Cassazione

Stop all'espulsione dell'immigrato irregolare che riconosce il figlio della convivente

Estesa anche al convivente la tutela prevista per le coppie sposate. Non può essere espulso il padre di un bimbo minore di sei mesi

di Patrizia Maciocchi

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3' di lettura

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Non può essere espulso l’immigrato irregolare che riconosce il figlio, minore di sei mesi, della sua convivente. La Cassazione, con una sentenza costituzionalmente orientata, estende anche al padre convivente la tutela prevista per le coppie sposate. La Suprema corte accoglie, dunque, il ricorso dello straniero, presente irregolarmente sul territorio italiano, contro la decisione del giudice di pace di negare negato lo stop temporaneo all’espulsione amministrativa perché non sposato, e dunque con un figlio nato fuori dal matrimonio. Per il giudice di pace mancava anche lo stato di famiglia e la prova della convivenza. Particolare quest’ultimo che la Cassazione considera irrilevante, perché vista la situazione di irregolarità del neo-padre e della compagna, il cui permesso era scaduto, la condizione di more uxorio non poteva risultare.

La Corte costituzionale

La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso, guarda alla Costituzione e alla giurisprudenza sovranazionale della Cedu. La Consulta, con la sentenza 376/2000, ha bocciato la norma che garantiva solo alla madre, di un figlio entro i sei mesi, la possibilità di non essere espulsa, estendendo la tutela anche al marito e padre del bimbo.

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Per i giudici delle leggi, consentendo l'espulsione del marito convivente, si mette la donna straniera che si trova nel territorio dello Stato in una alternativa drammatica tra il seguire il marito espulso all'estero e l'affrontare il parto e i primi mesi di vita del figlio senza il sostegno del coniuge. E questo proprio nel momento in cui si va formando quel nuovo più ampio nucleo familiare che la legge, in forza degli articoli 29 e 30 della Costituzione, deve tutelare. Una dichiarazione di incostituzionalità fondata sull'esigenza di tutela del nucleo familiare in formazione «ove il diritto-dovere dei genitori, sposati e conviventi - si legge nella sentenza - all'esercizio della genitorialità in modo condiviso e paritario costituisce l'irradiazione del diritto del figlio alla cura da parte di entrambi i genitori».

La protezione dell'unità familiare

Il principio della protezione dell'unità familiare, senza distinzione tra cittadini e stranieri, sottolinea la Cassazione, non è affermato solo dalla Carta, ma anche dalle convenzioni e dalla giurisprudenza sovranazionale. Né alla luce dell'evoluzione della legislazione e del diritto, interno e non, è più possibile un trattamento diverso per i figli nati fuori dal matrimonio.

«In effetti, guardando alla posizione del minore e al rapporto di quest'ultimo con ciascuno dei genitori, poco rileva - scrive la Cassazione - se il padre è o no sposato con la madre, in quanto, come quest'ultima, è tenuto a svolgere le attività di assistenza e di cura del figlio. Anche guardando alla posizione del genitore e al rapporto di quest'ultimo con il figlio, poco rileva se un genitore è o no sposato con l'altro genitore, essendo comunque portatore del diritto-dovere di assolvere ai compiti derivanti dal fatto di essere genitore».

L'articolo 8 della Cedu

La stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha, in più occasioni, affermato la contrarietà alla Convenzione di ogni discriminazione dei figli nati al di fuori del matrimonio messa in atto dalle legislazioni nazionali, «ravvisando il contrasto sia con l'articolo 8 della Cedu, che accorda tutela alla vita privata e familiare, che con l'articolo 14 della Cedu, che vieta ogni forma di discriminazione idonea a pregiudicare il godimento dei diritti e delle libertà assicurati dalla Convenzione».

In quest’ottica la norma del Testo unico sull'immigrazione, che blocca l'espulsione del padre-marito del minore di 6 mesi, «non può che essere letta - precisa la Suprema corte - come riferita anche al convivente della madre del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare sia pure temporaneamente il nucleo familiare in formazione».

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