Cassazione

Migranti, no all’espulsione se viola il diritto alla vita privata e familiare

Anche se il divieto di respingimento ed espulsione è stato abrogato il giudice non può avallare misure in contrasto con le norme sovranazionali

di Patrizia Maciocchi

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3' di lettura

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Il giudice non può avallare l’espulsione dello straniero, come misura alternativa alla detenzione, se viene violato il rispetto della vita privata e familiare. E a nulla vale invocare il decreto Cutro, che invece tale possibilità aveva previsto, perché c’è l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – norma sovraordinata a quella nazionale – che tutela appunto, la vita privata e familiare. La Corte di cassazione, con la sentenza 43083, accoglie così il ricorso di un cittadino tunisino contro l’espulsione applicata come alternativa alla detenzione.

Una misura che il Tribunale di sorveglianza aveva disposto senza verificare la durata del soggiorno del richiedente e la sua integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano.

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Verifiche che, in prima battuta si era ritenuto di non dover fare, dando seguito ad una costante giurisprudenza, secondo la quale al fine di ridurre la popolazione carceraria si può dare seguito all’espulsione per il condannato per delitti non ostativi in esecuzione di pena, anche residua non superiore ai due anni.

Che cosa prevede il decreto Cutro

Una decisione in linea con il decreto Cutro (Dl 20/2023) che non contempla più i divieti di respingimento ed espulsione in virtù del rispetto della vita privata e familiare della persona. Un’abrogazione giustificata - precisa la Suprema corte - nella relazione illustrativa che accompagnava il Ddl di conversione «nella prospettiva di una complessiva rivisitazione della disciplina della protezione speciale». Sempre in quest’ottica con il decreto Cutro è stata cancellata anche la possibilità di riconvertire la protezione speciale in permesso di lavoro.

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La Cassazione esclude che le abrogazioni disposte dalla legge 50/2023 abbiano la forza per scongiurare l’applicazione di norme e principi di valore sovraordinato e quindi limitare «l’incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall’articolo 8 della Cedu». Una conclusione che - per la Suprema corte - è avvalorata anche dal quadro d’insieme ancora vigente nel nostro ordinamento.

A iniziare dallo stesso Testo unico sull’immigrazione (articolo 19, comma 1.1) che, nella parte superstite dopo l’abrogazione, continua a vietare i respingimenti e le espulsioni o le estradizioni in contrasto con gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. E tra questi c’è quello di conformarsi ai precetti della Convenzione Cedu «le cui norme - si legge nella sentenza - funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato dell’ordinamento interno alla Carta repubblicana».

Che cosa disciplina il Testo unico dell’immigrazione

Ancora vigente anche l’articolo del Testo unico immigrazione, che assicura allo straniero comunque presente nel territorio, i diritti fondamentali della persona umana, previsti dal diritto interno, dalle convenzioni e dai principi di diritto internazionale. Il giudice è dunque tenuto ad uniformarsi alla Convenzione europea e alla giurisprudenza di Strasburgo facendo uno sforzo di interpretazione supportato anche dalle norme interne sopravvisute e dalla Costituzione.

La Suprema corte precisa che secondo Strasburgo «se l’articolo 8 della Convenzione non prevede un diritto assoluto di non espulsione per nessuna categoria di stranieri, esistono circostanze in cui l’espulsione medesima si dimostra non necessaria in una società democratica e non proporzionata al legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione di tale disposizione». Per questo il giudice dovrà valutare, se la sanzione alternativa alla detenzione, come ogni altra forma di espulsione di natura penale si risolva in un’ingerenza nella vita privata. E in tal caso non disporre la misura.

Nello specifico va dunque annullata l’espulsione e disposto un nuovo giudizio nel quale si tenga conto che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui vivono è parte della nozione di vita privata.

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