Mind the Economy/Justice 169

Può esistere un diritto se nessuno lo riconosce?

Il paradosso dei diritti umani: se nessuna legge li riconosce, possono comunque esistere?

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Il presidente Trump ha appena approvato una legge che vieta ai mussulmani di professare pubblicamente la propria fede. I luoghi di culto verranno chiusi, le riunioni proibite, la pubblicazione dei testi religiosi sanzionata. La legge è stata approvata, le sue conseguenze rapidamente diventeranno esecutive. Il provvedimento ha naturalmente scatenato enormi polemiche e proteste accese. Si violano i diritti umani di quella minoranza religiosa? Difficile non essere d’accordo. Anche se la legge non lo riconosce più, il diritto alla libertà religiosa continua ad esistere. Proprio perché quel diritto viene violato esso si manifesta forse con ancora più forza. Oppure no? Oppure nel momento in cui una legge non riconosce più quel diritto, quel diritto perde senso e quindi il suo rispetto non può più essere preteso? La risposta a questa domanda è meno ovvia di quanto sembri. Se nessuna legge riconosce quel diritto, nessun tribunale lo tutela, nessuna autorità è obbligata a rispettarlo e nessun cittadino può esercitarlo senza essere punito, in che senso possiamo dire che quel diritto esiste?

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Per fortuna Trump non ha emanato nessuna legge del genere. Era solo un esercizio di immaginazione. Ma non per questo la domanda che l’esempio solleva ci deve apparire meno concreta e pressante. È un problema che vediamo in maniera chiara quando adottiamo la prospettiva che John Searle sviluppa nella sua teoria delle istituzioni. Nelle ultime settimane abbiamo visto che gran parte della realtà sociale nella quale viviamo è composta da fatti che non esisterebbero senza istituzioni. Essere proprietario di una casa, presidente di una società, cittadino di uno Stato, professore di un’università significa occupare una posizione alla quale una comunità attribuisce determinati poteri. Searle li chiama deontic powers: diritti, obblighi, autorizzazioni, permessi, responsabilità. Il potere del proprietario di impedire agli altri di entrare nella propria abitazione, quello del giudice di emettere una sentenza o quello dell’elettore di esprimere un voto non derivano dalle caratteristiche fisiche delle persone coinvolte. Dipendono dallo status che le istituzioni riconoscono loro.

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Fin qui il meccanismo è relativamente chiaro. Ma arrivati alla questione dei diritti umani qualcosa sembra incepparsi. Il diritto del proprietario dipende dall’istituzione della proprietà. L’abolizione per legge della proprietà privata farebbe venir meno quel diritto. Ma per i diritti umani le cose sembrano differenti. I diritti umani sembrano sopravvivere anche all’abolizione delle istituzioni che li riconoscono. La loro origine non sta nell’essere cittadini italiani, francesi o iraniani, né perché ricchi o poveri, uomini o donne, credenti o non credenti. La loro origine risiede semplicemente nel nostro essere umani.

Diritti senza riconoscimento

Searle si accorge perfettamente di questa difficoltà. In Making the Social World (Oxford University Press, 2010) osserva che normalmente possediamo diritti e doveri in virtù della posizione che occupiamo in qualche istituzione. Ma a un certo punto della storia, scrive quasi con stupore, qualcuno ebbe “the brilliant idea” che esistessero diritti posseduti soltanto in virtù dell’essere umano. L’umanità stessa diventava, per così dire, uno status al quale associare specifici poteri deontici. La difficoltà che ne deriva non è piccola. Se i diritti sono poteri deontici che esistono grazie al riconoscimento collettivo, come può esistere un diritto anche quando questo, per esempio, non è riconosciuto dalla società che lo nega? È la vecchia obiezione di Jeremy Bentham contro i diritti naturali. I diritti reali, sosteneva Bentham, sono figli delle leggi reali. Parlare di diritti anteriori alle leggi significa attribuire esistenza a qualcosa che non ha ancora alcuna forza sociale. Alasdair MacIntyre, molti anni dopo, radicalizzerà l’obiezione arrivando a paragonare la credenza nei diritti naturali alla credenza nelle streghe e negli unicorni. Searle prende sul serio questo scetticismo. Non replica dicendo che i diritti umani si trovano semplicemente “in natura”. Al contrario, concede un punto fondamentale ai critici: non scopriamo un diritto umano come scopriamo la fotosintesi o un elemento chimico. Anche i diritti sono realtà dipendenti dall’intenzionalità umana.

Ed è precisamente qui che il problema diventa interessante. Possiamo dire, per esempio, che il diritto universale alla libertà di parola non esisterebbe come istituzione sociale prima che qualcuno lo formulasse e lo riconoscesse. Ma possiamo anche dire che un essere umano vissuto prima dell’Illuminismo avrebbe comunque dovuto possederlo. Le due affermazioni sembrano contraddirsi. Nel primo caso il diritto nasce storicamente; nel secondo sembra possedere una validità che precede il suo effettivo riconoscimento.

Searle prova a sciogliere la contraddizione distinguendo due piani. Da una parte c’è il funzionamento effettivo del diritto come potere deontico. Perché un diritto possa operare socialmente deve essere riconosciuto: qualcuno deve essere obbligato a rispettarlo, qualche pratica deve renderlo esercitabile, qualche istituzione deve trattarlo come valido. Dall’altra parte c’è il fondamento dello status. Nel caso dei diritti umani, la condizione rilevante non è essere proprietario, contribuente o cittadino, ma semplicemente appartenere alla specie umana. Si soddisfa la condizione X per il solo fatto di essere esseri umani e da questa condizione deriva, secondo la nostra concezione normativa, il titolo allo status Y di portatore di determinati diritti.

Questo consente di capire una frase che utilizziamo continuamente senza quasi accorgerci del paradosso che contiene: “gli sono stati negati i suoi diritti”. Se i diritti fossero soltanto ciò che le istituzioni effettivamente concedono, questa frase non avrebbe senso. Nel momento in cui un governo abolisce un diritto, semplicemente quel diritto cesserebbe di esistere. Non potremmo più dire che è stato violato. Dovremmo dire soltanto che non c’è più. E invece distinguiamo spontaneamente tra il riconoscimento istituzionale di un diritto e il titolo che una persona possiede a quel riconoscimento.

Se applicata al tema della giustizia questa è una distinzione decisiva. Permette infatti di evitare due errori opposti. Il primo consiste nel pensare che ogni diritto debba derivare da una qualche misteriosa proprietà naturale inscritta negli esseri umani. Il secondo consiste nel concludere che, poiché i diritti sono costruzioni sociali, allora valgano soltanto quando un ordinamento positivo decide di riconoscerli. La prospettiva di Searle prova a collocarsi in mezzo: i diritti hanno bisogno di istituzioni per diventare poteri effettivi, ma possiamo formulare criteri normativi in base ai quali alcune persone hanno titolo a quei diritti anche quando le istituzioni li negano.

Il diritto e il suo rovescio

Qui l’ontologia sociale incontra finalmente la filosofia politica. Spiegare come nasce un diritto non significa ancora dire quali diritti dovremmo avere. La teoria di Searle può spiegare la struttura di un diritto, ma non ricava automaticamente dalla sua ontologia un catalogo completo di diritti giusti. E questo è importante, perché altrimenti rischieremmo di confondere due domande diverse: “che cosa significa avere un diritto?” e “quali diritti è giusto riconoscere?”. La prima domanda ha però una conseguenza potente per la seconda. Per Searle un diritto non è mai una proprietà che fluttua nel vuoto. È sempre un diritto nei confronti di qualcuno. Se X possiede un diritto nei confronti di Y, allora Y è sottoposto a una corrispondente obbligazione. Il diritto di uno e il dovere dell’altro costituiscono due facce della stessa relazione deontica. Se possiedo il diritto di passeggiare su una spiaggia, qualcuno ha l’obbligo di non impedirmelo. Se possiedo il diritto di esprimere liberamente le mie opinioni, altri, e in particolare il potere politico, hanno l’obbligo di non impedirmi di farlo. Da questa semplice struttura logica segue una conseguenza che tendiamo molto facilmente a dimenticare. Se esistono diritti umani universali, devono esistere anche obblighi umani universali. Searle nota quanto sia naturale parlare dei primi e quanto più strana suoni, invece, la seconda espressione. Eppure, non possiamo volere gli uni senza gli altri. Un diritto che non impone alcun obbligo a nessuno assomiglia più a un desiderio che a un vero diritto. È a questo punto che la teoria di Searle diventa particolarmente esigente. Prima di proclamare un nuovo diritto dovremmo sempre poter rispondere almeno a tre domande: Quale obbligo preciso impone? Verso chi? Perché quel soggetto dovrebbe essere sottoposto a quell’obbligo?

Il costo dei diritti

La distinzione emerge chiaramente confrontando la libertà di espressione con il diritto a un’abitazione. Se diciamo che una persona possiede un diritto alla libertà di parola, è relativamente facile individuare l’obbligo corrispondente. Nessuno deve impedirle di esprimersi. Se invece sosteniamo che ogni essere umano possiede un diritto universale a un’abitazione adeguata, la relazione diventa più complessa. Chi è obbligato a fornirla? Lo Stato di appartenenza? Tutti gli altri cittadini? Gli Stati più ricchi? E attraverso quali forme di tassazione e redistribuzione? Lo stesso vale per il diritto all’istruzione o alla salute, per esempio.

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Searle utilizza questo argomento per manifestare un forte scetticismo verso molti cosiddetti diritti positivi e arriva a giudicare con estrema severità alcune formulazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani. È una posizione discutibile, la sua, e non occorre condividerla. Un diritto sociale può essere perfettamente intelligibile quando le istituzioni politiche determinano in modo sufficientemente chiaro su chi ricade l’obbligo corrispondente e secondo quali procedure deve essere adempiuto. Ma l’obiezione searleiana conserva tutta la sua forza metodologica. Chiamare qualcosa “diritto” non basta a trasformarlo in un diritto. Occorre rendere esplicita la struttura di obblighi che quella parola porta con sé.

Questo sposta leggermente il modo in cui pensiamo alla giustizia. Siamo abituati a concepirla soprattutto dal lato di chi reclama: quali diritti possiede la persona, quali beni le spettano, quali libertà devono esserle garantite. L’ontologia di Searle costringe invece a guardare simultaneamente dall’altro lato della relazione. Ogni volta che compare un diritto compare anche qualcuno dal quale ci aspettiamo qualcosa: di non interferire, di proteggere, riconoscere, fornire, finanziare e garantire. Forse è proprio questo il punto più interessante. I diritti umani non sono soltanto attributi degli individui. Sono una particolare maniera di organizzare le relazioni tra gli individui. Dire che ogni essere umano possiede una certa libertà significa contemporaneamente dire che tutti gli altri, e soprattutto le istituzioni dotate di maggiore potere, devono comportarsi nei suoi confronti in un certo modo.

Il linguaggio dei diritti compie così un’operazione straordinaria. Prende una caratteristica biologica, essere un membro della specie umana, e la trasforma nella base di una rete di pretese e obblighi che può valere perfino contro lo Stato nel quale quella persona vive. La fragilità di questa costruzione non la rende meno reale e concreta. Ma ci ricorda che i diritti non sopravvivono perché sono scritti nella natura. Diventano socialmente efficaci quando riusciamo a costruire istituzioni grazie alle quali affermare che una persona possiede quel diritto significa anche, concretamente, poter affermare che qualcun altro quello stesso diritto ha il dovere di rispettarlo.

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