Cassazione

Reati tributari con sequestri e confische «proporzionali»

Prima applicazione del principio anticipato dalle Sezioni unite. La solidarietà tra indagati scatta solo se non è possibile ricostruire i singoli profitti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Alberto Cattaneo / Fotogramma/Fotogramma, MILANO)

3' di lettura

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In caso di concorso di persone nel reato tributario, ilsequestro e la successiva confisca devono essere disposti nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto conseguito da ciascuno e il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in ipotesi di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, interviene il criterio della ripartizione in parti uguali.

A fornire questo interessante principio è la Cassazione, Terza penale, con la sentenza 9973 (depositata ieri), che riprende quanto statuito recentemente dalle Sezioni unite.

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I fatti di causa

Nella specie, secondo l’accusa, due società fornivano documentazione falsa a numerose imprese per ottenere il credito d’imposta «Formazione 4.0». I beneficiari compensavano questi crediti falsi con le imposte dovute, versando poi una percentuale al sodalizio criminale.

Nel delineato contesto, a una persona indagata per associazione a delinquere finalizzata all’indebita compensazione di crediti inesistentied emissione di fatture per operazioni inesistenti, ritenuta uno dei promotori del gruppo, veniva effettuato un sequestro preventivo sui propri beni.

L’interessato riteneva che l’importo cautelato avesse un valore ben superiore alla sua quota di profitto e pertanto chiedeva una riduzione dell’importo sottoposto a sequestro. I giudici rigettavano la richiesta, ritenendo applicabile il criterio solidaristico, secondo cui la confisca può colpire ciascun concorrente per l’intero profitto.

Ricorreva pertanto in Cassazione, evidenziando che sequestro e confisca devono essere proporzionati al profitto effettivamente percepito da ciascun correo e non all’intero guadagno dell’associazione criminale. La Suprema corte ha accolto il ricorso dando atto dell’esistenza di due differenti orientamenti di legittimità sul tema.

La confisca

Secondo una prima interpretazione (sentenze 24350/2024; 33757/2022; 4902/2016), in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente deve essere applicata solo in misura corrispondente alla quota di profitto effettivamente percepita da ciascun concorrente. Il principio di proporzionalità impone che non si possa confiscare a un soggetto più di quanto abbia concretamente ottenuto dal reato. Solo se non è determinabile la quota a ciascun correo, la confisca è applicabile mediante ripartizione in parti uguali.

In base, invece, a un secondo orientamento (sentenze 22703/2023; 36069/2020), la confisca può essere disposta nei confronti di uno solo dei concorrenti per l’intero importo del profitto. Ciò in base al principio di solidarietà passiva, secondo cui tutti i concorrenti nel reato sono responsabili dell’intero danno causato, indipendentemente da quanto abbiano effettivamente percepito. L’eventuale ripartizione interna tra i correi ai fini penali è irrilevante.

La pronuncia delle Sezioni unite penali

La sentenza evidenzia che in considerazione di questo divergente orientamento sono recentemente intervenute le Sezioni unite penali (sentenza del 26 settembre 2024). Le motivazioni della decisione dell’alto consesso non sono ancora state depositate; tuttavia, dal principio di diritto enunciato, emerge l’adesione alla prima interpretazione riportata, basata sul principio di proporzionalità ed esclusa qualsiasi forma di solidarietà passiva. Di conseguenza:

a) la confisca non può essere disposta per l’intero profitto nei confronti di un singolo concorrente;

b) ogni correo risponde esclusivamente per la sua quota effettiva di profitto;

c) solo se non è possibile determinare la quota individuale di arricchimento, si procede alla divisione in parti uguali tra i concorrenti;

d) gli stessi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti

Per queste ragioni è stato quindi accolto il ricorso dell’interessato con rinvio al Tribunale per una nuova determinazione dell’entità del profitto confiscabile.


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