Immigrazione

Migranti, sì del Senato al decreto Flussi: è legge. Ecco cosa prevede

Il provvedimento contiene le disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

di Manuela Perrone

Aggiornato il 4 dicembre alle 13.12

9' di lettura

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L’aula del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul decreto flussi-paesi sicuri con 99 voti favorevoli, 65 contrari e un astenuto. Si tratta dell’ok definitivo al provvedimento che era già stato approvato alla Camera e non è stato modificato da Palazzo Madama.

Il provvedimento contiene le disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Nel testo, che stabilisce tra l’altro il calendario dei cosiddetti ’click day’ per l’ingresso dei lavoratori stranieri, è confluito anche il Dl ’Paesi sicuri’.

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Tra le novità introdotte nel corso dell’esame in prima lettura figura la proroga al 31 dicembre 2027 della deroga che consente l’esercizio temporaneo dell’attività medica o sanitaria svolta in base a una qualifica conseguita all’estero. Nel provvedimento sono state inserite inoltre, maggiori tutele alle vittime dello sfruttamento e del caporalato, cui vengono rilasciati permessi di soggiorno di sei mesi rinnovabili.

Il via libera è arrivato dopo il primo traguardo del voto di fiducia alla Camera il decreto legge Flussi, voluto dal Governo per stanare le troppe irregolarità emerse. Ma il provvedimento, che dopo il disco verde finale comincerà il suo iter in Senato, contiene anche una robusta dose di norme che disegnano una nuova stretta all’immigrazione irregolare: dal giro di vite sulle navi e sugli aerei delle Ong impegnati nel soccorso in mare, sui trattenimenti e sulle procedure di identificazione dei migranti irregolari alla confluenza nel Dl l’elenco dei Paesi sicuri per individuare i migranti a cui possono essere applicate le procedure accelerate alla frontiera, fino al blitz inserito via emendamento dalla relatrice Sara Kelany (Fdi) per affidare alle Corti d’appello, sottraendole alle sezioni specializzate in immigrazione, la competenza a decidere sulle decisioni dei questori sui trattenimenti dei migranti.

Contratti di soggiorno digitali entro otto giorni dall’ingresso in Italia

Il provvedimento è rimasto suddiviso in 21 articoli, come nella versione approdata sulla Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre scorso. Nei primi articoli, oltre a estendere l’obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici a tutti i richiedenti visti nazionali, si stabiliscono le novità in materia di flussi di lavoratori extra-Ue: l’obbligo di sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno per lavoro subordinato entro otto giorni dall’arrivo in Italia dello straniero; la possibilità, per gli stagionali del settore turistico o agricolo, di rinnovare o sottoscrivere un altro contratto entro 60 giorni al massimo dalla scadenza di quello precedente attraverso l’utilizzo della piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa); l’esclusione dal computo delle quote relative ai flussi i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (conversione condizionata al fatto che lo straniero abbia svolto regolare attività in Italia come dipendente stagionale per almeno tre mesi). La digitalizzazione del contratto di soggiorno è estesa sia ai «casi particolari» di ingresso fuori quota per lavoro subordinato (come lettori, professori universitari, marittimi, traduttori e interpreti, artisti) sia ai lavoratori «altamente qualificati» che entrano con la Carta blu Ue.

Sì a 10mila ingressi fuori quota per assistenti a grandi anziani e disabili

Oltre a prevedere le domande precompilate di nulla osta per gli ingressi relativi al 2025 (dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 solo per quelle relative al secondo click day per i lavoratori del settore turistico alberghiero), il decreto stabilisce per l’anno prossimo 10mila ingressi fuori quota per l’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di grandi anziani. La richiesta per i nulla osta deve essere depositata presso lo sportello unico per l’immigrazione esclusivamente dalle agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico presso il ministero del Lavoro oppure tramite le associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. In sede referente in commissione, è stato previsto che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nella prima sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati, possono accompagnare i lavoratori in ingresso fino all’assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture.

Stagionali, gli ingressi salgono di 16.450 unità a quota 110mila

Il decreto rivede al rialzo - da 93.550 a 110mila - le quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero previste per l’anno 2025 dal Dpcm 27 settembre 2023. Si specifica che 47mila, e non più 42mila, per il settore agricolo e 37mila (invece di 32mila) per l’ambito turistico-alberghiero devono essere prioritariamente riservate ai lavoratori del settore agricolo proveniente dai Paesi con cui sono attivi accordi di cooperazione e le cui richieste di nulla osta sono state presentante dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro. Sempre con una modifica durante l’iter in commissione, è stato inoltre prorogato al 31 dicembre 2027 il termine del regime speciale derogatorio che consente l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa svolta in Italia di professione medica o sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita all’estero.

La programmazione triennale a colpi di Dpcm anche per il 2025-2028

Per tutti gli ingressi il provvedimento fissa un tetto di massimo tre domande di nulla osta per datore di lavoro. Nessun limite se invece le domande sono presentate dalle associazioni di categoria. In base a un emendamento approvato in commissione, il Dl prevede anche la proroga di un triennio - fino al 2028 - la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal decreto Cutro per il 2023-2025 e l’opportunità di emanare ulteriori Dpcm nello stesso periodo.

Via il silenzio-assenso per chi proviene da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka

Viene cancellato il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta per i lavoratori stranieri provenienti dagli Stati considerati a elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Entro il 31 dicembre 2025 il ministro degli Affari esteri dovrà elencarli. Nel frattempo la sospensione si applica alle istanze per i lavoratori di tre soli Paesi: Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Sarà l’Ispettorato nazionale del lavoro a dover fare le verifiche.

Le assunzioni nei ministeri

Per il 2025 si estende l’autorizzazione al ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all’ingresso di lavoratori stranieri (in pista 39,07 milioni per quest’anno e 10,52 per l’anno prossimo). Per il triennio 2025-2027 si prevede l’assunzione di 200 persone, nell’area assistenti, per costi pari a 4,54 milioni per il 2025 e 8,18 milioni a decorrere dal 2026. Il Fondo emergenze nazionali viene incrementato di 5 milioni per il 2024. Altri 35 milioni (erano 20 nella versione originaria, sono stati aumentati in sede referente) vengono destinati alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. Altri 200 assistenti da ottobre 2025 andranno a rimpolpare le fila del ministero degli Esteri, che potranno contare anche su 50 nuovi impiegati a contratto nelle sedi estere. Gli stanziamenti ammontano a 3,19 milioni per il 2025, 10,43 per il 2026 a salire fino a 11 milioni l’anno dal 2034.

Permessi e sostegno alle vittime di sfruttamento e caporalato

Gli articoli dal 5 al 10 del decreto, voluti dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, sono quelli che introducono protezioni per chi subisce caporalato. In particolare, si riconoscono permessi di soggiorno di sei mesi, rinnovabili, alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento. Ai lavoratori titolari di un permesso per casi speciali che hanno contribuito all’emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai loro parenti e affini entro il secondo grado, sarà possibile essere ammessi a misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo, compreso l’assegno di inclusione. Sul piatto ci sono 180mila euro per il 2024 e 800mila euro annui a decorrere dal 2025. I lavoratori che collaborano per far emergere i reati e individuare i responsabili sono anche ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Per gli sfruttatori le pene pecuniarie diventano più severe: l’importo massimo sale da 50mila a 60mila euro.

La stretta sulle navi delle Ong

Il ministro dell’Interno può limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale delle navi delle organizzazioni non governative quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica (ma non in caso di operazioni di soccorso, secondo quanto precisato durante l’esame in commissione), con sanzioni al comandante che non ottempera da 10mila a 50mila euro e con il rischio fermo amministrativo da un minimo di trenta fino a un massimo di sessanta giorni. La responsabilità può essere estesa in solido con il proprietario e con l’armatore. L’autorità competente a emanare l’ordinanza di fermo, nonché quella di applicazione della sanzione amministrativa eventualmente irrogata al comandate della nave, è individuata nel prefetto; contro le sue decisioni è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. In commissione è stato distinto il caso in cui il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalle autorità competenti o non si uniforma alle loro indicazioni: per questa fattispecie si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2mila a 10mila euro e il fermo da dieci a venti giorni della nave.

“Puniti” anche gli aerei

Il testo dispone inoltre l’obbligo per gli aerei delle Ong, anche a pilotaggio automatico, che effettuano attività non occasione di ricerca per il soccorso di migranti in mare di informare di ogni situazione di emergenza in mare l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area in cui si svolge l’evento e i centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Il pilota deve attenersi alle indicazioni ricevute, pena sanzioni dell’Enac da 2 a 10mila euro, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per venti giorni.

Via libera all’accesso a smartphone e tablet dei migranti

All’articolo 12 il provvedimento rafforza le procedure per l’identificazione dei migranti giunti irregolarmente in Italia o trattenuti nei centri in attesa di rimpatrio, contemplando l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione se non cooperano all’accertamento. L’ispezione è disposta dal questore ed eseguita dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Per mitigare l’impatto (la norma in fase di gestazione aveva visto un acceso confronto tra i tecnici del Viminale e quelli della Giustizia, preoccupati questi ultimi della violazione della riservatezza dei dati) è stato introdotto il divieto di accesso ai dati della corrispondenza, ma non a quelli identificativi delle Sim, a video e foto. L’interessato ha diritto di assistere in presenza di un mediatore culturale alle operazioni, delle quali è steso un verbale, che va trasmesso entro 48 ore al giudice di pace o, per i minori non accompagnati, al Tribunale dei minorenni, perché l’ispezione ottenga la convalida nelle successive 48 ore.

L’elenco dei Paesi sicuri

L’articolo 12 bis è quello con cui i contenuti del decreto legge “Paesi sicuri”, varato dal Governo per provare a blindare la lista dopo la sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia europea, sono confluiti in questo veicolo. Fino a quel momento l’elenco era definito con decreto ministeriale dal ministro degli Affari esteri. Diciannove i Paesi indicati, sopprimendo la previsione (non condivisa dai giudici del Lussemburgo) secondo cui la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l’eccezione di parti del territorio: Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde; Costa d’Avorio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia. Per i cittadini dei Paesi sicuri sono previsti l’esame prioritario delle domande di protezione internazionale e procedure accelerate alla frontiera. Proprio sulla qualificazione di un Paese come sicuro si è consumato lo scontro tra il Governo e i giudici, che ha portato diverse corti, a partire dal tribunale di Bologna, ad annullare i provvedimenti di trattenimento dei migranti (anche in Albania) e a rinviare la questione alla Corte Ue.

L’«emendamento Musk» e la preoccupazione delle Corti d’appello

A questo si lega anche la modifica ribattezzata dalle opposizioni «emendamento Musk» (perché presentato all’indomani dell’attacco del proprietario di X ai giudici italiani) che esautora dalla competenza di convalidare i trattenimenti dei migranti proprio quegli uffici giudiziari (le sezioni immigrazione) che nelle scorse settimane hanno disapplicato le norme introdotte dal Governo, facendo di fatto saltare l’operazione Albania. «Grande preoccupazione» per ciò che si profila come «un disastro annunciato» è stata espressa dai presidenti delle Corti d’appello in una lettera al capo dello Stato, al Governo e ai presidenti di Camera e Senato. «Le modifiche che oggi vengono proposte verrebbero attuate in via d’urgenza, con organici invariati e senza risorse aggiuntive - si legge nella missiva datata 18 novembre -. In tali condizioni, è facile prevedere che la riforma costituirà un disastro annunciato per tutte le corti di appello italiane, renderà irrealizzabili gli obiettivi del Pnrr e determinerà un’ulteriore recrudescenza dei tempi e dell’arretrato dei processi».

Ricongiungimenti familiari più difficili

Assieme all’ampliamento della possibilità di trattenere i migranti durante la procedura accelerata alla frontiera anche nelle more del perfezionamento della procedura sulla garanzia finanziaria e delle condizioni per il ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, arriva anche il pugno duro sui ricongiungimenti familiari. Con due emendamenti della Lega approvati in commissione, si stabilisce che i richiedenti dovranno risiedere nel nostro Paese non più solo per un anno, ma almeno per due anni consecutivi e che l’idoneità dell’alloggio (già requisito per il ricongiungimento) avvenga solo dopo una verifica sul numero degli occupanti e dei requisiti igienico-sanitari. Da ultimo, il Dl modifica il procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale, dimezzando il termine ordinario per proporre ricorso in alcuni casi di procedura accelerata (domande reiterate identiche o presentate da persona sottoposta a procedimento penale o condannata o pericolosa o trattenuta in Cpr, e così via). Per i provenienti da Paesi sicuri, il termine è ulteriormente ridotto a sette giorni.

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