Occupazione

Dimissioni, smart working, stagionali: il collegato Lavoro tenta lo sprint

Prossima settimana nuovi emendamenti, poi l’esame finale alla Camera. Novità su apprendistato, conciliazioni telematiche, somministrazione

di Claudio Tucci

5' di lettura

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Dopo una “gestazione” di 10 mesi in sede referente, e dopo la riapertura dei termini per presentare altri emendamenti, decisa nei giorni scorsi dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per correggere e integrare alcune “sviste” martedì 1° ottobre, salvo nuove sorprese, il collegato Lavoro (alla precedente manovra) riprenderà l’esame finale in Aula a Montecitorio. Polemiche politiche e qualche “pasticcio” all’interno di maggioranza e governo hanno rallentato l’esame del testo che introduce una serie di novità importanti nel mondo del lavoro. In attesa di capire dove arriveranno le nuove modifiche, ecco, a oggi 28 settembre, cosa prevede il testo.

Si può lavorare in cig

Una novità è che si potrà lavorare durante la cassa integrazione. Il lavoratore infatti che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’Inps.

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Apprendistato e scuola-lavoro

Novità anche sul fronte scuola-lavoro. Dal 2024 si estendono a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. Si prevede poi una sorta di canale unico sull’apprendistato, con la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Si punta poi a rendere sempre più di qualità l’esperienza degli studenti in percorsi di scuola-lavoro. Presso il Mim verrà istituito l’Albo delle buone pratiche di alternanza. Disco verde anche all’osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Meno vincoli per la somministrazione

La somministrazione, che è una forma di flessibilità tutelata, avrà meno vincoli. Si esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori - che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti - i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Viene poi eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.

Meno limiti anche al lavoro stagionale

Sul lavoro stagionale l’emendamento approvato ne chiarisce meglio i contorni, e soprattutto supera le rigidità introdotte dalla giurisprudenza. In pratica, oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (Dpr del 1963), con la norma approvata alla Camera si specifica che rientrano nelle attività stagionali le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Periodo di prova

La nuova norma prevede che fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Smart working

Novità anche sul fronte lavoro agile. Si prevede poi che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Dimissioni

Si modifica, inoltre, la norma sulle dimissioni del lavoratore assente ingiustificato. In questa fattispecie, se l’assenza ingiustificata si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (chiamato ad accertarne la veridicità) e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. La ratio è impedire comportamenti opportunistici per far scattare la Naspi. Le dimissioni non scattano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Procedimenti di conciliazione

Sul versante semplificazione si prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Sarà un successivo decreto ministeri del Lavoro-Giustizia, da adottare entro dodici mesi, sentita l’Agenzia per l’Italia a stabilire le regole tecniche per l’adozione, nei procedimenti di conciliazione in via telematica o audiovisiva, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La relatrice al Ddl, Tiziana Nisini, nei giorni scorsi, ha annunciato una modifica in Aula, con la presentazione di un emendamento che fa rientrare nel perimetro di questa norma l’articolo 411 del Codice di procedura civile (che ora manca).

Contratto a causa mista

Approvato anche un emendamento sul contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

Le norme saltate

Veniamo infine alle norme cassate. È saltata la proroga dei contratti di espansione per problemi di coperture - sarà riproposta da un ordine del giorno in Aula -, mente l’articolo 1 sull’introduzione del sistema informativo per la lotta al caporalato è stato soppresso perché recepito dal Dl Agricoltura all’esame del Senato. Sono stati soppressi anche gli articoli 14 e 16 con le disposizioni sull’attività dell’Inps per la promozione della pace contributiva e sul potenziamento dell’accertamento di elusioni e violazioni contributive e della riscossione degli importi non versati. Nelle more dell’iter di approvazione del Ddl, infatti, è intervenuto il Dl 19 (legge 29 aprile 2024 n.56), che all’articolo 31 reca una norma di identico contenuto.

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