Giustizia

Caso Almasri, il parere del ministro rimesso alla Corte Costituzionale

Impugnata la normativa nella parte che coinvolge la politica nella procedura

di Giovanni Negri

ANSA/COURTESY FAWASELMEDIA.COM

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La normativa italiana, la cui interpretazione da parte della Corte d’appello di Roma ha contribuito a inizio anno alla scarcerazione del generale libico Najeem Almasri, ora chiama direttamente in campo la Corte costituzionale. In attesa dell’assai probabile conflitto di attribuzioni che la maggioranza si accinge a sollevare sul reato di false informazioni contestato al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, la Corte d’appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale sul ruolo attribuito al ministro della Giustizia dalla legge italiana di recepimento dello statuto della Corte penale internazionale (la 237/2012).

L’ordinanza si riferisce alla parte della normativa che prevede che il procuratore generale debba attendere il parere del ministro della Giustizia prima di dare seguito alla richiesta di arresto formulata dalla Corte Penale internazionale. I giudici romani chiedono in sostanza alla Consulta se invece non sia più corretto che l’interlocuzione tra la Corte penale e la procura generale avvenga senza l’intermediazione del ministro, quindi del Governo.

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La procedura contestata

A venire contestata è quella procedura di applicazione di una misura cautelare proveniente dalla Corte penale che vede tre passaggi chiave:

1) ricezione degli atti da parte del ministro della Giustizia, «al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito» (articolo 2, comma 1, legge n. 237/2012);

2) trasmissione degli atti dal ministro della Giustizia alla procura generale presso la Corte d’appello di Roma («il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, ricevuti gli atti (...)») articolo 11, comma 1);

3) richiesta del procuratore generale alla Corte d’appello, per l’applicazione della misura cautelare.

Ministro come «organo di transito»

Una formulazione del tutto caratteristica, che esclude l’intervento autonomo della polizia giudiziaria, a favore di un ruolo preventivo da parte del ministro della Giustizia. Tesi sposata davanti al Parlamento dallo stesso ministro Carlo Nordio, nella sua informativa del 5 febbraio, nella quale, dopo aver sottolineato l’assoluta novità della questione, osservava che dalla formulazione della legge di recepimento dello statuto sulla Corte penale internazionale «si evince che il ruolo del ministro non è semplicemente quello di organo di transito delle richieste, che arrivano dalla Corte; non è un passacarte, è un organo politico che deve meditare il contenuto di queste richieste in funzione di un eventuale contatto con gli altri ministeri, con le altre istituzioni e e con gli altri organi dello stato».

Ora a essere messo in discussione è proprio il fondamento giuridico di questa interpretazione che per la Corte d’appello di Roma rischia di essere in contrasto con i principi del diritto internazionale.

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