Immigrazione

No all’estradizione di migranti senza legami familiari nel paese d’origine o a rischio di fragilità economica

Secondo la Cassazione la misura violerebbe i diritti fondamentali alla dignità personale e alla vita privata, tutelati dall’articolo 8 della Cedu

di Anna Marino

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Anche se il grado di integrazione raggiunto nel paese di accoglienza è imperfetto, non può essere estradato lo straniero privo di legami sia parentali sia sociali nel suo paese di origine e in cui gli sarebbe difficile trovare perfino un lavoro. Il rimpatrio violerebbe i diritti fondamentali alla dignità personale e al rispetto della vita privata e familiare, mettendolo in una condizione peggiore di quella raggiunta nel paese di accoglienza.

La Prima sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 29676/2025, ha chiarito che il rimpatrio di uno straniero non può essere disposto qualora sussistano condizioni di vulnerabilità che comportino una violazione dei diritti fondamentali alla vita privata e familiare, tutelati dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, deve essere valutata la situazione specifica: oltre all’assenza di legami familiari e sociali nel paese d’origine, la possibilità di garantire un’esistenza dignitosa e il rischio di perdita irreparabile del grado di integrazione raggiunto nel paese in cui ha trovato riparo.

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I punti di riferimento della decisione

I giudici hanno fatto riferimento alla sentenza 4455 /2018 che, in tema di protezione umanitaria, ha stabilito come l’integrazione sociale e familiare raggiunta in Italia può costituire un motivo autonomo e sufficiente per il riconoscimento di un permesso di soggiorno. Questa decisione ha elevato il livello di integrazione a criterio rilevante per determinare la vulnerabilità dello straniero, suggerendo che il rimpatrio potrebbe comportare la privazione dei diritti fondamentali, anche al di là delle motivazioni che portano alla protezione internazionale e sussidiaria. E l’ordinanza applica il principio già consolidato secondo cui, in base all’articolo 19, comma 1.1 del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), va valutata la situazione specifica di vulnerabilità del richiedente, considerando il confronto con il paese d’origine e accertando se il rimpatrio comporterebbe una violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla Cedu.

Si protegge, infatti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza e si garantisce che ogni individuo possa mantenere la propria privacy, i rapporti familiari, il luogo di residenza e le comunicazioni, anche se lo Stato può intervenire in circostanze specifiche, purché le misure siano previste dalla legge e necessarie in una società democratica, ad esempio per la sicurezza nazionale o la protezione di altri diritti. L’ordinanza in particolare richiama la normativa vigente, (specialmente l’articolo 19 del Dlgs 286/1998), nella sua versione antecedente alle modifiche introdotte dal Decreto Cutro, ed evidenzia il divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato qualora esistano fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione dei diritti fondamentali.

La valutazione della vulnerabilità deve considerare la perdita irreparabile dei legami sociali, familiari e affettivi consolidati nel paese di accoglienza, anche in caso di un grado di integrazione imperfetto, situazione in cui una persona straniera ha iniziato un processo di inserimento nella società di un paese.

La vicenda

Una cittadina straniera ha presentato ricorso contro il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, deciso dalla Questura e confermato dal Tribunale. La ricorrente vive in Italia da sei anni, a carico della madre, che lavora come badante a tempo indeterminato, senza poter svolgere attività lavorativa regolare a causa della sua condizione di irregolarità, sebbene abbia cercato di contribuire economicamente con lavori occasionali “in nero”.

La ricorrente ha richiesto il permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando l’assenza di legami familiari e sociali nel paese d’origine e la vulnerabilità derivante dalla sua situazione personale e dalla salute della madre, che ha affrontato una grave patologia. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non fossero state fornite prove sufficienti di un percorso di integrazione in Italia e di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno. La Cassazione lo ha invece accolto, sostenendo che il Tribunale non avesse valutato complessivamente le circostanze presentate dalla ricorrente, limitandosi a considerarle in modo frammentario. Non è stata effettuata una valutazione comparativa tra la situazione della ricorrente in Italia e quella che si verrebbe a creare nel suo paese di origine in caso di rimpatrio, dove non ha legami familiari o sociali.

Inoltre, il Tribunale non ha tenuto adeguatamente conto della condizione di salute della madre e della ricorrente stessa, né dell’impatto che il rimpatrio avrebbe sulla vita privata e familiare della ricorrente, tutelata dall’articolo 8 Cedu. Dunque, ricorso accolto, sentenza cassata e rinvio della causa al Tribunale, in diversa composizione, per una nuova valutazione.

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