Cassazione

Anche dopo il decreto Cutro, no all'espulsione del migrante se viola la vita privata e familiare

A garanzia del diritto alla tutela c'è l'articolo 8 della Cedu. Al giudice il compito di agire con rigore e umanità

di Patrizia Maciocchi

Foto Cecilia Fabiano /LaPresse

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Il cosiddetto decreto Cutro - approvato sulla scia del naufragio di un'imbarcazione nel quale, a febbraio 2023, sono morti 94 migranti, di cui 34 bambini - non ha inciso sul diritto al rispetto dellavita privata e familiare. Il giro di vite della norma, tesa a contrastare l'immigrazione irregolare, attraverso l'inasprimento delle regole per ottenere i permessi di soggiorno per protezione speciale, non impedisce, infatti, di riconoscere allo straniero irregolare la «protezione complementare», in caso di un effettivo radicamento sul territorio, se il suo allontanamento può integrare una violazione del diritto alla vita familiare o privata. La Cassazione affida a unasentenza di 43 pagine, larisposta al quesito pregiudiziale, sollevato dal Tribunale di Venezia.

Il no della Commissione territoriale

Alla base della questione posta alla Suprema corte, il ricorso di un immigrato senegalese, al quale la commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale. I dubbi del Tribunale erano relativi alla possibilità di dare comunque un peso alla tutela della vita privata e familiare dopo il colpo di spugna passato, con il Dl Cutro, sull'articolo 19, comma 1.1., terzo e quarto periodo, del Testo unico sull' immigrazione (Dlgs 286/1998), cancellando le parti, introdotte nel 2020, che ampliavano il raggio d'azione sul divieto di espulsione.

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La risposta della Cassazione

Netta la risposta della Cassazione. La Suprema corte chiarisce, infatti, che «la rivisitazione, a opera del decreto legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali». Gli ermellini precisano, dunque, che «la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata». Con l'ulteriore precisazione che «nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario a esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori».

La tutela della vita privata e familiare - sottolineano i giudici di legittimità - esige comunque una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia aSezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413. Pesano, dunque, i legami familiari sviluppatiin Italia, la durata della presenza della persona sul territorio nazionale, le relazioni sociali intessute, il grado di integrazione lavorativa realizzato e il legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.

Tutti elementi che vanno messi «in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro».

Il rigore e l'umanità del giudice

Valutazioni che il giudice deve compiere conrigore e, allo stesso tempo, con umanità. Con rigore, perché la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un'integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale, deve essere effettiva e non semplicemente programmata o desiderata. «Non si richiede, soprattutto ove venga in rilievo l'integrazione sociale, un percorso interamente compiuto - si legge nella sentenza - occorrono però segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa. È quanto richiede il senso stesso di una protezione complementare, la quale è volta, per sua stessa natura, a completare, in situazioni particolari, la tutela da situazioni di estrema fragilità legate alla dignità del vivere. Devono emergere una vita familiare improntata a una reale comunione di vita o un legame dello straniero con la comunità nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla sua vita privata».

Ancora con rigore, perché la tutela della vita privata o familiare non comporta in modo automatico ed assoluto il diritto dello straniero a ottenere una forma di protezione o a restare sul territorio nazionale. Sul piatto della bilancia vanno messi, da una parte, i legami effettivi dello straniero con il territorio e, dall'altro, le legittime esigenze dello Stato, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.

Un obbligo di protezione della vita privata e familiare dello straniero nei luoghi e nelle formazioni sociali di svolgimento e di sviluppo della sua personalità, in linea con la Carta e le convenzioni internazionali, può configurarsi «in quanto, secondo una valutazione da effettuarsi caso per caso, i legami personali e l'integrazione sociale e lavorativa - scrivono i giudici - siano rivelatori di un radicamento effettivo nella comunità nazionale, di talché l'allontanamento dal territorio nazionale sia suscettibile di costituire fonte di vulnerabilità».

Rigore, dunque, ma - avverte la Cassazione - anche con umanità. «Perché, quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell'interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel doveroso rispetto dell'equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta». Due elementi rigore e umanità, che la Suprema corte non ha riscontrato nella decisione impugnata. L'immigrato irregolare che aveva chiesto la protezione internazionale lavorava con un contratto a termine, come dimostrato dalle buste paga e frequentava un percorso scolastico.

Per il Tribunale di Venezia però, allo stato degli atti, non c'erano i requisiti per il riconoscimento delle due forme di protezione internazionale, oggetto della domanda fatta in via principale.

Diverse le considerazioni che potevano riguardare la domanda relativa alla protezione complementare che, ad avviso del Tribunale di Venezia, non appariva «sfornita di possibilità di accoglimento sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale».

Le Sezioni specializzate in ordine sparso

Per il giudice del merito però, in seguito alla soppressione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, l'interpretazione del quadro normativo di riferimento si profilava «irta di difficoltà». E questo perché «per un verso infatti, la Corte di cassazione non ha ancora affrontato la questione in tutti i suoi risvolti applicativi. Per l'altro verso, nelle Sezioni specializzate dei Tribunali di merito si sono delineate diverse, e non pienamente convergenti, linee interpretative».

Ora la Cassazione ha risposto, con una principio già in qualche misura anticipato con la sentenza 43082/2024, con la quale ha affermato che «l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, non può trovare applicazione, neppure dopo l'entrata in vigore del Dl n. 20 del 2023, quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'articolo 8 della Cedu, come interpretato dalla Corte Edu».

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