I punteggi

Maturità 2025, dal credito scolastico alle prove: come si forma il voto finale

Il percorso di studio vale fino a 40 punti, gli altri 60 con i due scritti e l’orale. Si è maturi con 60

di Francesca Lascialfari

4' di lettura

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Il voto finale dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo si compone di una valutazione relativa al percorso di studi e di quella relativa alle prove d’esame.

Il percorso scolastico

I crediti scolastici sono lo strumento attraverso il quale viene data rilevanza al percorso degli studi. Precisamente, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, prende in considerazione il triennio conclusivo attribuendo, al termine di ciascun anno, crediti nella misura massima di dodici, tredici, quindici rispettivamente. L’attribuzione del credito è effettuata tenendo conto della media dei voti riportata dallo studente nei singoli anni di corso (terza, quarta, quinta) secondo quanto previsto nell’allegato A. La recente disposizione normativa (legge 150/2024) che interviene a modificare l’articolo 15, comma 2 bis, del Dlgs 62/2017, afferma che il punteggio più alto nell’ambito della fascia, spettante sulla base della media dei voti, potrà essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

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I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono, contribuendo di fatto alla formazione della media voti e, di conseguenza, all’attribuzione del credito scolastico. Incidono sulla attribuzione del credito anche i criteri definiti dal collegio dei docenti per la definizione all’interno della banda di oscillazione, una volta consolidata la media. Il valore massimo del percorso di studi è di quaranta punti e costituisce la base alla quale si sommeranno le valutazioni delle tre prove d’esame di competenza della commissione.

I casi particolari

Vi sono alcuni casi particolari, che seguono criteri diversi nella definizione del credito: di seguito ne descriviamo due che differiscono in maniera significativa dal criterio generale. La riforma dei c.d. Nuovi professionali (Dlgs 61/2017) opera a regime per il terzo anno. Di conseguenza, vi saranno studenti che hanno frequentato i percorsi IeFP fino alla classe terza o quarta e hanno, poi, effettuato il passaggio all’istruzione professionale consentito dalla normativa vigente; per tali studenti, che non siano in possesso del credito scolastico per la classe terza e/o quarta, sarà il consiglio di classe che lo attribuirà in fase di ammissione all’esame di stato. L’attribuzione del credito, in questi casi, avviene attraverso il riconoscimento dei “crediti formativi” effettuato al momento del passaggio tra sistema IeFP e IP, tenendo conto di eventuali prove di ingresso nell’istruzione professionale e dei titoli di istruzione e formazione professionale conseguiti.

Una disciplina ancora diversa è quella che riguarda i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello: si tratta, infatti, di percorsi articolati su due periodi didattici, anziché su tre annualità, con conseguente diversa definizione del punteggio relativo al credito. Per tali percorsi, l’articolo 11, comma 5, stabilisce che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il credito scolastico maturato nel secondo periodo didattico sulla base della tabella A allegata al Dlgs 62/2017, con riferimento alla classe quarta; punteggio che dovrà essere, poi, raddoppiato, fino ad un massimo di 25 punti. Il credito relativo al terzo periodo didattico segue quanto indicato dalla tabella A per le classi quinte.

Voto finale

Il credito, dunque, concorre alla definizione del voto di diploma di istruzione secondaria superiore nella misura massima di 40 punti. I rimanenti 60 punti, per un totale non superiore a 100 punti, sono attribuiti dalla commissione sulla base delle tre prove d’esame (prima e seconda prova scritta e colloquio) per ciascuna delle quali dispone di un massimo di venti punti.

La commissione, inoltre, può motivatamente attribuire un punteggio integrativo fino ad un massimo di cinque punti, qualora lo studente sia stato ammesso all’esame con almeno trenta punti di credito e abbia riportato un punteggio complessivo delle prove d’esame di almeno cinquanta punti. I criteri per l’attribuzione di tale “bonus” sono definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

Nella stessa sede sono definiti i criteri per l’attribuzione della lode, cui possono aspirare gli studenti che, al termine delle prove d’esame, abbiano raggiunto il punteggio massimo di cento senza usufruire del punteggio integrativo e che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con decisione unanime del consiglio di classe.

Maturita' 2025: prove, punteggio e calendari degli esami

L’esame di stato è superato se il voto finale è di almeno 60 punti e il tabellone con l’esito dell’esame e l’indicazione del punteggio finale, è pubblicato tramite affissione presso la sede della commissione e, distintamente per ogni classe, nell’area riservata del registro elettronico. Per coloro che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di sessanta punti e quindi non abbiano superato l’esame, sarà riportata esclusivamente la dicitura “Non diplomato”.

Studenti con disabilità

Si sottolinea, infine, coerentemente con quanto previsto dal Dlgs 62/2017, che i candidati con certificazione di Dsa o con disabilità che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, conseguono il diploma finale sul quale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. In casi di particolari gravità, qualora lo studente sia esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segua un percorso didattico differenziato, in sede di esame di Stato sosterrà prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni riportanti gli esiti finali, affissi presso la sede della commissione e resi visibili nella sezione riservata alla classe del registro elettronico.

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