Sì al permesso di soggiorno temporaneo al genitore se il figlio è ben integrato a prescindere dall’età
Vale anche se è molto piccolo. Occorre evitare lo shock psicofisico che potrebbe causargli l’allontanamento dall’habitat sociale in cui è nato e sta crescendo
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Il diritto del cittadino straniero a restare legalmente in Italia può essere giustificato dal radicamento sul territorio del figlio (quindi dalla sua integrazione sociale e affettiva nei contesti in cui nasce, cresce e che frequenta), anche se molto piccolo d’età. A confermarlo la Cassazione, nell’ordinanza 33150/2025, depositata ieri.
I fatti
Tutto parte dal ricorso di una coppia di origine moldava. I due, in quanto genitori di un bambino nato e domiciliato in Italia, chiedevano al Tribunale di Bologna l’ok per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. La richiesta, respinta dai giudici di primo grado, è stata portata in appello: anche in secondo grado, la Corte di merito l’ha rimandata al mittente. Nello specifico, i giudici di merito hanno chiarito come, nonostante la relazione dei servizi sociali fosse positiva (i due coniugi non avevano precedenti o pendenze penali né segnalazioni della polizia a carico), non sussisteva «un effettivo radicamento del minore sul territorio in ragione dell’età»: il bambino era nato nel 2022 e proprio in virtù della tenera età un eventuale allontanamento dal Paese assieme ai genitori, secondo la Corte, non avrebbe avuto conseguenze negative sulla sua crescita.
Il ricorso in Cassazione
La vicenda finisce, dunque, in Cassazione. I ricorrenti avevano messo in discussione, innanzitutto, la scelta dei giudici di merito di giustificare il no al riconoscimento del permesso temporaneo di soggiorno basandosi solo sulla nascita recente del bambino, dunque l’impossibilità che si fosse integrato nel tessuto sociale della città in cui era nato. In questo modo, avevano escluso a priori che potesse essersi già ben inserito nel contesto nazionale e non si erano minimamente fermati a considerare gli effetti che un ipotetico rimpatrio avrebbe potuto avere sulle sue condizioni psico-fisiche.
Non solo: la coppia aveva denunciato anche una violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (nello specifico articolo 9 e seguenti), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articoli 3 e 8) e della Costituzione (articolo 30). L’interpretazione restrittiva che sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano fornito sulla vicenda, infatti, non teneva minimamente conto dei motivi (supportati dalle norme) che imponevano il mantenimento dell’unità familiare in Italia, quindi il divieto di espulsione con conseguente concessione del permesso di soggiorno. Elemento che avrebbe dovuto indurre a valutare la sussistenza del veto.
L’orientamento dei giudici
Nell’annullare la sentenza di merito rinviandola alla Corte d’appello di Bologna (in diversa composizione), i giudici di legittimità si sono appellati all’articolo 31, comma 3, del Testo unico dell’immigrazione: «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato». Autorizzazione che viene revocata se cessano i motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività dei familiari incompatibili con le esigenze del minore o con la sua permanenza in Italia.








