dello studio solo se c’è collegamento con il reato
Provvedimento annullato nell’indagine sul professionista. Deve essere abbandonato l’orientamento che valorizzava la fungibilità del denaro
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I punti chiave
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Va annullato il sequestro della somma di denaro individuata sul conto corrente intestato allo studio professionale se non ne è motivato lo stretto collegamento con il reato. Si rafforzano le conseguenze della recentissima pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, la 13783 dell’8 aprile, che ha significativamente ridefinito la natura della confisca e del sequestro, antecedente cronologico della prima, del profitto del reato.
La nozione di profitto del reato
La Corte, Quinta sezione penale sentenza numero 17718, ricorda che, alla luce del precedente di poche settimane fa, da rivedere c’è la nozione di profitto del reato: ne è infatti requisito necessario la derivazione del bene dall’illecito e cioè il collegamento del profitto al reato al quale la confisca si riferisce. Una derivazione che la Cassazione ammette poter anche essere indiretta, nel senso che di profitto del reato comunque potrà parlarsi anche quando è specificamente dimostrato che un bene costituisce il frutto del reimpiego immediato di una somma di denaro proveniente dal delitto. Altro requisito per la confiscabilità è poi che esso sia effettivamente entrato nel patrimonio del destinatario della misura.
Criticità dell’applicazione della confisca
Virando poi sull’applicazione della confisca a somme di denaro, la Cassazione mette in evidenza tutte le criticità affrontate dalle Sezioni Unite: dalla configurabilità del sequestro preventivo per la confisca diretta di somme assenti nel patrimonio dell’indagato ma di successivo afflusso, alla confisca di denaro di provenienza legittima, ai casi di denaro depositato su conto corrente cointestato con soggetti diversi dall’autore del reato, in grado di dimostrare la provenienza lecita del bene, alle ipotesi in cui il denaro è già nella disponibilità del reo prima ancora della commissione del reato.
L’orientamento della Cassazione
L’orientamento che ora sta prendendo corpo si allontana da quello precedente che valorizzava la natura fungibile del denaro e la confusione che si produce con altri attivi monetari, facendo sfumare il requisito della pertinenzialità. Adesso invece la confisca diretta deve avere per oggetto la somma derivata dal reato oppure l’utilità economica acquisita successivamente al reato ma a questo collegato da nesso causale.
Nel caso approdato in Cassazione, l’annullamento (con rinvio) del sequestro punta a fare chiarire al tribunale se la somma interessata dalla misura sul conto dello studio professionale deriva dal reato di bancarotta oggetto del procedimento, «nesso oggi preteso dalla giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione». In caso contrario, il sequestro non potrebbe che essere considerato per equivalente, «il che imporrebbe di prendere atto che non esiste una base legale per la confisca di valore rispetto al reato di bancarotta fraudolenta».









