Reati tributari con sequestri e confische «proporzionali»
Prima applicazione del principio anticipato dalle Sezioni unite. La solidarietà tra indagati scatta solo se non è possibile ricostruire i singoli profitti
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In caso di concorso di persone nel reato tributario, ilsequestro e la successiva confisca devono essere disposti nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto conseguito da ciascuno e il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in ipotesi di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, interviene il criterio della ripartizione in parti uguali.
A fornire questo interessante principio è la Cassazione, Terza penale, con la sentenza 9973 (depositata ieri), che riprende quanto statuito recentemente dalle Sezioni unite.
I fatti di causa
Nella specie, secondo l’accusa, due società fornivano documentazione falsa a numerose imprese per ottenere il credito d’imposta «Formazione 4.0». I beneficiari compensavano questi crediti falsi con le imposte dovute, versando poi una percentuale al sodalizio criminale.
Nel delineato contesto, a una persona indagata per associazione a delinquere finalizzata all’indebita compensazione di crediti inesistentied emissione di fatture per operazioni inesistenti, ritenuta uno dei promotori del gruppo, veniva effettuato un sequestro preventivo sui propri beni.
L’interessato riteneva che l’importo cautelato avesse un valore ben superiore alla sua quota di profitto e pertanto chiedeva una riduzione dell’importo sottoposto a sequestro. I giudici rigettavano la richiesta, ritenendo applicabile il criterio solidaristico, secondo cui la confisca può colpire ciascun concorrente per l’intero profitto.








