Nuove professioni

Influencer marketing, i rischi fiscali più diffusi

Nella creator economy non c’è automatismo nell’applicare la tipologia di rapporto di lavoro

di Camilla Colombo

Influencer touchscreen is operated by man concept.

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Mancati adempimenti. Sono queste le irregolarità più frequenti da parte di influencer e creator in ambito tributario. Quindi parziali od omesse dichiarazioni più che azioni volte a commettere vere e proprie frodi. È questo uno dei temi al centro del convegno che si è tenuto ieri al Palazzo di Giustizia di Milano, dal titolo «Influencer e creator economy: profili fiscali, modelli di controllo e rischi penal-tributari», organizzato dal Centro di diritto penale tributario, dall’Ordine degli avvocati di Milano, dalla Camera degli avvocati tributaristi di Milano e da Uncat.

Stante la difficoltà della normativa a stare al passo con l’evoluzione del business e della digitalizzazione, resta imprescindibile il monitoraggio del fenomeno da parte delle Istituzioni e degli organi di controllo – di grande impatto, va ricordato, l’introduzione, a inizio 2025, del codice Ateco per influencer e content creator.

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Ne è consapevole Luigi Vinciguerra, generale di divisione della Guardia di finanza, che, proprio per la difficoltà nella definizione di chi sia un influencer o un creator e delle modalità di lavoro, considera queste figure dei «contribuenti complessi». Per analizzare correttamente l’inquadramento professionale e il profilo contributivo dei creator, è necessario infatti fotografare tutta la filiera di questa industria, che si compone di creator, brand, agenzie, piattaforme, utenti. Mentre dal punto di vista delle remunerazioni, le fonti di guadagno possono derivare da fee per sponsorizzazioni, commissioni, adv sharing, licenza d’immagine, vendita diretta di prodotti o servizi, abbonamenti.

I rapporti di lavoro

«Non c’è automatismo nell’applicare una tipologia di rapporto di lavoro all’influencer o creator», ha spiegato Vinciguerra. «Bisogna considerare numerosi fattori, come il contenuto dell’obbligazione, il grado di autonomia, l’intensità e la stabilità dell’attività. Se il caso più diffuso può essere configurato nel lavoratore autonomo con partita Iva iscritto alla gestione separata, può darsi la possibilità anche della collaborazione coordinata e continuativa, se c’è, ad esempio, una committenza quasi dominante, o del lavoro subordinato, se c’è un brand che fornisce tutto e controlla in maniera pervasiva il processo creativo. Infine, si dà anche il caso del reddito d’impresa se si ha una struttura organizzata e si integrano attività diverse».

Al momento, non esiste una categoria specifica all’interno del reddito di lavoro autonomo che identifichi i compensi dei creator. «In materia di imposte dirette e di Iva, il discrimine è l’abitualità che non va intesta come esclusività», ha ricordato il generale della Gdf.

Il contrasto all’evasione fiscale

L’azione di contrasto all’evasione fiscale portata avanti dalla Gdf, in un piano d’azione congiunto con le Entrate, si focalizza sulla valorizzazione dei dati disponibili, sullo scambio internazionale di informazioni e, soprattutto, sulla manifesta incongruenza fra la popolarità del creator e la sua capacità contributiva. «Le irregolarità che riscontriamo in prevalenza sono omessa o parziale dichiarazione dei ricavi. Poi l’uso strumentale di schermi societari e il fittizio trasferimento di residenza all’estero».

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