Condanna a un anno per i proprietari dei rottweiler che uccisero un runner a Manziana: la sentenza del Gup di Civitavecchia
La decisione giudiziaria sottolinea la responsabilità di custodia degli animali, con una provvisionale di 50mila euro e il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione.
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Un anno, in rito abbreviato per i due proprietari dei tre rottweiler che sbranarono e uccisero il 39enne Paolo Pasqualini mentre faceva jogging l'11 febbraio 2024 nel bosco di Manziana, vicino Roma. Lo ha deciso il Gup di Civitavecchia con la sentenza che ha disposto una provvisionale di 50mila euro. La procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per la coppia proprietaria degli animali perché «per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia» hanno omesso «di custodire adeguatamente i tre molossi».
Secondo l'accusa, l'abitazione non era idonea alla detenzione dei cani in quanto era «delimitata da una recinzione esterna» con un'apertura «di circa 25-30 centimetri», facendo sì che i tre cani scappassero dall'abitazione e si addentrassero nell'adiacente bosco di Manziana dove hanno aggredito mortalmente la vittima.
«La famiglia come prevedibile non è soddisfatta di questa sentenza. Quando c'è la morte di una persona cara, in un caso di omicidio colposo come questo, per un avvocato non è facile spiegare che la legge non consideri che chi ha provocato la morte non è un assassino», afferma l'avvocato Aldo Minghelli, legale di parte civile per la sorella della vittima.
Il precedente della Cassazione
La decisione del Gup di Civitavecchia è in linea con la giurisprudenza della Cassazione, ormai consolidata, sugli obblighi di custodia che gravano su chi custodisce il cane, e certo non solo sul proprietario, quando questo è un rischio per l'incolumità delle persone. Da ultimo, con la sentenza 15701 del 22 aprile 2025, la Suprema corte ha affermato che il mero detentore assume una posizione di garanzia e risponde di omicidio colposo se non adotta «ogni cautela» idonea a evitare aggressioni.
In quell'occasione i giudici avevano esaminato il caso della morte di un passante, finito in un fiume durante la fuga da tre dei quattro cani di proprietà dell'imputato, fuggiti da un varco nella recinzione. Per la Corte d'appello de L'Aquila che aveva condannato l'imputato, c'era un nesso causale fra l'omessa custodia e la morte della vittima. Senza successo, la difesa, in Cassazione, aveva affermato l'assenza di una condotta colposa specifica, sostenendo che la presenza di una recinzione fosse sufficiente.








