Voli cancellati, ecco quando spettano i risarcimenti (e quanto valgono)
Risarcimenti fino a 600 euro per i voli cancellati con meno di 14 giorni di preavviso, rimborso del biglietto e assistenza in aeroporto. Ecco cosa prevede il Regolamento CE 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei nell’Unione europea
di Tommaso Ponzi
4' di lettura
I punti chiave
- Quando si applicano i diritti dei passeggeri
- Le tre opzioni: cosa si può scegliere
- Risarcimento: quando spetta e quanto vale
- Quando il risarcimento non è dovuto o viene ridotto
- Attenzione alle prenotazioni complesse
- Obblighi delle compagnie: cosa devono fare (e cosa succede se non lo fanno)
- Il commento delle associazioni a tutela dei consumatori
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Dall’inizio del mese oltre 13mila voli sono stati cancellati a livello globale. A pesare è il rincaro del jet fuel, il cui prezzo è raddoppiato dopo lo scoppio della guerra in Iran, spingendo le compagnie aeree a tagliare i voli meno redditizi.
Secondo Bruxelles non si profila al momento una vera carenza di cherosene: la Commissione europea, nelle nuove linee guida diffuse agli operatori, attribuisce quindi le cancellazioni principalmente all’aumento dei costi del carburante.
Un dettaglio tutt’altro che marginale per i passeggeri: in assenza di circostanze eccezionali - tra cui rientrerebbe un’eventuale indisponibilità di jet fuel - chi non viene informato per tempo della cancellazione del volo può avere diritto non solo al rimborso del biglietto, ma anche a una compensazione economica fino a 600 euro. «I passeggeri interessati dalle cancellazioni continuano a beneficiare dei propri diritti», ha comunicato la Commissione europea, aggiungendo che le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo del biglietto aereo già acquistato. Ecco cosa prevede il Regolamento CE 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei nell’Unione europea.
Quando si applicano i diritti dei passeggeri
I diritti dei passeggeri aerei nell’Unione europea si applicano per tutti i voli all’interno dell’UE, indipendentemente dalla compagnia aerea, ma anche i voli in partenza da un Paese membro verso destinazioni extra europee. Sono inclusi inoltre i voli in arrivo nell’UE da Paesi terzi, purché operati da vettori europei.
Il sistema si estende anche a Islanda, Norvegia e Svizzera, oltre ad alcuni territori ultraperiferici. Inoltre, i diritti dei passeggeri dell’UE non si applicano se l’utente ha già ottenuto benefici come il risarcimento, un volo alternativo o l’assistenza dalla compagnia aerea.








