Giustizia penale

Sequestro di telefoni, a Roma la Procura esclude il giudice

Le linee guida di Lo Voi non considerano necessaria l’autorizzazione

di Giovanni Negri

3' di lettura

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Non serve l’autorizzazione di un giudice per procedere al sequestro di smartphone o di qualsiasi altro device. Almeno per la Procura di Roma, il cui capo, Francesco Lo Voi, ha firmato una circolare che, prendendo atto del recente contrasto espresso dalla Cassazione, fornisce una serie di indicazioni operative per effettuare la misura cautelare sui supporti informativi. Materia comunque tanto delicata da essere oggetto di un assai contestato disegno di legge in discussione alla Camera (dopo l’approvazione da parte del Senato), con la drastica riforma di tutta la procedura, all’insegna della riduzione delle prerogative del pubblico ministero.

Le linee guida di Roma

Intanto, però, la Procura di Roma si muove su una linea diversa, facendo riferimento in larga parte, per analogia di situazioni, alla disciplina in materia di intercettazioni, con attenzione particolare per le misure di garanzia della riservatezza degli indagati e delle altre persone coinvolte.

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Le linee guida prendono le distanze dall’orientamento della Cassazione, cristalizzato in una sentenza di un paio di mesi fa (Sesta sezione, sentenza n. 13585), secondo il quale l’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico nel contesto di un’indagine penale deve essere assoggettato, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, al controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente che devono essere terzi rispetto all’organo che chiede l’accesso. Una funzione di controllo, concludeva la Cassazione, che non può essere esercitata dal pubblico ministero per la natura di parte processuale.

Le linee guida, invece, aderiscono all’orientamento opposto, che esclude la necessità dell’intervento del giudice. Il pm quindi potrà procedere autonomamente, ma, quando dispone il sequestro di un dispositivo elettronico oppure una perquisizione finalizzata all’acquisizione di device, dovrà indicare, con adeguata motivazione, quali sono le cose da ricercare all’interno dei supporti elettronici, qual è il collegamento tra le cose da ricercare e i fatti oggetto d’indagine, esplicitando inoltre i criteri da utilizzare per la ricerca del materiale rilevante all’interno del dispositivo per assicurare la proporzionalità del provvedimento.

La selezione dei contenuti

L’ampiezza dei criteri e delle modalità della ricerca, osservano le linee guida, dipenderà dal tipo di reato e dalla direzione dell’indagine. Per esempio, in un’indagine per stalking, a rilevare sono soprattutto i messaggi inviati dall’indagato alla persona offesa, mentre in un’indagine per omicidio volontario con autore e movente ignoti, l’analisi degli apparecchi utilizzati dalla vittima non potrà che essere assai estesa.

«Particolare rigore - si legge nel testo della circolare - dovrà essere posto nella individuazione dei criteri per la selezione dei contenuti da ricercare nel caso in cui i dispositivi elettronici siano stati sequestrati a un terzo estraneo al reato». Come per le intercettazioni, infatti, la limitazione della sfera di riservatezza di persona estranea al reato deve sottostare a limiti di proporzionalità ancora maggiori.

La copia forense

Si dovrà poi sempre procedere all’estrazione di copia forense dei dispositivi al momento dell’esecuzione del sequestro o della perquisizione. Se la polizia giudiziaria non dispone di risorse adeguate, andrà nominato come ausiliario uno o più tecnici informatici che procederanno all’estrazione della copia sul posto. Successivamente si procederà a delegare alla polizia giudiziaria estrazione e trasferimento su una “copia fine” dei dati rilevanti per le indagini individuati sulla base dei precedenti criteri.

L’originale andrà sempre restituito a meno che non contenga materiale di cui è vietata la detenzione oppure sia corpo di reato. Caso classico quello delle indagini per il possesso di materiale pedopornografico.


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