Diritto dell’economia

Decreto 231, pronta la riforma. Estinzione del reato (con confisca)

Articolato messo a punto dal gruppo di lavoro del ministero della Giustizia. Previsto un meccanismo per evitare la duplicazione delle sanzioni

di Giovanni Negri

3' di lettura

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Definizione di una colpa di organizzazione e abbandono della distinzione tra apicali e dipendenti; riduzione delle sanzioni per gli enti di piccola dimensione; casi di estinzione dell’illecito amministrativo. Pronto il testo di riforma del decreto 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti messo a punto da gruppo di lavoro istituito al ministero della Giustizia. L’articolato ora è all’attenzione del ministro Carlo Nordio per il via libera a un intervento da tempo atteso su uno dei cardini del diritto penale dell’economia.

I criteri di imputazione

Numerosi e significativi i profili di novità. A partire dai criteri di imputazione, dove la colpa di organizzazione diventa elemento costitutivo dell’illecito e sparisce la distinzione tra reato commesso dai vertici e reato commesso dai dipendenti come pure il riferimento all’elusione fraudolenta dei modelli. L’ente, infatti, risponde dell’illecito quando non ha adottato ed efficacemente applicato adottato un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; quando, malgrado adozione e applicazione del modello, le persone hanno commesso il reato violandolo, se l’infrazione è stata agevolata da un’omessa o insufficiente attività di controllo.

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Il sistema dei controlli

La proposta non fa esclusivo riferimento, come nel testo attuale del decreto alla omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza, ma individua il sistema del controllo interno. Nelle intenzioni dei tecnici del ministero la considerazione del solo organismo di vigilanza è insufficiente, visto che la sua funzione di controllo è di tipo sistemico: da un lato, è chiamato ad apprezzare, nel tempo, l’adeguatezza del modello (proponendone, quando è necessario, le integrazioni); dall’altro è titolare di poteri di controllo al di fuori della filiera del singolo processo decisionale. L’articolato punta a valorizzare l’intero sistema dei controlli, cui è affidata la vigilanza sulla correttezza dei processi decisionali, nel cui ambito si collocano tutte le attività indirizzate a ridurre i rischi 231.

La valutazione di idoneità

Quanto al punto tradizionalmente critico della valutazione di idoneità del modello, questa non può che essere affidata al giudice. Tuttavia quest’ultimo, analogamente a quanto accade per la determinazione della colpa professionale del medico, dovrà tenere conto delle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti, delle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica nonché delle buone prassi, sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato.

Procedure semplificate

Il ministero della Giustizia potrà poi elaborare procedure semplificate per l’adozione e l’attuazione del modello di organizzazione negli enti di piccole dimensioni.

No al bis in idem

Inedita poi è la proposta di introduzione di una disciplina che ha come obiettivo di evitare la sovrapposizione di sanzioni quando la soggettività dell’ente non è concretamente distinguibile dalla persona che ha commesso il reato. In questi casi, il giudice nell’infliggere la sanzione all’ente dovrà tenere conto anche delle misure inflitte all’autore dell’illecito, procedendo a una riduzione che potrà ancorarsi ai criteri di ragguaglio già previsti dal Codice penale all’articolo 135.

La presunzione

Esiste una coincidenza tra soggettività dell’ente e quella dell’autore del reato, quando il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale che è proprietario unico o detiene una partecipazione largamente maggioritaria nell’ente ed è assente una apprezzabile struttura organizzativa, anche per il numero ridotto di dipendenti e collaboratori.

Illecito estinto

Spazio poi anche, questa una novità assoluta, a una procedura di estinzione dell’illecito. A condizione che non si tratti di un caso di reiterazione, l’ente che, prima della commissione del reato, ha adottato e attuato il modello di organizzazione secondo la struttura stabilita, può chiedere al giudice, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione dell’indagine preliminare, un termine per eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

Proposta di adeguamento

La richiesta, che va comunicata al pm, deve contenere una proposta riorganizzativa del modello, oltre all’offerta di risarcimento del danno, l’indicazione delle attività che l’ente si impegna a svolgere per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e la messa a disposizione del profitto conseguito.

Reato cancellato

Il giudice, se il fatto non è particolarmente grave con riferimento al profitto oppure al danno patrimoniale, fissa udienza per valutare la richiesta e indicare eventuali ulteriori interventi per eliminare le criticità del modello. Il giudice, se accoglie la richiesta, decide la sospensione del procedimento e fissa il termine entro il quale deve essere realizzata la proposta riorganizzativa del modello e adempiute le condotte riparatorie, determinando una somma di denaro a titolo di cauzione.

Se nel termine indicato o prorogato risultano realizzate le attività previste, il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, dichiara con sentenza l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato all’ente, disponendo la confisca del profitto messo a disposizione.


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