Norme e Ia

Non solo revenge porn, ecco che cosa rischia chi diffonde immagini intime (vere o artefatte)

Leggi e sanzioni sui reati informatici, con focus su diffusione di contenuti intimi e trattamento illecito di dati

di Marisa Maraffino

3' di lettura

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I fatti degli ultimi giorni hanno acceso un faro sui principali reati commessi col mezzo informatico.

Per gli addetti ai lavori, nulla di nuovo. Da anni, ormai, le Procure sono piene di fascicoli di trattamenti illeciti di dati online e anche diffusione indebita di contenuti intimi.

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I reati ci sono, con diverse lacune legislative, e si applicano sia nei casi di contenuti diffusi attraverso gruppi social sia per i siti internet, i forum o le chat.

Pubblicare fotografie, video reali o modificati con software manipolativi, integra infatti diversi illeciti che variano a seconda della condotta.

Mancano però i controlli preventivi. I social network per legge non hanno un obbligo di vigilanza generalizzato, ribadito da ultimo anche dal Digital Services act, ma devono mettere in campo ogni misura di sicurezza idonea per evitare violazioni massive.

Le piattaforme di grandi dimensioni devono anche redigere una valutazione di rischio annuale. In caso di grave inottemperanza può intervenire anche la Commissione Ue con sanzioni fino al 6% del fatturato annuo totale dell’azienda interessata.

Che qualcosa non stia funzionando nel sistema algoritmico dei social network è sotto gli occhi di tutti. Se cambierà davvero qualcosa per prevenire e reprimere tempestivamente gli abusi - a livello non soltanto europeo - è altra questione.

 

Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn) previsto dall’art. 612-ter del codice penale, punito con la reclusione da uno a sei anni, si applica sia a chi, dopo aver realizzato i contenuti destinati a rimanere privati, li divulga senza il consenso dell’interessato sia a chi dopo averli ricevuti li diffonde illecitamente anche se non li ha materialmente realizzati.

Per la Cassazione anche fotografie o video in biancheria intima possono integrare il reato. Non conta neppure se la vittima avesse precedentemente diffuso su altri canali i contenuti intimi perché quello che rileva è la finalità diversa.

Il reato non prevede la fattispecie commessa con intelligenza artificiale, a differenza di quanto previsto per la pornografia minorile. L’art. 600 quater del codice penale, infatti, prevede espressamente la fattispecie di pornografia virtuale minorile che, invece, il legislatore “distratto” non ha previsto per il c.d. revenge porn.

E’ all’esame in Senato il disegno di legge 1146/2024 sull’intelligenza artificiale che prevede l’introduzione di un reato specifico per chi diffonde senza consenso contenuti creati o alterati con l’IA.

Ad oggi sono però possono essere configurabili in questi casi altri reati.

Il trattamento illecito dei dati personali

L’art. 167 del Codice della privacy punisce il trattamento illecito di dati personali c.d. particolari, come quelli sessuali, che causano un danno alla vittima, come nel caso dei Deepnude. Questo reato è procedibile d’ufficio e prevede la pena della reclusione da uno a tre anni nei casi di diffusione di dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale.

Il reato prevede una clausola di riserva iniziale quindi nel caso sia applicabile un reato più grave (come il revenge porn) si farà riferimento alla fattispecie più grave.

Web, su un sito foto senza consenso di donne della politica

 

Reato di interferenze illecite nella vita privata

Punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque registra video o scatta fotografie attinenti alla vita privata a insaputa delle persone coinvolte.

La giurisprudenza è piena di casi del genere. Nel 2018 la Corte di cassazione si è occupata proprio del caso di un marito che aveva ripreso la moglie in biancheria intima, a sua insaputa, all’interno dell’abitazione, ritenendo applicabile questo reato, all’epoca non esisteva il c.d. revenge porn. (Cassazione penale sez. V, 14/05/2018, n.36109).

 

Diffamazione aggravata

Pubblicare commenti sessisti, offensivi in generale su internet integra il reato di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per una parte della giurisprudenza il reato si applica anche a chi dimostra sostegno a un contenuto offensivo pubblicato da altri, ad esempio attraverso un “Mi Piace”.

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