Il saluto romano è reato se il pericolo di riorganizzare il fascismo è concreto
Va applicato l’articolo 5 della legge Scelba, occorre valutare tutte le circostanze del caso singolo. Per gli imputati condanna annullata e appello bis
di Patrizia Maciocchi
7' di lettura
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Per il Saluto romano va contestata la violazione della legge Scelba, in particolare l’articolo 5 sull’apologia del fascismo, che può scattare quando il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista è reale. Una norma che punisce «chiunque compie pubblicamente manifestazioni usuali al partito fascista» con «la pena della reclusione sino a tre anni e la multa da duecentomila a cinquecentomila lire». Ma la rilevanza penale c’è solo se «avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idoneo a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito“. Questa le decisione delle Sezioni unite della Cassazione. Con la sentenza, di cui dovranno essere depositate le motivazioni, viene dunque cancellata la condanna e disposto un nuovo processo di Appello per otto militanti di estrema destra che avevano fatto il saluto romano nel corso di una commemorazione a Milano il 29 aprile 2016. Gli imputati erano stati assolti in primo grado nel 2020 per l'insussistenza dell’elemento soggettivo e poi condannati nel 2022 dalla Corte d’Appello.
La via scelta è piuttosto restrittiva. Non è del tutto facile dimostrare la violazione del divieto, previsto dalla legge del 1952 che attua la Costituzione, di rifondare il partito fascista. Le manifestazioni commemorative, sono dunque reato solo se il pericolo che questo avvenga è concreto e non può essere solo presunto in base alla sola violazione della legge.
Le variabili per punire le commemorazioni
Ma non può essere neppure escluso che, trattandosi di “semplici” manifestazioni, il saluto romano resti impunito. Ci sono delle valutazioni da fare. In passato, in una serie di sentenze si è affermato che in “adunanze” come quelle di Milano e Acca Larentia, proprio in considerazione dell’inequivocabile testo dell’articolo 5 della legge Scelba, comportano proprio il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Perché la legge non punisce la manifestazione dell’ideologia fascista, che rientra nella libera manifestazione del pensiero, tutelata dalla costituzione, ma le modalità pubbliche di tale manifestazione. Modalità che sono proprie delle “adunate” anche se commemorative alle quali partecipano centinaia o migliaia di persone. In altre sentenze, infatti, il reato è stato escluso quando la condotta era tesa solo a rendere omaggio ed esprimere umana pietà ai defunti, all’interno di un cimitero, da parte di un numero ridotto di persone.
La legge Mancino
Il Supremo consesso ha affermato che, a determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dalla legge Mancino, del 93 che vieta di compiere manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Gli ermellini infine hanno stabilito che tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e che essi possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.
Le informazioni provvisorie
La notizia della decisione, in attesa delle motivazioni è stata affidata ad una informazione provvisoria. Per le Sezioni unite «la “chiamata del presente” o “saluto romano” è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'articolo 5 delle Scelba, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista» I giudici, inoltre, ritengono che “a determinate condizioni può configurarsi” anche la violazione della legge Mancino che vieta «manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge. L’articolo 5 della legge Scelba, la 645 del 52, citato dalla Cassazione, prevede che «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni».







