Finanziamenti Covid

Prestiti garantiti, a Lecce contratti nulli se l’istruttoria è superficiale

Il Tribunale salentino non ammette al passivo i crediti di sei banche che avevano erogato finanziamenti garantiti dallo Stato

di Marcello Frisone

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Nullità assoluta di finanziamenti garantiti dallo Stato. Con sei decreti emessi il 27 gennaio 2026, il Tribunale di Lecce ha dato torto a sei banche colpevoli di aver concesso in modo “superficiale” prestiti a una azienda pugliese finita poi in liquidazione giudiziale. Non essendo stati ammessi dal curatore fallimentare (difeso dall’avvocato Antonio Tanza) nel passivo della società, le banche si erano rivolte al Tribunale salentino che ha rigettato integralmente le sei opposizioni. Insomma, sembra destinata a complicarsi la vita delle banche (soprattutto quelle che nel periodo pandemico hanno erogato finanziamenti coperti da garanzie pubbliche) una volta che si presentano davanti al curatore fallimentare per essere ammesse al passivo della società debitrice.

Il contrasto dei Tribunali

I provvedimenti di Lecce si inseriscono nel quadro di tre orientamenti giurisprudenziali:

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1) la nullità del contratto per illiceità della causa (Tribunale di Napoli);

2) la violazione del buon costume con irripetibilità delle somme ex articolo 2035 del Codice civile (Tribunale di Piacenza);

3) la semplice responsabilità risarcitoria della banca, senza intaccare la validità del contratto (Tribunale di Padova). I sei decreti leccesi aderiscono con forza al primo filone e sembrano sfiorare anche il secondo.

La nullità dei finanziamenti

In ciascun decreto il Tribunale ha dichiarato la nullità assoluta (articolo 1418 del Codice civile). Ha rigettato l’opposizione delle banche, ma ha dichiarato anche inammissibile la domanda riconvenzionale della curatela, perché l’articolo 206, comma 4, del Codice della Crisi non consente domande di condanna «tradizionali» nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Il filo conduttore delle pronunce è che la concessione del credito alla società poi caduta in liquidazione giudiziale viene qualificata come «grave negligenza professionale» e «abuso» quando fondata su istruttorie «acritiche, passive, inadeguate e contrarie ai principi di diligenza imposti all’operatore bancario qualificato».

Il Collegio ha contestato sia la fase antecedente all’erogazione (connotata dalla mancata verifica dei requisiti e della coerenza economico-finanziaria), sia l’assenza di monitoraggio successivo sull’impiego delle somme, in violazione dell’articolo 9 del decreto legge 20/2023, che impone un presidio permanente sui finanziamenti assistiti da fondi pubblici.

La sintesi dei sei provvedimenti

1) Il caso più articolato riguarda un finanziamento del 18 gennaio 2022 di 150mila euro, garantito all’80% dal Fondo di Garanzia per la Pmi. Il decreto spiega diffusamente perché l’articolo 5 del Tub, sulla sana e prudente gestione delle banche, non sia un principio astratto, ma una norma imperativa la cui violazione può determinare nullità. Il Tribunale ha osservato come emergesse dal report antifrode depositato dalla stessa banca che l’analisi di bilancio non era stata condotta perché giudicato «troppo sintetico».

2) Un altro decreto aggiunge un tassello decisivo: richiama la soluti retentio (articolo 2035 del Codice civile), citando la sentenza della Cassazione n. 16706/2020 sull’erogazione a impresa in decozione come condotta contraria al buon costume. In questo modo apre la porta al secondo orientamento, quello dell’irripetibilità anche del capitale e menziona la possibile rilevanza penale della condotta (articolo 316-ter del Codice penale).

3) Un terzo decreto precisa che anche il regolamento Ue n. 1407/2013 comporta l’obbligo di verifica del merito creditizio.

4) Il decreto su una banca locale si distingue per la nullità dichiarata «a pacchetto» sull’intera gamma di rapporti (mutuo chirografario, portafoglio commerciale, conti correnti), rigettando anche la domanda subordinata della ripetizione d’indebito (articolo 2033).

5) Per il caso di una banca di livello nazionale, invece, la curatela ha valorizzato che la banca stessa intratteneva il conto corrente della società, il cui saldo era quasi costantemente negativo da anni: un dato che rendeva impraticabile la difesa dell’incolpevole affidamento sui bilanci.

6) Un sesto decreto valorizza i saldi medi giornalieri negativi del conto corrente aziendale tenuto presso altra banca come elemento che avrebbe dovuto allertare l’istituto erogante.

Marco Rossi: «Gli istituti rafforzino i controlli»

Avvocato Rossi, cosa c’è in gioco in questo nuovo filone di controversie sui prestiti garantiti dallo Stato?

Non è soltanto una questione tra banca e impresa liquidata. Qui s’incrocia l’interesse privato dei creditori con quello pubblico, perché le garanzie sono state rilasciate da Mediocredito Centrale (Mcc) e Sace con fondi statali. Se il contratto viene dichiarato nullo dai giudici, la banca perde il credito; ma anche Mcc o Sace potrebbero rifiutare di pagare la garanzia oppure chiedere indietro quanto già versato alle banche. È un effetto a cascata, che coinvolge l’erario.

Chi decide se ammettere o no il credito della banca?

Il primo filtro è il curatore, un professionista nominato dal Tribunale (di solito un avvocato o un commercialista), che ha il compito d’amministrare il patrimonio dell’impresa in liquidazione nell’interesse di tutti i creditori. Se il curatore propone di escludere un credito, la banca può “opporsi” davanti al giudice delegato e poi (come avvenuto a Lecce, si veda articolo sopra, ndr) al Tribunale collegiale. Ma il curatore fallimentare non è un giudice: è un ausiliario del Tribunale, che persegue l’interesse della massa dei creditori.

I numeri del Fondo di garanzia sono imponenti. C’è il rischio di un nuovo filone di contenzioso di massa, come quello sui derivati degli anni passati?

Guardiamo i dati: nel 2025 il Fondo Mcc ha accolto quasi 249mila domande per 45,7 miliardi di finanziamenti e 31,7 miliardi d’importi garantiti a favore di 168.612 imprese. Anche ipotizzando che soltanto l’1% di queste operazioni finisca in contenzioso, parliamo di quasi 2.500 cause potenziali e oltre 300 milioni di euro in discussione. Non siamo ai livelli del contenzioso sui derivati, ma la massa critica c’è.

I Tribunali si stanno muovendo in ordine sparso: nullità, irripetibilità, semplice risarcimento.

Le pronunce di merito oscillano tra tre orientamenti molto diversi nelle conseguenze: la nullità blocca l’ammissione al passivo; l’irripetibilità (articolo 2035 del Codice Civile) impedisce persino di recuperare il capitale; la responsabilità risarcitoria lascia, invece, intatto il contratto.

Serve, come spesso accade, un intervento della Cassazione?

È urgente. Anche se la giurisprudenza di Cassazione richiamata in alcuni decreti riguarda casi più gravi, come il concorso in bancarotta. Serve una pronuncia che chiarisca i confini, anche perché in gioco c’è l’interesse pubblico. Nel frattempo, il monito per le banche è chiaro: rafforzare le istruttorie quando ci sono garanzie statali, documentando ogni verifica effettuata.

Glossario

Fondo di garanzia Pmi. Istituito nel 1996 e operativo dal 2000, il Fondo di Garanzia per le Pmi – gestito da Mediocredito centrale (Mcc) – agevola l’accesso al credito bancario attraverso garanzie pubbliche parziali. Con la pandemia è stato potenziato il ruolo di Mcc e Sace.

Merito creditizio. Alcune pronunce hanno criticato le banche per aver concesso credito a soggetti non meritevoli, confidando sulla copertura pubblica. In questi casi, l’errata valutazione del merito creditizio è ritenuta condotta potenzialmente illecita.

Nullità del contratto. Parte della giurisprudenza ritiene che le banche abbiano concesso credito in assenza di un’adeguata valutazione del merito creditizio, confidando nella copertura statale. Si ipotizza la violazione di norme penali o il concorso in bancarotta semplice, con la conseguente nullità del contratto e l’inammissibilità al passivo di interessi, spese e commissioni.

Violazione del buon costume. Un orientamento più radicale sostiene che il credito erogato a imprese non meritevoli, coperte da garanzia pubblica, violerebbe l’ordine pubblico economico e il buon costume. Ne deriverebbe non solo la perdita degli interessi, ma anche dell’intero capitale.

Responsabilità risarcitoria. Secondo una terza tesi, la violazione delle regole sul merito creditizio non comporta nullità, ma può dar luogo solo a responsabilità risarcitoria, lasciando intatto il diritto della banca all’ammissione del credito al passivo.

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  • Marcello Frisone

    Marcello FrisoneRedattore

    Luogo: Milano

    Lingue parlate: Italiano, inglese, francese

    Argomenti: Digitale-Sport-Risparmio-Finanza-Norme-Tributi

    Premi: 31 marzo 2017 - Menzione d'eccellenza giornalista economico al premio Loy, banking and finance award

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