Corte costituzionale

Carcere, permessi urgenti con reclamo più facile

Giudicato illegittimo il termine di sole 24 ore per l’impugnazione. Colpito il diritto di difesa, nuovo limite di 15 giorni ma non vale per il pm

di Giovanni Negri

IMAGOECONOMICA

2' di lettura

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Contrasta con il diritto di difesa un termine di sole 24 ore a disposizione della persona detenuta per impugnare il diniego a una richiesta di permesso. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 78 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò. Accolta la questione di legittimità sollevata dal tribunale di sorveglianza di Sassari.

I fatti di causa

Nel caso oggetto del giudizio, il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di permesso avanzata da un detenuto per fare visita alla sorella, colpita da tumore. Il detenuto aveva proposto reclamo al tribunale di sorveglianza il giorno stesso in cui gli era stato notificato il provvedimento, riservandosi di formulare in seguito i motivi. Alcuni giorni più tardi il suo difensore aveva riproposto il reclamo, corredato dei motivi, dopo avere ottenuto copia della documentazione medica che il magistrato aveva acquisito d’ufficio. Il reclamo del difensore avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché presentato oltre il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento, stabilito dall’articolo 30 bis della legge sull’ordinamento penitenziario.

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L’orientamento della Corte costituzionale

Per la Consulta si tratta di una previsione in netto conflitto con il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione: in 24 ore è infatti difficile che una persona detenuta possa ottenere l’assistenza di un avvocato come pure praticamente impossibile è ottenere tutta la documentazione sulla quale il magistrato di sorveglianza ha fondato la sua decisione.

La Corte ha poi compiuto un passo ulteriore sostituendo il termine di 24 ore con quello di 15 giorni, già previsto in via generale per ogni reclamo contro le decisioni che riguardano il detenuto dall’articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario. Resta ferma la possibilità per il legislatore di stabilire un termine differente, a condizione che il nuovo limite non si collochi in collisione con il diritto di difesa.

Proprio la centralità del rispetto di quest’ultimo, nella riflessione della Corte, ha condotto invece a lasciare inalterato il termine di 24 ore per l’impugnazione da parte del pubblico ministero. «D’altra parte - sottolinea la sentenza -, l’estensione del termine anche per il reclamo del pubblico ministero, nel caso opposto in cui l’istanza del detenuto sia accolta, determinerebbe la sospensione dell’esecuzione del provvedimento in pendenza dell’intero nuovo termine per l’impugnazione (...), quanto meno con riferimento ai permessi per eventi familiari di particolare gravità». Con una evidente conseguenza negativa per la persona detenuta che vederebbe trascurate le ragioni di urgenza alla base della richiesta.

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