Giustizia

Alberto Stasi, no alla revoca della semilibertà per l’intervista data a «Le Iene»

Essendo nei limiti della continenza, non pregiudica il percorso trattamentale. Depositate le motivazioni con cui la Cassazione ha respinto il ricorso del Pm

di Patrizia Maciocchi

Alberto Stasi all'uscita dal palazzo della Cassazione, 5 aprile 2013 a Roma. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

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Un’intervista, rimasta nei limiti della continenza, non basta per la revoca della semilibertà a fronte di un percorso, in carcere e fuori, riconosciuto come positivo da tutti gli operatori penitenziari. La Corte di cassazione ha depositato le motivazioni con le quali il 1° luglio scorsa ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d’Appello di Milano contro l’ordinanza del 9 aprile che concedeva il beneficio ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi.

Ad avviso della procura, il Tribunale di sorveglianza non aveva adeguatamente valutato l’infrazione commessa da Stasi mentre usufruiva di un permesso premio, ottenuto nel marzo 2025, nel corso della quale il condannato aveva rilasciato un’intervista a «Le Iene», programma televisivo a diffusione nazionale, senza aver ottenuto l’autorizzazione. Un’iniziativa presa malgrado il beneficio fosse stato concesso solo per coltivare ragioni affettive. Il condannato aveva dunque «approfittato» dello spazio di libertà concessogli per conquistarsi «una tribuna pubblica» che non gli sarebbe spettata, oltretutto a fronte di nuove delicate indagini preliminari in corso sul medesimo omicidio, nè i giudici del riesame avrebbero valutato le possibili ricadute dell’intervista sul percorso trattamentale.

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Le criticità della personalità

Per il Pm sarebbero state poi anche poco considerate «le criticità personologiche, già emerse all'atto della concessione del primo permesso premio, che non risulterebbero superate, apparendo semmai acuite alla luce dell’osservazione penitenziaria successiva, e che avrebbero dovuto formare oggetto, in vista del possibile avanzamento trattamentale, di ponderata rivalutazione». Una lettura contestata, con successo, dalla difesa di Alberto Stasi.

La Suprema corte valorizza il regime della semilibertà che presuppone, insieme all’avvenuta espiazione della necessaria quota parte di pena, una prognosi favorevole, proprio in virtù dei progressi fatti in ambito trattamentale, in merito alla possibilità di un graduale reinserimento nella società.

La stessa misura è uno strumento del trattamento individualizzato «e risponde – si legge nella sentenza – alla finalità di emenda mediante la più avanzata prospettiva di risocializzazione che è in grado di offrire, extra moenia, il lavoro (che è l’attività che, di regola, la sostanzia), elemento cardine del moderno sistema rieducativo penitenziario».

Obiettivi e condizioni della semilibertà

La semilibertà è un “beneficio” al quale si accede dopo aver dato un peso alle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del detenuto. «Il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal grave delitto commesso da Stasi, ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando – mediante argomentazioni analitiche, logiche ed esaurienti, qui incensurabili – l’evoluzione favorevole di personalità da esse riflessa, indicativa – scrivono i giudici – della progressiva risocializzazione del detenuto, pienamente convalidata da tutti gli operatori penitenziari».

Non passa la tesi dell’accusa, secondo la quale il Tribunale del riesame avrebbe sottovalutato l’incidenza dell’intervista nel trattamento. I giudici di merito lo hanno fatto, ricostruendo toni e contenuto, per arrivare a concludere «che il suo rilascio non violasse le prescrizioni al cui rispetto la fruizione del permesso premio era vincolata e non rappresentasse un fattore tale da inficiare il proficuo percorso trattamentale in atto».

Il buon percorso di Stasi

Quanto alle criticità residue della personalità, queste non solo legate all’intervista, che si è mantenuta nei limiti della continenza, come aveva evidenziato il Tribunale «quanto alla tendenza dell’interessato ad autoproteggersi e ad accreditare all’esterno un’immagine positiva della propria persona, in una prospettiva di recupero graduale di autostima che non può prescindere, per mantenere valore trattamentale, da ulteriori e concrete verifiche».

Tuttavia, il Tribunale ha spiegato in maniera logica e coerente come questi aspetti non siano tali «alla luce del contesto complessivo e delle risorse a disposizione del condannato, da precludere l’ammissione alla richiesta misura alternativa, comunque di tipo marcatamente contenitivo».

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