Nuovi delitti e decreto 231 più ampio a tutela dell’asset agroalimentare
Approvata la riforma e introdotti i reati in caso di frode e utilizzo di segni falsi. Responsabilità delle imprese con utilizzo di ampi mezzi organizzativi
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Introduzione di nuovi reati, riscrittura di quelli già esistenti, risistemazione organica nel Codice penale, interventi sul decreto 231 sulla responsabilità delle imprese. Con l’approvazione definitiva della Camera, in attesa della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», la legge sulla tutela dei prodotti agroalimentari costituisce un elemento significativo di attenzione a un asset cruciale dell’economia nazionale. A monte l’elaborazione della commissione istituita al ministero della Giustizia anni fa e guidata dall’ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli.
I nuovi reati
Sul piano ordinamentale la legge istituisce un nuovo Capo II bis all’interno del Codice per sanzionare in maniera innovativa i delitti contro il patrimonio agroalimentare. Nel dettaglio, a venire introdotti sono i i nuovi reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci. Il primo sostituisce la vendita di sostanze alimentari non genuine. La nuova misura, rispetto alla vecchia, introduce una tutela anticipata rispetto al momento della vendita o della messa in commercio dei prodotti: punisce chi, nell’esercizio di attività agricole, industriali, commerciali e d’intermediazione, tra l’altro, importa, esporta, trasporta, mette in vendita, distribuisce o mette in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali, «alimenti acque o bevande che per origine, provenienza, qualità o quantità sono sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti». La sanzione va da due mesi a un anno di carcere e multa da 1.000 a 4.000 euro; necessario il dolo specifico, ma punibilità espressamente esclusa per i casi di limitata offensività per il consumatore.
Con l’altro inedito reato si colpisce l’utilizzo di segni che spingono il compratore in errore sull’origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti. La condotta deve, dunque, essere caratterizzata da una finalità ingannatoria, con riferimento invece all’ambito oggettivo, la nuova fattispecie è applicabile a chi esercita un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione oppure di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande. Quanto alla sanzione, è prevista la reclusione da 3 a 18 mesi e la multa fino a 20.000 euro.
La fattispecie poi originariamente prevista come autonomo reato di agropirateria è stata trasformata in una circostanza aggravante dei reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci: la condotta tipica del reato di agropirateria, cioè la commissione dei due nuovi delitti, al di fuori dei casi disciplinati dagli articoli 416 e 416 bis, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ha come conseguenza l’aumento di pena da un terzo alla metà.
Più sanzioni per la contraffazione
Inasprito poi il trattamento sanzionatorio del reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, stabilendo la pena della reclusione da 1 a 4 anni (al posto dell’attuale previsione della reclusione fino a 2 anni) e della multa da 10.000 a 50.000 euro (oggi il massimo è di 20.000 euro).









