Giustizia

Protocollo Italia-Albania: tetto di 500 euro per le trasferte di avvocati e interpreti

Nuove norme per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per avvocati e interpreti che assistono i migranti in Albania

di Patrizia Maciocchi

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3' di lettura

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Sono operative le norme che fissano misura e condizioni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno che spettano ad avvocati e interpreti che vanno in Albania per assistere gli immigranti, nell'ambito dell'Accordo stipulato tra Italia e Albania, ammessi al patrocinio dello Stato.

Il contenuto

Il decreto, emesso dal ministero della Giustizia, in concerto con il Mef, regola le trasferte, per partecipare alle udienze, che i legali sono chiamati a fare quando non è possibile la partecipazione telematica o il rinvio dell'udienza risulta incompatibile con i termini del procedimento. Per il rimborso è previsto un tetto massimo di 500 euro, che copre esclusivamente le spese documentate per trasporto, alloggio e vitto sostenute durante il viaggio.
L'accordo “per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria” tra il premier Edi Rama e il presidente del consiglio Giorgia Meloni prevede la possibilità di inviare in Albania richiedenti asilo e migranti intercettati nel mar Mediterraneo, e destinati a centri di accoglienza, esternalizzati, ma sotto la giurisdizione italiana.
Le spese, da quantificare, per i viaggi di difensori e interpreti, si vanno ad aggiungere ai 252 milioni necessari per le trasferte dei funzionari del ministero; dal personale Dap a quello interforze.

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Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, pur apprezzando lo spirito del decreto, esprime più di una perplessità sulla sua applicazione pratica “Nel testo non si specifica quale è il raggio d'azione dell'assistenza legale e il patrocinio a carico dello Stato è previsto sia in sede penale che civile o amministrativa. Certamente nel caso di procedimenti penali, i termini di definizione sono sempre molto stretti. Prendiamo ad esempio - afferma Greco - il reato di immigrazione clandestina, per impugnare ci sono solo 14 giorni, ma lo stesso vale anche per reati di terrorismo o altri. Il giudice potrebbe accorgersi tre giorni prima dell'udienza che non è possibile il collegamento. Difficile davvero che in così poco tempo un avvocato riesca a lasciare, magari altre udienze, e a volare in Albania, incontrare il cliente eccetera”. Lo stesso - conclude il numero uno del Cnf - vale per gli interpreti. Senza contare dalla cifra dei rimborsi anche questa piuttosto limitata. Sono procedimenti da definire in tempi brevi e dunque in Italia”.

Parte dal limite di spesa fissato dal decreto del ministero il presidente dell'Unione camere penali italiane Francesco Petrelli. “Poichè si tratta di tutelare l'effettività del diritto di difesa del migrante, in relazione ai diritti fondamentali della persona, il tetto previsto dal decreto - sostiene Petrelli - appare troppo modesto. I 500 euro dovrebbero coprire le spese sostenute negli spostamenti sia nel territorio nazionale che estero. Una cifra tanto contenuta da poter risultare compressiva del diritto stesso all'effettività della difesa”.
Ma l'esiguità dei rimborsi non è la sola criticità evidenziata da Petrelli “ La delocalizzazione delle aree di trattenimento dei migranti per la verifica di ingresso o di permanenza nel territorio dello Stato è una pratica dissennata- dice il presidente dei penalisti - che costituisce in sè una violazione del diritto di difesa impedendo un congruo contatto con i difensori. Con riferimento ai richiedenti asilo c'è poi il rischio di violare anche le norme dell'Unione e di creare moltissimi problemi di gestione sia dal punto di vista giuridico sia operativo”.

L’opinione dell’Organismo congressuale forense

Contro l'esternalizzazione dei processi anche il segretario dell'Organismo congressuale forense Accursio Gallo. “Il tetto massimo di spesa, vanifica il diritto di difesa - sostiene Gallo - la realtà è che i processi devono svolgersi in Italia, con meno spese e rischi minori di violare diritti fondamentali”.

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