Covid loans

Finanziamenti garantiti, perché per le banche è difficile recuperare il credito

Tre distinti orientamenti dei giudici italiani creano incertezze per le banche all’atto dell’ammissione al passivo delle imprese fallite

di Marcello Frisone

3' di lettura

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Questione di tempo. Sui finanziamenti bancari coperti da garanzie pubbliche potrebbe presto abbattersi un notevole contenzioso. Infatti, alcune banche - a cui è stato chiesto di finanziare il tessuto imprenditoriale italiano durante la pandemia - stanno affrontando difficoltà all’atto dell’ammissione al passivo fallimentare a causa di tre diversi orientamenti giurisprudenziali che non lasciano ben presagire per il futuro (da ultimo i Tribunali di Napoli, Piacenza e Padova).

Garanzie Mcc e Sace

Nel 1996 è stato istituito il Fondo di garanzia Pmi, gestito da Mediocredito centrale (Mcc), per agevolare l’accesso al credito bancario mediante garanzie pubbliche parziali sui finanziamenti concessi da intermediari finanziari. Il Fondo è operativo dal 2000 ed è regolato oggi da un complesso intreccio normativo. Nel 1998, poi, Sace – originariamente istituita nel 1977 come sezione speciale dell’Ina – è stata trasformata nell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, con il compito di rilasciare garanzie a banche nazionali o estere per finanziamenti concessi a soggetti operanti in Italia o a controparti estere.

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Con l’emergenza Covid-19, l’uso di queste garanzie è stato potenziato per facilitare l’accesso delle Pmi al credito bancario ma, negli ultimi anni, a seguito della successiva liquidazione giudiziale di alcune di queste imprese, le banche garanti si sono trovate davanti - all’atto della domanda di ammissione al passivo fallimentare - a tre diversi approcci giurisprudenziali.

Nullità del contratto

Un primo orientamento vede alcuni giudici (Tribunale di Napoli, 5 febbraio 2025) negare l’ammissione al passivo del credito bancario, ritenendo che la banca avesse erogato il finanziamento nonostante un’errata o insufficiente valutazione del merito creditizio dell’impresa. La tesi è che le banche avrebbero consapevolmente concesso credito a soggetti non meritevoli, confidando nella copertura pubblica (Mcc o Sace). Questa condotta integrerebbe violazione di norme penali (malversazione o indebita percezione di erogazioni pubbliche) o, addirittura, una partecipazione esterna della banca al reato di bancarotta semplice o, comunque, la violazione delle norme sulla sana e prudente gestione di una banca (articolo 5 del Tub). La conseguenza? Nullità del contratto per illiceità della causa e inammissibilità al passivo di interessi, spese e commissioni.

Violazione del buon costume

Un secondo orientamento vede altri tribunali (Piacenza, 8 gennaio 2025) adottare una linea ancora più severa: la concessione di credito a soggetti non meritevoli, coperti da garanzia pubblica, violerebbe addirittura l’ordine pubblico economico e il buon costume. In base all’articolo 2035 del Codice civile, ciò comporterebbe, non soltanto la perdita degli interessi e delle commissioni, ma anche dell’intero capitale, con divieto per la banca di pretenderne la restituzione.

Responsabilità risarcitoria

Una terza interpretazione (Tribunale di Padova, 11 febbraio 2025), invece, prevede che la violazione delle norme sulla valutazione del merito creditizio costituirebbe una semplice inosservanza di regole di condotta, con possibili effetti soltanto sul piano della responsabilità risarcitoria della banca, senza intaccare la validità del contratto né il diritto all’ammissione al passivo.

Normativa poco conosciuta

«La normativa sull’agevolazione pubblica del credito alle Pmi – osserva l’avvocato Marco Rossi, managing partner di Rrp – è poco conosciuta anche dagli specialisti ed è fisiologico che la giurisprudenza non offra sempre appigli sicuri. È necessario però che la giurisprudenza affini il proprio strumentario tecnico, ancora troppo fragile per affrontare in modo sistematico una materia così complessa come quella del Fondo di garanzia».

Glossario

Fondo di garanzia Pmi. Istituito nel 1996 e operativo dal 2000, il Fondo di Garanzia per le Pmi – gestito da Mediocredito centrale (Mcc) – agevola l’accesso al credito bancario attraverso garanzie pubbliche parziali. Con la pandemia è stato potenziato il ruolo di Mcc e Sace.

Merito creditizio. Alcune pronunce hanno criticato le banche per aver concesso credito a soggetti non meritevoli, confidando sulla copertura pubblica. In questi casi, l’errata valutazione del merito creditizio è ritenuta condotta potenzialmente illecita.

Nullità del contratto. Parte della giurisprudenza ritiene che le banche abbiano concesso credito in assenza di un’adeguata valutazione del merito creditizio, confidando nella copertura statale. Si ipotizza la violazione di norme penali o il concorso in bancarotta semplice, con la conseguente nullità del contratto e l’inammissibilità al passivo di interessi, spese e commissioni.

Violazione del buon costume. Un orientamento più radicale sostiene che il credito erogato a imprese non meritevoli, coperte da garanzia pubblica, violerebbe l’ordine pubblico economico e il buon costume. Ne deriverebbe non solo la perdita degli interessi, ma anche dell’intero capitale.

Responsabilità risarcitoria. Secondo una terza tesi, la violazione delle regole sul merito creditizio non comporta nullità, ma può dar luogo solo a responsabilità risarcitoria, lasciando intatto il diritto della banca all’ammissione del credito al passivo.


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  • Marcello Frisone

    Marcello FrisoneRedattore

    Luogo: Milano

    Lingue parlate: Italiano, inglese, francese

    Argomenti: Digitale-Sport-Risparmio-Finanza-Norme-Tributi

    Premi: 31 marzo 2017 - Menzione d'eccellenza giornalista economico al premio Loy, banking and finance award

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