Sistemi di AI ad alto rischio, obblighi rinviati al 2027
Fra le modifiche, approvate dal Parlamento Ue, anche il no alle sovrapposizioni normative per le macchine e il divieto di app di nudificazione
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Continua il percorso dell’Unione Europea verso una semplificazione delle norme e delle regole relative all’intelligenza artificiale. La normativa, approvata ieri in via definitiva dal Parlamento europeo, fa parte del settimo pacchetto di semplificazione proposto dalla Commissione europea il 19 novembre 2025, il cosiddetto Omnibus digitale sull’AI (Omnibus VII), per aiutare le imprese nell’implementazione della legge sull’intelligenza artificiale (2024/16899). In particolare, le modifiche riguardano il rinvio di alcuni obblighi per i sistemi di AI ad alto rischio; l’eliminazione delle sovrapposizioni normative per la sicurezza delle macchine; il divieto degli strumenti di “nudificazione” e creazione di materiale sessuale sui minori, generati dall’intelligenza artificiale.
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Il rinvio
Le misure di rinvio e riduzione degli obblighi per i sistemi che usano l’AI, adottate con 423 voti a favore, 57 contrari e 174 astenuti, alleggeriscono la burocrazia prevista per le imprese e dilatano i tempi di adozione, per garantire che siano prima predisposti gli standard e le misure di sostegno necessari, ma mantengono le disposizioni principali e l’approccio basato sul rischio che hanno caratterizzato l’AI Act.
Gli obblighi per i sistemi ad alto rischio si applicheranno:
- dal 2 dicembre 2027 per i sistemi di AI indipendenti ad alto rischio;
- dal 2 agosto 2028 per i sistemi di AI integrati come componenti di sicurezza e disciplinati dalla normativa settoriale Ue sulla sicurezza e la vigilanza del mercato.
La legge rinvia, inoltre, al 2 dicembre 2026 l’applicazione degli obblighi di marcatura ed etichettatura dei contenuti generati dall’AI, in modo chiaro e leggibile, per aumentare la trasparenza.
Divieto di “nudificazione”
Sempre entro il 2 dicembre prossimo, le imprese dovranno adeguarsi alla legge che vieta i sistemi di AI che generano materiale di abuso sessuale su minori o creano immagini, video e audio che raffigurano le parti intime di una persona identificabile o attività sessualmente esplicite senza il suo consenso. I fornitori non potranno immettere questi sistemi sul mercato dell’Unione, salvo che siano dotati di adeguate salvaguardie tecniche per impedirne la creazione. Il divieto si applica anche agli utilizzatori.







