Può esistere un diritto se nessuno lo riconosce?
Il paradosso dei diritti umani: se nessuna legge li riconosce, possono comunque esistere?
7' di lettura
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Il presidente Trump ha appena approvato una legge che vieta ai mussulmani di professare pubblicamente la propria fede. I luoghi di culto verranno chiusi, le riunioni proibite, la pubblicazione dei testi religiosi sanzionata. La legge è stata approvata, le sue conseguenze rapidamente diventeranno esecutive. Il provvedimento ha naturalmente scatenato enormi polemiche e proteste accese. Si violano i diritti umani di quella minoranza religiosa? Difficile non essere d’accordo. Anche se la legge non lo riconosce più, il diritto alla libertà religiosa continua ad esistere. Proprio perché quel diritto viene violato esso si manifesta forse con ancora più forza. Oppure no? Oppure nel momento in cui una legge non riconosce più quel diritto, quel diritto perde senso e quindi il suo rispetto non può più essere preteso? La risposta a questa domanda è meno ovvia di quanto sembri. Se nessuna legge riconosce quel diritto, nessun tribunale lo tutela, nessuna autorità è obbligata a rispettarlo e nessun cittadino può esercitarlo senza essere punito, in che senso possiamo dire che quel diritto esiste?
Chiedilo al Sole
Per fortuna Trump non ha emanato nessuna legge del genere. Era solo un esercizio di immaginazione. Ma non per questo la domanda che l’esempio solleva ci deve apparire meno concreta e pressante. È un problema che vediamo in maniera chiara quando adottiamo la prospettiva che John Searle sviluppa nella sua teoria delle istituzioni. Nelle ultime settimane abbiamo visto che gran parte della realtà sociale nella quale viviamo è composta da fatti che non esisterebbero senza istituzioni. Essere proprietario di una casa, presidente di una società, cittadino di uno Stato, professore di un’università significa occupare una posizione alla quale una comunità attribuisce determinati poteri. Searle li chiama deontic powers: diritti, obblighi, autorizzazioni, permessi, responsabilità. Il potere del proprietario di impedire agli altri di entrare nella propria abitazione, quello del giudice di emettere una sentenza o quello dell’elettore di esprimere un voto non derivano dalle caratteristiche fisiche delle persone coinvolte. Dipendono dallo status che le istituzioni riconoscono loro.
Fin qui il meccanismo è relativamente chiaro. Ma arrivati alla questione dei diritti umani qualcosa sembra incepparsi. Il diritto del proprietario dipende dall’istituzione della proprietà. L’abolizione per legge della proprietà privata farebbe venir meno quel diritto. Ma per i diritti umani le cose sembrano differenti. I diritti umani sembrano sopravvivere anche all’abolizione delle istituzioni che li riconoscono. La loro origine non sta nell’essere cittadini italiani, francesi o iraniani, né perché ricchi o poveri, uomini o donne, credenti o non credenti. La loro origine risiede semplicemente nel nostro essere umani.
Diritti senza riconoscimento
Searle si accorge perfettamente di questa difficoltà. In Making the Social World (Oxford University Press, 2010) osserva che normalmente possediamo diritti e doveri in virtù della posizione che occupiamo in qualche istituzione. Ma a un certo punto della storia, scrive quasi con stupore, qualcuno ebbe “the brilliant idea” che esistessero diritti posseduti soltanto in virtù dell’essere umano. L’umanità stessa diventava, per così dire, uno status al quale associare specifici poteri deontici. La difficoltà che ne deriva non è piccola. Se i diritti sono poteri deontici che esistono grazie al riconoscimento collettivo, come può esistere un diritto anche quando questo, per esempio, non è riconosciuto dalla società che lo nega? È la vecchia obiezione di Jeremy Bentham contro i diritti naturali. I diritti reali, sosteneva Bentham, sono figli delle leggi reali. Parlare di diritti anteriori alle leggi significa attribuire esistenza a qualcosa che non ha ancora alcuna forza sociale. Alasdair MacIntyre, molti anni dopo, radicalizzerà l’obiezione arrivando a paragonare la credenza nei diritti naturali alla credenza nelle streghe e negli unicorni. Searle prende sul serio questo scetticismo. Non replica dicendo che i diritti umani si trovano semplicemente “in natura”. Al contrario, concede un punto fondamentale ai critici: non scopriamo un diritto umano come scopriamo la fotosintesi o un elemento chimico. Anche i diritti sono realtà dipendenti dall’intenzionalità umana.
Ed è precisamente qui che il problema diventa interessante. Possiamo dire, per esempio, che il diritto universale alla libertà di parola non esisterebbe come istituzione sociale prima che qualcuno lo formulasse e lo riconoscesse. Ma possiamo anche dire che un essere umano vissuto prima dell’Illuminismo avrebbe comunque dovuto possederlo. Le due affermazioni sembrano contraddirsi. Nel primo caso il diritto nasce storicamente; nel secondo sembra possedere una validità che precede il suo effettivo riconoscimento.







