Prestiti garantiti, a Lecce contratti nulli se l’istruttoria è superficiale
Il Tribunale salentino non ammette al passivo i crediti di sei banche che avevano erogato finanziamenti garantiti dallo Stato
5' di lettura
I punti chiave
5' di lettura
Nullità assoluta di finanziamenti garantiti dallo Stato. Con sei decreti emessi il 27 gennaio 2026, il Tribunale di Lecce ha dato torto a sei banche colpevoli di aver concesso in modo “superficiale” prestiti a una azienda pugliese finita poi in liquidazione giudiziale. Non essendo stati ammessi dal curatore fallimentare (difeso dall’avvocato Antonio Tanza) nel passivo della società, le banche si erano rivolte al Tribunale salentino che ha rigettato integralmente le sei opposizioni. Insomma, sembra destinata a complicarsi la vita delle banche (soprattutto quelle che nel periodo pandemico hanno erogato finanziamenti coperti da garanzie pubbliche) una volta che si presentano davanti al curatore fallimentare per essere ammesse al passivo della società debitrice.
Il contrasto dei Tribunali
I provvedimenti di Lecce si inseriscono nel quadro di tre orientamenti giurisprudenziali:
1) la nullità del contratto per illiceità della causa (Tribunale di Napoli);
2) la violazione del buon costume con irripetibilità delle somme ex articolo 2035 del Codice civile (Tribunale di Piacenza);
3) la semplice responsabilità risarcitoria della banca, senza intaccare la validità del contratto (Tribunale di Padova). I sei decreti leccesi aderiscono con forza al primo filone e sembrano sfiorare anche il secondo.









