Da oggi in vigore i nuovi limiti alle intercettazioni
Durata fissata a 45 giorni. Fase transitoria da chiarire. Eccezioni per i più gravi reati
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In vigore da oggi, giovedì 24 aprile, la nuova disciplina delle intercettazioni, che, per la prima volta, introduce un limite di durata, individuato in 45 giorni. La previsione fortemente contestata dalla magistratura, in particolare dai pubblici ministeri, debutta senza un’esplicita disciplina della fase transitoria, aprendo quindi la strada a possibili incertezze sull’applicazione della novità alle indagini in corso.
Rischio di criticità
A evidenziare il rischio di criticità una nota delle camere penali per le quali, sulla base del principio del tempus regit actum «non è chiaro, quanto al computo del limite complessivo dei 45 giorni e al momento di emersione degli elementi che giustificano la prosecuzione delle operazioni stesse, se la nuova previsione normativa debba applicarsi anche ai procedimenti penali in corso ovvero solamente a quelli di nuova iscrizione».
La legge, la n. 74 del 2025, oltre a istituire l’inedito paletto cronologico, ne ammette anche una possibile trasgressione, ammettendo la possibilità di una proroga in caso di assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore, giustificata dalla presenza di elementi specifici e concreti. Questi ultimi devono poi essere oggetto di espressa motivazione.
Quando non valgono i 45 giorni
In ogni caso, il limite di 45 giorni non vale per alcuni reati, comunque considerati di particolare gravità: in particolare per i reati di criminalità organizzata, per quelli commessi con metodo mafioso o per agevolare un’associazione mafiosa, per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per i reati commessi con finalità di terrorismo, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, per la minaccia via telefono, per i reati informatici e contro la inviolabilità dei segreti.
Il limite di 45 giorni non si applicherà alle indagini su questa tipologia di reati, confermando una specificità che già la legislazione attuale riconosce su altri versanti, come per esempio per quanto riguarda i presupposti. Per questi ultimi infatti, è previsto che gli indizi da «gravi» scalano a «insufficienti» e l’«indispensabilità» per le indagini si abbassa a «necessità».









