Prove digitali nelle indagini Ue, definite le procedure di raccolta e conservazione
Sì definitivo ai decreti su ordini di emissione e conservazione
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I punti chiave
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Via libera definitivo del Consiglio dei ministri ai decreti legislativi sulle procedure di raccolta e conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti giudiziari interni all’Unione europea. Il tema riguarda innanzitutto l’emissione di un ordine europeo di produzione di prove elettroniche nel contesto del recepimento del Regolamento europeo 2023/1543. Così si prevede che l’ordine di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su domanda della persona offesa o del suo difensore, oppure su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.
Prima dell’esercizio dell’azione penale e quindi nel corso delle indagini preliminari, la competenza a emettere l’ordine di produzione è invece divisa tra il giudice e il pubblico ministero, a seconda della natura dei dati oggetto del provvedimento. La competenza spetterà cioè al gip quando si tratta di dati sul traffico o relativi al contenuto e al pm quando i dati riguardano gli abbonati o sono richiesti per il solo scopo di identificare l’utente.
Il caso di emergenza
In presenza di un caso di emergenza, si stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, potranno procedere ufficiali di polizia giudiziaria prima dell’intervento del pubblico ministero. Secondo il Regolamento con caso di emergenza si intende una situazione in cui esiste una minaccia imminente per la vita, l’integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un’infrastruttura critica, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all’esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato.
Nei casi di emergenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria potranno emettere un ordine per ottenere i dati relativi all’abbonato immediatamente efficace, trasmettendolo quindi, entro quarantotto ore, al pm che dovrà decidere sulla convalida entro le quarantotto ore successive con decreto motivato.
Produzione successiva
Spazio poi alla decisione che dispone la conservazione di prove elettroniche in vista di una richiesta di produzione successiva: un ordine europeo di conservazione può riguardare tutti i reati, ammesso che fosse possibile emetterlo alle stesse condizioni in un caso interno analogo; l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, irrogata a seguito di un procedimento penale con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante.









