Cassazione

Sì al permesso di soggiorno temporaneo al genitore se il figlio è ben integrato a prescindere dall’età

Vale anche se è molto piccolo. Occorre evitare lo shock psicofisico che potrebbe causargli l’allontanamento dall’habitat sociale in cui è nato e sta crescendo

di Camilla Curcio

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Il diritto del cittadino straniero a restare legalmente in Italia può essere giustificato dal radicamento sul territorio del figlio (quindi dalla sua integrazione sociale e affettiva nei contesti in cui nasce, cresce e che frequenta), anche se molto piccolo d’età. A confermarlo la Cassazione, nell’ordinanza 33150/2025, depositata ieri.

I fatti

Tutto parte dal ricorso di una coppia di origine moldava. I due, in quanto genitori di un bambino nato e domiciliato in Italia, chiedevano al Tribunale di Bologna l’ok per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. La richiesta, respinta dai giudici di primo grado, è stata portata in appello: anche in secondo grado, la Corte di merito l’ha rimandata al mittente. Nello specifico, i giudici di merito hanno chiarito come, nonostante la relazione dei servizi sociali fosse positiva (i due coniugi non avevano precedenti o pendenze penali né segnalazioni della polizia a carico), non sussisteva «un effettivo radicamento del minore sul territorio in ragione dell’età»: il bambino era nato nel 2022 e proprio in virtù della tenera età un eventuale allontanamento dal Paese assieme ai genitori, secondo la Corte, non avrebbe avuto conseguenze negative sulla sua crescita.

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Il ricorso in Cassazione

La vicenda finisce, dunque, in Cassazione. I ricorrenti avevano messo in discussione, innanzitutto, la scelta dei giudici di merito di giustificare il no al riconoscimento del permesso temporaneo di soggiorno basandosi solo sulla nascita recente del bambino, dunque l’impossibilità che si fosse integrato nel tessuto sociale della città in cui era nato. In questo modo, avevano escluso a priori che potesse essersi già ben inserito nel contesto nazionale e non si erano minimamente fermati a considerare gli effetti che un ipotetico rimpatrio avrebbe potuto avere sulle sue condizioni psico-fisiche.

Non solo: la coppia aveva denunciato anche una violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (nello specifico articolo 9 e seguenti), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articoli 3 e 8) e della Costituzione (articolo 30). L’interpretazione restrittiva che sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano fornito sulla vicenda, infatti, non teneva minimamente conto dei motivi (supportati dalle norme) che imponevano il mantenimento dell’unità familiare in Italia, quindi il divieto di espulsione con conseguente concessione del permesso di soggiorno. Elemento che avrebbe dovuto indurre a valutare la sussistenza del veto.

L’orientamento dei giudici

Nell’annullare la sentenza di merito rinviandola alla Corte d’appello di Bologna (in diversa composizione), i giudici di legittimità si sono appellati all’articolo 31, comma 3, del Testo unico dell’immigrazione: «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato». Autorizzazione che viene revocata se cessano i motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività dei familiari incompatibili con le esigenze del minore o con la sua permanenza in Italia.

Pertanto, secondo la Cassazione, il permesso di soggiorno temporaneo per i familiari di un bambino o di una bambina, anche molto piccoli d’età, non necessita di essere giustificato da situazioni d’emergenza o di circostanze eccezionali legate al suo stato di salute; basta, infatti, il rischio dei danni concreti (e potenzialmente gravi) che un allontanamento dai genitori o uno sradicamento dall’habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico in cui vive può generare sul suo equilibrio psicofisico. Soprattutto alla luce dell’età.

L’indagine da svolgere

In questi casi, quindi, è fondamentale seguire un’indagine ragionata e precisa. I giudici devono - come si legge nella sentenza - partire dalla valutazione della situazione attuale del minore per la prognosi da formulare «sia in relazione all’allontanamento di uno dei due genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l’irregolarità del soggiorno riguardi entrambi». Per far questo, occorre valutare i fattori d’emergenza esterni e le condizioni soggettive e oggettive delle parti coinvolte (dati facilmente ricavabili, ad esempio, dalle relazioni dei servizi pubblici dedicati all’osservazione e al sostegno dei minori e delle famiglie oppure dai documenti scolastici). Solo dopo questo passaggio, si può capire se è comprovato «il grave disagio psicofisico» che un’ipotetica espulsione di un familiare o uno sradicamento dal posto in cui è nato e cresciuto possono provocare su un minore. Un giudizio che, per la Cassazione, deve avere come priorità l’interesse del bambino e non considerare come dirimenti vincoli legati alla sicurezza pubblica e alle politiche migratorie.

La presunzione di radicamento

Per questo motivo, la pronuncia di secondo grado impugnata dalla coppia non poteva essere valida. La Corte d’appello, infatti, non aveva fatto un lavoro d’indagine accurato come richiesto dalla legge sull’interesse del minore a rimanere in Italia, che peraltro era anche il suo Paese natale, e sull’eventuale danno che avrebbe subito vedendosi improvvisamente allontanato dai luoghi e dalle dinamiche in cui sta crescendo. Non è tutto: appigliandosi al fattore anagrafico (e al fatto che prima dei tre anni fosse impossibile parlare di integrazione per un bambino), non aveva tenuto conto della «presunzione di radicamento» fissata dalla legge e in qualche modo consolidata dallo sforzo di inserimento della famiglia nella società italiana, dimostrato dall’impegno dei coniugi moldavi nella ricerca di un lavoro e di una casa. Né dello shock che la perdita improvvisa del centro dei suoi interessi e delle sue relazioni avrebbe potuto causare nel bambino.

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