Alimentazione

Via libera del Senato al ddl sulla produzione e vendita del pane: ecco cosa prevede

La proposta presentata nel dicembre 2022 su iniziativa del senatore di FdI, Luca De Carlo, dovrà ora passare alla Camera per il via libero definitivo. Lo scopo è quello di tutelare consumatori che spesso inciampano in prodotti surgelati o precotti che vengono spacciati per freschi

di Letizia Giostra

3' di lettura

English Version

3' di lettura

English Version

L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane.

Il voto è avvenuto per alzata di mano, gran parte delle opposizione avevano annunciato l’astensione. La proposta presentata nel dicembre 2022 su iniziativa del senatore di FdI, Luca De Carlo, dovrà ora passare alla Camera per il via libero definitivo.

Loading...

Con l’obiettivo di garantire la corretta informazione dei consumatori e la valorizzazione del pane fresco, il testo definisce cosa si intende per pane fresco, le caratteristiche e tipologie di pane, la definizione di lievito, la commercializzazione del pane conservato o che dura più a lungo.

L’obiettivo del provvedimento

Tutelare un prodotto da sempre indiscusso protagonista delle tavole degli italiani. Ora che è arrivata la fumata bianca sul ddl, si cerca di garantire maggiore sicurezza per i consumatori per evitare che finiscano nelle trappole dei prodotti surgelati scambiati per freschi.

Un mercato che - a causa delle poche informazioni riportate sulle etichette - risulta essere poco trasparente durante la fase di acquisto delle materie prime.

Dal comma 4 al comma 7, infatti, sono indicate le denominazioni delle etichette da apporre sugli imballaggi per la vendita di pane ottenuto da cottura parziale, surgelato, da cottura di impasti preparati con farine alimentari o con aggiunta di uno o più ingredienti. Tra le iniziative, la salvaguardia dei prodotti made in italy e l’istituzione della «Festa del pane».

La definizione di “pane”

Con 20 articoli il ddl introduce le definizioni per il pane fresco, disciplinando l’utilizzo in commercio delle diverse denominazioni del prodotto alimentare.

Definisce inoltre quali sono le caratteristiche e tipologie di pane, aggiunte e ingredienti particolari, dei grissini, la definizione di lievito, la commercializzazione del pane a lunga conservazione. Le diverse tipologie di pane vengono invece indicate nell’articolo 3, definite dal tipo di farina utilizzata nella sua produzione

Quando il prodotto non è più fresco

Il nuovo comma 3 contenuto nel provvedimento vieta l’utilizzo della denominazione di “pane fresco” quando il prodotto è stato commercializzato almeno 24 ore dopo il completamento del processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione.

Nuove disposizioni per i grissini

Nel ddl appena approvato dal Senato spunta anche la definizione di “grissino”. Consentita l’aggiunta di altri ingredienti quali spezie, erbe aromatiche e semi. Anche i grissini seguono le medesime applicazioni del pane dettate nelle disposizioni. Soppresso definitivamente l’ex comma 2 riguardo il suo confezionamento e la vendita in involucri chiusi e sigillati dei grissini.

Le diverse tipologie di lievito

Il comma 2 precisa che il “lievito fresco” deve essere costituito da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75% e con ceneri non superiori all’8% riferito alla sostanza secca.

La “crema di lievito” è invece composta da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità che non deve essere superiore all’83% e con ceneri non superiori all’8 per cento riferito alla sostanza secca.

Il “lievito secco” deve contenere cellule in massima parte vive e con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all’85% e con ceneri non superiori all’8% riferito alla sostanza secca.

L’ultimo comma riguarda invece la definizione di “pasta madre” (o “lievito naturale”), ovvero l’impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi, con lo scopo di ottenere la lievitazione dell’impasto.

Le novità per le attività commerciali

Novità in arrivo anche per gli esercenti.

I titolari del panificio possono vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Lollobrigida: Più controlli su import in Ue, entrino solo prodotti che rispettano i nostri standard

Attenzione a dove si collocano i prodotti alimentari: il pane fresco deve essere posizionato in scaffali separati da quelli del pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione o dal completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, previo confezionamento ed etichettatura, previsti dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari. Infine, il pane senza glutine deve essere posto in vendita in scaffali separati senza accesso diretto del pubblico.

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti