Cassazione

Caso Garlasco, no al sequestro di dispositivi digitali senza criteri di selezione

Depositate le motivazioni: non è incongruo l’arco di indagine su 11 anni ma non è perimetrata la qualità e la quantità dei dati

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Il sequestro probatorio di dati informatici rende possibile la profilazione della personalità e dei movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee. Inoltre, potrebbe riguardare anche terzi estranei all’illecito penale e incidere sulla loro sfera personale. Per questo è illegittimo il sequestro, a fini probatori di un sistema informatico, come il personal computer, «che conduca, in mancanza di specifiche ragioni e senza una previa individuazione del tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute».

La complessità delle indagini

La Corte di cassazione ha depositato le motivazioni con le quali il 15 gennaio scorso ha respinto il ricorso della Procura di Brescia contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che, il 17 novembre, ha annullato, su ricorso dell’avvocato Domenico Aiello, anche il secondo decreto di sequestro dei Pm, eseguito il 24 ottobre, dei dispositivi, tra cui telefoni, pc e tablet, dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato nel filonesul caso Garlasco che lo vede accusato di corruzione in atti giudiziari.

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La Suprema corte, nel caso esaminato, inizia a valutare la congruità dell’arco temporale indicato dal Pm per la ricerca dei dati. «Nel decreto di sequestro annullato dal Tribunale di Brescia il Pubblico ministero ha evidenziato l’obiettiva complessità delle indagini e la necessità di considerare compiutamente i rapporti ─ che presentano profili di anomalia anche alla luce delle sommarie informazioni testimoniali rese da Salvatore Campa ─ tra l’indagato Mario Venditti e gli ufficiali della Polizia giudiziaria incaricati delle indagini e la scarsa chiarezza delle vicende relative alla disponibilità da parte dei Sempio e dei suoi legali di una consulenza tecnica prima che fosse ufficialmente resa disponibile».

Il rapporto tra gli inquirenti e la famiglia Sempio

In questo contesto ─ si legge nella sentenza ─ «le ragioni addotte per giustificare l’ampiezza del segmento temporale dei dati da apprendere ─ che nella fattispecie comprende il periodo, di undici anni circa, nel corso del quale lìindagato Mario Venditti ha svolto le funzioni di Pubblico ministero nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia rispetto a una imputazione limitata a un periodo circoscritto ─ risultano non incongrue».

A non risultare proporzionata, rispetto all’esigenza di tutela dei diretti interessati, è invece l’indicazione sul tipo di dati. Dunque è mancata l’indicazione di un perimetro che indicassequalità e quantità dei dati informatici da selezionare e da acquisire, in modo da assicurare la minore invasività dell’operazione compatibile con le esigenze dell’indagine.

Il Tribunale ─ precisa la Cassazione ─ ha correttamente osservato che, mentre il tema dell’indagine è stato sufficientemente definito, con l’indicazione «delle specifiche informazioni oggetto di ricerca: modalità di svolgimento delle indagini compiute nel 2016/2017 a carico di Andrea Sempio, rapporti tra gli inquirenti con la famiglia Sempio,i loro avvocati e consulenti tecnici, versamento di danaro agli inquirenti, anche mediante terzi soggetti, per influire sulle indagini, canali di monetizzazione del danaro da parte della famiglia Sempio, non sono stati, invece, definiti i criteri di selezione dei dati da estrapolare dai dispositivi informatici.

Nè l’unica via era l’indicazione di parole-chiave «perché anche altri criteri selettivi possono assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, e nella fattispecie un criterio fondato di selezione sulle parole-chiave non sarebbe efficace, anche per la vastità del materiale informatico da sequestrare». Per i giudici di legittimità, erano, infatti, possibili altri criteri selettivi che consentono - in base a una valutazione da fare in origine e non dopo - la ricerca dei dati utili alle indagini eventualmente ricavabili dai dispositivi informatici. «Invece, se, come si verifica nel caso in esame - scrivono i giudici - la delimitazione dell’ambito dei dati acquisibili in quanto utili alle indagini risulta sostanzialmente sovrapponibile all’oggetto dell’indagine, i due piani vengono confusi, mentre devono essere mantenuti distinti».

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