«Sì» del Senato

Arriva il nuovo reato di femminicidio: cosa prevede il testo, dall’ergastolo alla confisca dei beni

Ora il testo passa all’esame della Camera dei deputati per il via libera definitivo

di Nicoletta Cottone

Giulia Bongiorno: arriva un reato specifico per chi commette un femminicidio

5' di lettura

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Primo semaforo verde al Senato per il disegno di legge che introduce in Italia il reato di femminicidio. Ora il testo, approvato all’unanimità a Palazzo Madama, passa all’esame della Camera dei deputati per il via libera definitivo.

Il nuovo reato di femminicidio

«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo». Così recita il nuovo articolo 577-bis, introdotto nel Codice penale dal disegno di legge presentato dai ministri della Giustizia, dell’Interno, per la Famiglia e per le Riforme istituzionali e modificato nel corso dell’esame in commissione Giustizia al Senato. Braccialetto potenziato, con distanza minima di 1000 metri dalla vittima, confisca dei beni utilizzati per maltrattamenti contro familiari e conviventi, intervento restrittivo sui benefici penitenziari ai colpevoli. Estesa anche l’ammissione al gratuito patrocinio. Campagne di sensibilizzazione

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Quando scatta lo sconto di pena

Quando ricorre una sola attenuante o quando una circostanza attenuante concorre con alcune aggravanti (e l’attenuante è prevalente) la pena non può essere inferiore a 24 anni. Quando ricorrono più attenuanti o quando più attenuanti concorrono con aggravanti, ma le attenuanti sono prevalenti, la pena non può essere inferiore a 15 anni. Il testo prevede, inoltre, che la pena sia aumentata di un terzo quando «il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

La confisca dei beni

Nel corso dell’esame parlamentare nel testo è stato introdotto il nuovo articolo 572-bis del Codice penale, che prevede la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” laddove sia intervenuta la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

La relazione del Guardasigilli alle Camere

Sempre nel corso dell’esame parlamentare è stata prevista l’annuale presentazione alle Camere di una relazione del ministro della Giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Una relazione da presentare entro il 30 giugno di ogni anno. Prevista la precisa indicazione delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio e di omicidio, disaggregati per sesso e circostanze aggravanti.

La competenza sui procedimenti per delitti contro familiari e conviventi

Fra le novità introdotte nel corso dell’esame in Commissione Giustizia al Senato, l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica della competenza sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) aggravati ai sensi del secondo (quando il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi) e quinto comma (si tratta della nuova aggravante che ricorre quando il fatto è commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo articolo che introduce il femminicidio e di revenge porn).

Il diritto della persona offesa a essere informata sul patteggiamento

Viene introdotto il diritto della persona offesa a essere avvisata con un atto formalmente notificato - quando viene presentato fuori udienza - se l’imputato abbia richiesto il patteggiamento. Diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta. Nel caso, invece, di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha la facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede. La norma riguarda i procedimenti per i delitti, consumati o tentati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.); omicidio (575 c.p.) aggravato; femminicidio (577-bis c.p.);  lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa. Si estende la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere.

Braccialetto elettronico potenziato: distanza minima dalla persona offesa a 1000 metri

Arriva il braccialetto elettronico potenziato. Nel corso dell’esame in Commissione Giustizia del Senato è stata estesa da 500 a 1000 metri la distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentata che la persona sottoposta alle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento deve rispettare.

Nuove regole per l’esame testimoniale

Nuove regole per l’esame testimoniale nei casi in cui si procede per i delitti di violenza contro le donne e domestica (articolo 362, comma 1-ter): il presidente deve assicurare che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria. Si rafforza il collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica. Si amplia la tutela per gli orfani di femminicidio anche ai figli avuti al di fuori del rapporto coniugale, anche senza stabile convivenza.

L’intervento restrittivo sui benefici penitenziari

Il testo interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per il nuovo reato di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. Introdotto anche l’0bbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa delle misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dal carcere. Analoga comunicazione è obbligatoria nei confronti dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio o di omicidio aggravato. Prevista anche una riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio. Per i minori condannati la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i 20 giorni e la durata complessiva non può eccedere i 70 giorni in ciascun anno di espiazione.

Campagne di sensibilizzazione e iniziative didattiche nelle scuola

Previste campagne di sensibilizzazione e iniziative formative e didattiche nelle scuole per evidenziare la pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o atte ad alterare la coscienza, per prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale. Istituito presso il ministero della Salute di un tavolo tecnico permanente per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti. Potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Accesso delle vittime minorenni ai centri anti violenza

Il disegno di legge consente alle vittime di violenza che hanno compiuto i 14 anni di poter accedere ai centri anti violenza senza la preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

Estesa l’ammissione al gratuito patrocinio

Viene estesa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato e di tentato femminicidio. Inseriti tra i reati per i quali è prevista per le persone offese l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito anche i delitti tentati di omicidio contro l’ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, contro il coniuge (anche legalmente separato), contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad essa legata da relazione affettiva e di femminicidio.

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