Cioccolato

Perché il Giandujotto di Torino non è ancora Igp? Una storia di (dis)accordi e ricorsi iniziata nel 2017

Il riconoscimento sembrava a un passo ed è arrivato invece un ricorso al Tar della Lindt: solo l’ultima tappa (forse) di un percorso che si è rivelato lungo, difficile e accidentato per raggiungere un disciplinare condiviso da depositare a Bruxelles

di Manuela Soressi

Il giandujotto, tradizionale cioccolatino piemontese alle nocciole Luigi Bertello Photo - stock.adobe.com

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È nato sotto una buona stella e ha avuto una prospera e ultracentenaria esistenza. Perlomeno sino al 2017, quando per il Giandujotto di Torino è iniziato l’iter per il riconoscimento europeo dell’Indicazione geografica protetta (Igp). Un percorso che si è rivelato lungo, difficile e accidentato per la difficoltà nel trovare un accordo sul disciplinare da depositare a Bruxelles. A contrapporsi due posizioni: da un lato i circa 40 tra imprese e artigiani piemontesi riuniti nel Comitato Giandujotto di Torino, presieduto da Guido Castagna, e dall’altro l’azienda svizzera Lindt & Sprüngli, proprietaria del marchio Caffarel.

Ossia dell’azienda dove, nel 1852, Paul Caffarel inventò questo cioccolatino, risolvendo in modo gustoso e brillante la scarsa disponibilità di cacao dettata dalle drastiche riduzioni imposte dal governo regio alle importazioni dei generi “di lusso”. Azzardò di sostituirlo in parte con le nocciole tonde piemontesi tostate e ridotte in pasta: una combinazione ben riuscita. Messa a punto la ricetta, poi, Caffarel ebbe altre due intuizioni: diede un nome preciso a questa delizia, battezzandola dapprima “Givu” e poi “Gianduia” in onore della caratteristica maschera piemontese, e la tagliò in piccoli pezzi, poi avvolti nella carta stagnola. Nacque, così, il primo cioccolatino incartato della storia. 

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Da allora il successo del Giandujotto non si è più fermato e oggi lo producono centinaia di aziende, ciascuno secondo la propria ricetta. Per tutelare quella tradizionale, identificando “l’autentico gianduiotto torinese”, è stato dunque avviato l’iter per il riconoscimento Igp, che avrebbe dovuto concludersi rapidamente e che invece, tra varie disavventure, dura da quasi un decennio.

La ragione del contendere è stata la “ricetta” del Giandujotto: i produttori del Comitato (come Domori, Venchi, Gobino, Pastiglie Leone e Guido Castagna) hanno difeso la ricetta tradizionale, che prevede come principali ingredienti Nocciole Piemonte Igp (dal 30 al 45%), zucchero (dal 20 al 45%) e cacao (almeno il 25%). Invece Lindt avrebbe voluto inserire tra gli ingredienti anche il latte e modificare la quantità di nocciole.

Due posizioni contrapposte e una situazione di stallo che ha allungato i tempi di approvazione della Igp. Dopo la pubblicazione della domanda di registrazione sulla Gazzetta ufficiale del 9 maggio 2025, sono arrivate al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste diverse opposizioni che sono poi state valutate e respinte. Infine, il 23 marzo 2026 il Masaf ha disposto la trasmissione del disciplinare alla Commissione Europea per il riconoscimento dell’Igp, che sarebbe dovuto arrivare entro l’anno.

Invece il 4 giugno ecco un nuovo colpo di scena. Lindt ha deciso di opporsi al provvedimento con cui il Masaf ha approvato il disciplinare della Igp e lo ha inviato a Bruxelles. Lo ha fatto presentando al Tar del Lazio un ricorso in cui contesta non la ricetta ma la sovrapponibilità della Igp con il proprio marchio registrato “Gianduia 1865 – L’autentico Gianduiotto di Torino” con cui firma i prodotti realizzati nello storico stabilimento di Luserna San Giovanni. Una decisione arrivata a sorpresa visto che il lungo confronto tra aziende aveva “salvato” questa e altre denominazioni già in uso in alcune aziende (come Baratti & Milano) inserendo nel disciplinare la concessione a continuare a usarle per periodi transitori fino a 15 anni, pur senza fregiarsi della Igp.

La mossa di Lindt potrebbe riaprire la partita dell’Igp. Il timore dei promotori è che la Commissione Ue, appellandosi all’articolo 16 del Regolamento Ue 2024/1143, decida di sospendere l’esame della domanda di registrazione in attesa che il Tar del Lazio si pronunci in merito alla legittimità del provvedimento ministeriale.

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