Consiglio dei ministri

Passaporti e carte d’identità, ecco le novità in 6 domande e risposte

Il Governo ha dato il via libera a un disegno di legge collegato alla manovra 2025 recante “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”

di Andrea Carli

Il Governo ha approvato un ddl che apporta modifiche alla legge sui passaporti. La direzione è quella di un aggiornamento di soluzioni con il tempo cadute in disuso e semplificazioni.

4' di lettura

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Arrivano nuove regole sui passaporti. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge collegato alla manovra 2025 recante “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”. Il provvedimento contiene misure per migliorare e modernizzare l’erogazione dei servizi. Tra questi, passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio.

Le novità principali

In particolare, il ddl apporta modifiche alla legge sui passaporti. La direzione è quella di un aggiornamento di soluzioni con il tempo cadute in disuso e semplificazioni. In particolare, vengono rimossi riferimenti obsoleti, come quelli agli ispettorati di frontiera, ormai non operativi da decenni. Viene eliminata la possibilità di rinnovo del passaporto: ora il passaporto è rilasciato ex novo alla scadenza. Sono introdotte delle modifiche alla gestione delle richieste di passaporto, soprattutto per i casi di furto o smarrimento all’estero, con un’adeguata distinzione tra le modalità di denuncia e rilascio di un nuovo passaporto. Arriva la riforma del passaporto collettivo: questo documento viene soppresso in quanto ormai non più utilizzato a causa dei nuovi standard di sicurezza. Infine, il provvedimento sopprime i riferimenti a comuni e comandi generali dei Carabinieri per quanto riguarda l’emissione del passaporto in quanto questi ultimi non sono mai stati ricompresi dal punto di vista operativo e tecnico nel circuito di emissione del passaporto.

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Cosa cambia nel rinnovo del passaporto?

Il passaporto non sarà più rinnovabile ma dovrà essere richiesto ex novo alla scadenza. In particolare, viene eliminato il riferimento al rinnovo del passaporto a seguito delle modifiche intervenute a livello normativo (in particolare la modifica dell’articolo 17 della legge n.1185/1967 introdotta dall’ articolo 20-ter, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166), che hanno eliminato la possibilità di rinnovare il passaporto. Attualmente il passaporto ha durata normalmente decennale (fatte salve alcune ipotesi di durata ridotta) e, allo scadere, l’interessato richiede direttamente l’emissione un nuovo passaporto.

Furto del passaporto: qual è l’iter per la denuncia?

Viene previsto, tra i casi di indisponibilità del passaporto, anche il furto subito dal richiedente. Viene precisato che la denuncia, qualora il furto o lo smarrimento del passaporto avvengano all’estero, va presentata in via prioritaria alle locali autorità di polizia e successivamente trasmessa in Italia ai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all’estero; all’estero, ai rappresentanti diplomatici e consolari. La presentazione della denuncia è subordinata in maniera espressa all’emissione di un nuovo passaporto. le soluzioni previste dal disegno di legge hanno l’obiettivo di specificare meglio l’obbligo di denuncia, distinguendo tra i casi in cui la perdita o il furto avvengano in Italia dai casi in cui l’evento si verifichi all’estero, in linea con la procedura che peraltro già si applica in caso di rilascio di un documento di viaggio provvisorio dell’UE (cosiddetto ETD) in caso di furto o smarrimento di altro documento di viaggio.

Quali novità per i minori che viaggiano all’estero?

Viene introdotta una modifica che serve a disciplinare in maniera più puntuale, a beneficio sia delle autorità competenti (consolati e questure) che degli utenti, una particolare casistica che si riscontra in alcuni Paesi. Alcune autorità di frontiera, infatti, non ritengono sufficiente la sola dichiarazione o l’autorizzazione previste dal comma 2 dell’articolo 14 della legge 1185 del 1967 ( “per i minori di età inferiore agli anni quattordici - recita la norma -, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati”) al fine di consentire il viaggio del minore italiano con uno solo dei genitori, ma esigono anche una attestazione ufficiale, da parte dell’autorità italiana competente che confermi che, ai sensi della normativa italiana, il minore italiano può effettivamente viaggiare con uno solo dei genitori in presenza di determinate condizioni. Vengono pertanto apportate modifiche volte ad aggiornare la disposizione alle evoluzioni nel frattempo intervenute in materia di passaporti biometrici attraverso la pertinente disciplina della Ue.

Perché viene soppresso il passaporto collettivo?

È prevista la soppressione del passaporto collettivo. La ratio di tale intervento risiede nel fatto che il passaporto collettivo non viene più rilasciato, anche in ragione della sua non accettazione da parte delle autorità di frontiera della maggior parte dei Paesi. L’esigenza di prevedere tale libretto, inoltre, è ormai superata dall’obbligo del possesso del passaporto in capo a tutti i cittadini, compresi i minori. Inoltre, il modello di passaporto collettivo non è stato adeguato per rispettare gli standard di sicurezza previsti per il passaporto elettronico ordinario ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti.

Cosa accade nella disciplina delle carte di identità valide ai fini dell’espatrio?

Viene modificato il “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (regio decreto 773/1931), in considerazione della riserva di legge prevista dall’articolo 16 della Costituzione in materia di restrizioni alla libertà di movimento. Così come la disciplina relativa al ritiro e al diniego al rilascio dei passaporti ha rango primario, è opportuno che anche quella relativa alla validità ai fini dell’espatrio delle carte d’identità abbia pari rango. Attualmente, infatti, le carte di identità e gli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio sono disciplinati da una norma di rango regolamentare (Dpr 649/74). Tuttavia, nella prassi normativa e applicativa degli ultimi 50 anni, si è affermato sempre più un generale criterio di equiparazione dei due strumenti, in quanto utilizzati per le medesime finalità, ossia l’uscita dal territorio nazionale per raggiungere una destinazione estera. Sono peraltro in costante aumento i Paesi, anche extra-Ue, che, in virtù di speciali accordi stipulati con l’Italia, consentono l’ingresso anche ai possessori della sola carta d’identità valida per l’espatrio (ad esempio Svizzera, Norvegia, Egitto, Marocco, Tunisia, Turchia, Montenegro eccetera.). Ne consegue che quest’ultima è progressivamente diventata uno strumento sostitutivo del passaporto sempre più diffuso per i viaggi all’estero dei cittadini italiani.

Cambiano le sanzioni per chi esce dal paese senza un passaporto valido?

A livello sanzionatorio, le nuove disposizioni aggiornano le multe per coloro che escono dal Paese senza un passaporto valido, adattandole all’andamento dell’inflazione e depenalizzando alcune infrazioni minori. L’aggiornamento si rende necessario in quanto allo stato attuale le sanzioni comminate a colui che esce dal territorio italiano senza un valido passaporto o documento equipollente sono espresse ancora in lire.

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