L’ordinanza

Medicina, «legittima» la sede a Tirana di Tor Vergata: il Tar respinge il ricorso

La dislocazione di alcuni posti in Albania per la facoltà di Medicina dell’Università Tor Vergata di Roma è “legittima”

di Redazione Roma

 ANSA

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L’assegnazione della sede in Albania per la facoltà di Medicina dell’Università Tor Vergata di Roma è “legittima”: è quanto stabilito dal Tar del Lazio che ha respinto il ricorso sulla sede distaccata a Tirana.

Denominazione chiara e inequivocabile

«La denominazione della sede riportata nella piattaforma Universitaly (’Medicina Roma Tor Vergata Tirana’) - si legge nell’ordinanza - indicava chiaramente ed inequivocabilmente la collocazione geografica del corso nella città di Tirana […] sicché non appare configurabile alcuna lesione del principio di trasparenza».

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Sede pari alle altre

La sede di Tirana è stata «legittimamente inclusa nel sistema di accesso e ha concorso, al pari delle altre sedi accreditate, alla formazione della graduatoria nazionale, costituendo una delle opzioni legittimamente selezionabili dai candidati».

Il costo della sede a Tirana

L’ordinanza si sofferma anche sulla questione del costo. Pochi mesi fa, quando è stata pubblicata la graduatoria nazionale del semestre filtro, alcuni studenti assegnati alla sede di Tirana di Tor Vergata avevano denunciato le rette universitarie più alte. Le cifre, anche con l’intervento della ministra Anna Maria Bernini, sono state equiparate a quelle italiane.

Quanto al profilo della contribuzione studentesca - si legge - «sul sito istituzionale del MUR e dell’Università Tor Vergata è stato pubblicato, prima della notifica del presente ricorso, un avviso con il quale è stato reso noto che agli studenti iscritti al corso presso la sede di Tirana per l’anno accademico 2025/2026 sarà applicata la tassazione universitaria secondo i criteri italiani legati all’ISEE, con conseguente equiparazione del trattamento contributivo degli studenti assegnati alla sede di Tirana con quello applicato agli studenti immatricolati presso la sede di Roma e venire meno di qualsiasi asserita disparità economica; la circostanza che tale equiparazione sia stata disposta per il solo anno accademico 2025/2026 non integra un vizio di legittimità dell’assegnazione, non avendo la ricorrente dimostrato che per gli studenti assegnati ad altre sedi italiane sussista una garanzia vincolante di invarianza della contribuzione per l’intero ciclo di studi».

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