Investimenti & Norme

Tutele a rischio se non c’è il contratto quadro per chi riceve consulenza finanziaria

Nel caso di una lite avere un accordo formalizzato rafforza le ragioni del cliente

di Antonio Criscione

Consigli personalizzati. Una difficile dimostrazione

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Nel 2025 più di un terzo dei ricorsi classificati dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (il 36,7% dei 760 ricorsi ricevuti nell’anno) ha riguardato la consulenza in materia di investimenti. A proposito di questo numero così elevato, l’Acf, nella sua relazione annuale segnala una tendenza diffusa tra i risparmiatori a ricondurre alla consulenza finanziaria qualunque contatto o interazione avuta con il proprio intermediario.

L’avvocato Ludovica D’Ostuni, Counsel di Advant Nctm, osserva che la consulenza “si insinua” molto facilmente nelle pieghe dei rapporti commerciali in molteplici contesti. La direttiva Mifid definisce la consulenza come la prestazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni su uno o più strumenti finanziari, le quali si configurano quando il suggerimento è presentato come adatto al cliente o basato sulla considerazione delle sue specifiche caratteristiche.

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Per definire il perimetro esatto di questa materia, l’avvocato D’Ostuni richiama un documento Esma del 2023, il quale adotta un approccio rigoroso che guarda alla sostanza piuttosto che alla forma. Un intermediario presta consulenza nel momento in cui presenta un prodotto soggettivamente, magari definendolo come il “migliore della categoria” con l’intento di influenzare la decisione del cliente, a prescindere dall’esistenza di un contratto scritto o dal fatto che stia cercando di escludere la propria responsabilità tramite dei disclaimer. Questa logica si applica perfettamente anche agli ambienti digitali: l’avvocato D’Ostuni fa l’esempio di un sito web che si limita a esporre fondi come un mero scaffale virtuale, il quale non costituisce consulenza; tuttavia, se il sistema permette all’utente di filtrare i prodotti in base alle proprie caratteristiche per ottenere un’indicazione più puntuale, allora quel meccanismo diventa una vera e propria consulenza.

Lo stesso principio delineato dall’Esma è valido per i finfluencer: esprimere opinioni generali rivolte al pubblico indistinto non è consulenza, ma rispondere direttamente alla richiesta di un singolo utente dicendogli “Guarda, secondo me per te va bene questo” fa ricadere l’attività nell’ambito della raccomandazione personalizzata.

Sul versante strettamente operativo e contrattuale, l’avvocato Letizia Vescovini illustra le conseguenze formali di queste prestazioni, chiarendo che quando il servizio di consulenza è pattuito a livello contrattuale, solitamente all’interno del contratto quadro, l’intermediario è tenuto ad adempiere agli obblighi informativi con maggiore rigore e a effettuare la valutazione di adeguatezza dell’investitore. Qualora l’intermediario, in costanza di un contratto con servizio di consulenza, intenda procedere in mera esecuzione di ordini, limitandosi a valutare la sola appropriatezza (ossia l’esperienza e la conoscenza del prodotto), l’avvocato Vescovini precisa che egli è «tenuto a dimostrare che il cliente fosse stato informato della minor tutela e avesse accettato di uscire dalla consulenza».

Inoltre, l’avvocato fa notare una prassi frequente: capita che nei contratti le banche prevedano la valutazione di adeguatezza “a maggior tutela del cliente” pur senza aver pattuito formalmente il servizio di consulenza. In queste circostanze, l’intermediario dovrà comunque svolgere la valutazione con la dovuta diligenza professionale e «non potrà sottrarsi da responsabilità sostenendo l’assenza della pattuizione della consulenza», poiché la clausola di adeguatezza presente sull’ordine di acquisto rappresenta un aspetto fondamentale su cui il cliente fonda il proprio consenso, il quale risulterebbe irrimediabilmente viziato qualora la valutazione fosse condotta in modo solo apparente.

Arrivando alla fase del contenzioso e della prova in giudizio, D’Ostuni ricorda l’orientamento della Consob secondo cui, laddove vi sia un’interazione umana, gli intermediari devono dimostrare attivamente quali presidi abbiano assunto per evitare che venga prestata consulenza in modo inconsapevole. Qualora sorga una controversia l’avvocato D’Ostuni sottolinea una netta differenza a seconda della sede in cui si agisce: «L’Acf - afferma - ha il limite dell’attività istruttoria che può essere solo documentale e può decidere solo sulle carte, rendendo estremamente difficile per il cliente provare un’avvenuta consulenza “di fatto” senza una registrazione audio o un contratto». Al contrario, uscendo dall’Arbitro e instaurando una causa civile ordinaria in tribunale, il cliente ha “più margine di manovra”, potendo avvalersi di mezzi istruttori molto più ampi.

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