Migranti, no all’espulsione se viola il diritto alla vita privata e familiare
Anche se il divieto di respingimento ed espulsione è stato abrogato il giudice non può avallare misure in contrasto con le norme sovranazionali
3' di lettura
3' di lettura
Il giudice non può avallare l’espulsione dello straniero, come misura alternativa alla detenzione, se viene violato il rispetto della vita privata e familiare. E a nulla vale invocare il decreto Cutro, che invece tale possibilità aveva previsto, perché c’è l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – norma sovraordinata a quella nazionale – che tutela appunto, la vita privata e familiare. La Corte di cassazione, con la sentenza 43083, accoglie così il ricorso di un cittadino tunisino contro l’espulsione applicata come alternativa alla detenzione.
Una misura che il Tribunale di sorveglianza aveva disposto senza verificare la durata del soggiorno del richiedente e la sua integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano.
Verifiche che, in prima battuta si era ritenuto di non dover fare, dando seguito ad una costante giurisprudenza, secondo la quale al fine di ridurre la popolazione carceraria si può dare seguito all’espulsione per il condannato per delitti non ostativi in esecuzione di pena, anche residua non superiore ai due anni.
Che cosa prevede il decreto Cutro
Una decisione in linea con il decreto Cutro (Dl 20/2023) che non contempla più i divieti di respingimento ed espulsione in virtù del rispetto della vita privata e familiare della persona. Un’abrogazione giustificata - precisa la Suprema corte - nella relazione illustrativa che accompagnava il Ddl di conversione «nella prospettiva di una complessiva rivisitazione della disciplina della protezione speciale». Sempre in quest’ottica con il decreto Cutro è stata cancellata anche la possibilità di riconvertire la protezione speciale in permesso di lavoro.
La Cassazione esclude che le abrogazioni disposte dalla legge 50/2023 abbiano la forza per scongiurare l’applicazione di norme e principi di valore sovraordinato e quindi limitare «l’incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall’articolo 8 della Cedu». Una conclusione che - per la Suprema corte - è avvalorata anche dal quadro d’insieme ancora vigente nel nostro ordinamento.







