Parlamento

Giustizia, separazione delle carriere: ecco cosa cambia con la riforma per Pm e giudici

La legge sarà sottoposta a referendum popolare. La consultazione (per la quale non è richiesto il quorum) dovrebbe tenersi nella primavera dell’anno prossimo

di Redazione Roma

Aggiornato il 1 novembre 2025 ore 12:50

Illustrazione di Giorgio De Marinis / Il Sole 24 Ore

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Il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura. Al Senato, ultima tappa dell’iter di approvazione, il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Hanno votato contro Pd, M5s e Avs. Iv si è astenuta. A favore della riforma anche Azione. Il voto era il quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione.

Dopo la “doppia lettura conforme” delle due Camere, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, ci sarà un referendum confermativo che dovrebbe svolgersi nella primavera del 2026.

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I parlamentari di maggioranza si sono già attivati per la richiesta del referendum e dalla prossima settimana partirà la raccolta delle firme. Per i deputati servono in tutto 80 firme, mentre al Senato ne bastano 41.

Il passaggio segue la richiesta formale che i capigruppo del centrodestra delle due Camere hanno inviato ai rispettivi segretari generali. Ci sono tre mesi di tempo per raccogliere le firme e il successivo passaggio sarà il loro deposito in Cassazione. Per la maggioranza il voto popolare può rappresentare una sorta di traino verso le elezioni politiche in arrivo «tra marzo e aprile 2027» come ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

 Una magistratura, due carriere

Il cuore del provvedimento a è la separazione delle carriere dei pm e dei giudici, per cui ciascuno a inizio carriera dovrà fare una scelta definitiva di funzione, e restarci. L’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», frase a cui la riforma aggiunge che essa «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

I due Csm e la nomina tramite sorteggio

All’attuale Consiglio superiore della magistratura (Csm) ne subentreranno due: uno «della magistratura giudicante» e l’altro «della magistratura requirente»; entrambi «sono presieduti dal Presidente della Repubblica»; ne fanno parte di diritto rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione. I due Consigli non saranno elettivi. Essi saranno composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati; i primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune; i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm «durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva».

I poteri dei due Csm

I due Csm perdono i poteri disciplinari oggi affidati ad una Sezione speciale dell’attuale Csm. Essi avranno competenze per quanto riguarda «le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati»

L’alta Corte disciplinare

La giurisdizione disciplinare nei riguardi di tutti i magistrati è attribuita all’Alta Corte disciplinare. Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica; 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune «compila con elezione»; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione; 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività e esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, l’incarico non è rinnovabile.

Sentenze non impugnabili

Contro le sentenze dell’Alta Corte disciplinare si può presentare ricorso solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.

Leggi attuative

L’ultimo articolo della riforma stabilisce che “entro un anno” dall’entrata in vigore (quindi dopo il referendum) devono essere varate le leggi attuative. Nel frattempo continuano ad osservarsi le leggi vigenti.

Il referendum

Camera e Senato, nella “seconda lettura conforme” hanno dato il via libera senza raggiungere il quorum dei due terzi che avrebbe impedito il ricorso al referendum confermativo. L’articolo 138 della costituzione, che regola le modifiche alla nostra Carta fondamentale, stabilisce infatti che se non viene raggiunto il quorum dei due terzi in entrambe le Camere in seconda lettura possano chiedere il referendum entro tre mesi «un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali». Un referendum, quello confermativo che, a differenza di quello abrogativo di leggi, non richiede il quorum del 50% degli iscritti alle liste elettorali.

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