Conformità dei prodotti, sì all’accordo Ue su semplificazione e digitalizzazione
Il pacchetto di norme promuove l’uso di formati digitali per le informazioni sui prodotti, come dichiarazioni di conformità, istruzioni e recapiti
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Principio del “digitale per impostazione predefinita” nella documentazione di prodotto, con opzioni cartacee solo dove necessario, nel rispetto dei diritti e della sicurezza dei consumatori. E, in assenza di norme armonizzate, ricorso in via eccezionale a “specifiche comuni”. Sono questi due gli elementi cardine dell’accordo raggiunto ieri, 9 giugno, fra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio in merito alla promozione dell’uso di formati digitali per semplificare gli adempimenti di segnalazione.
Digitalizzazione della conformità
Il pacchetto di semplificazione sulla digitalizzazione e sulle specifiche comuni (direttiva e regolamento) promuove l’uso di formati digitali per le informazioni sui prodotti, come le dichiarazioni di conformità, le istruzioni e i recapiti. Inoltre, semplifica la comunicazione tra operatori economici e autorità, rafforzando al contempo la capacità dell’Ue di adottare specifiche comuni in circostanze eccezionali, quando le norme armonizzate non sono disponibili o sono insufficienti. Il diritto esclusivo della Commissione di adottare specifiche comuni è solo temporaneo e ha una durata di 48 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della normativa.
L’accordo raggiunto apre la strada alla completa digitalizzazione della conformità dei prodotti in tutto il mercato unico, migliorando l’efficienza, la trasparenza e la coerenza normativa tra i diversi settori. Il principio “digitale per impostazione predefinita” incoraggia, infatti, le autorità pubbliche a modernizzare i requisiti amministrativi della legislazione Ue sui prodotti e promuove un mercato unico senza carta, basato su dati interoperabili e sul principio “una sola volta”.
Niente chatbot
Le misure concordate includono la digitalizzazione della dichiarazione di conformità Ue (DoC), lo scambio elettronico obbligatorio tra operatori economici e autorità competenti e l’introduzione di un “contatto digitale” diretto per gli operatori economici. Quest’ultimo consente ai consumatori e alle autorità competenti di contattare direttamente gli operatori (ad esempio tramite e-mail o modulo di contatto), senza la necessità di registrarsi, condividere dati o scaricare un’app specifica. La legislazione esclude risposte automatiche, chatbot e linee telefoniche.
Le istruzioni per l’uso del prodotto possono essere fornite in formato digitale, a eccezione delle informazioni sulla sicurezza, che devono essere disponibili su carta o indicate sul prodotto, tenendo conto dei consumatori con limitate competenze digitali o accesso limitato. I produttori devono fornire modalità accessibili per richiedere informazioni cartacee, che possono includere un numero di telefono.






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