Cassazione

Market abuse secondario, pesano gli indizi

Utilizzabili anche dichiarazioni autoaccusanti se il quadro è già esauriente

di Patrizia Maciocchi

Bitcoins and New Virtual money concept.Gold bitcoins with Candle stick graph chart and digital background.Golden coin with icon letter B.Mining or blockchain technology Jaruwan photo - stock.adobe.com

2' di lettura

English Version

2' di lettura

English Version

Nell’insider trading secondario, non è necessario accertare la fonte dell’informazione privilegiata. Ma pesano gli indizi. La Cassazione (sentenza 11040/2026) ha così respinto il ricorso contro la decisione di confermare la sanzione Consob per l’abuso di mercato, in riferimento all’Opa di Italcementi, commesso il giorno in cui fu lanciata l’offerta pubblica di acquisto da parte del gruppo tedesco HeidelbergCement. In quell’occasione la Consob aveva deliberato sanzioni e confiscato quasi 5 milioni di euro. Nello specifico i giudici di legittimità esaminano il ricorso di un beneficiario economico dell’ente di diritto panamense Tressel Overseas.

La posizione della Cassazione

Nel respingere le eccezioni della difesa, sulla motivazione apparente, la Corte valorizza un insieme di indizi gravi e concordanti.

Loading...

A deporre contro il ricorrente c’erano: il possesso dell’informazione privilegiata, ammesso dallo stesso ricorrente, la successione delle telefonate con chi quell’informazione conosceva in vista dell’imminente arrivo dei soci tedeschi, le dimensioni e le modalità dell’acquisto di azioni - che non avevano mai suscitato l’interesse del ricorrente - che avevano prodotto un plusvalore di oltre un milione e mezzo di euro e i rapporti professionali con Italcementi. Infine la tempistica, con un ordine inoltrato alcune ore prima della diffusione del comunicato, che annunciava l’ok all’accordo.

La Suprema corte nega anche che siano del tutto inutilizzabili le dichiarazioni autoaccusanti dei ricorrente. Per la difesa, infatti, visto il carattere punitivo delle sanzioni, il destinatario dovrebbe godere di tutte le garanzie tipiche del processo penale, a partire dall’avvertimento della facoltà di non rispondere. La richiesta del ricorrente è di rimettere la questione alla Corte Ue. Per la Cassazione però non serve. L’uso delle ammissioni dell’incolpato non è censurabile, in quanto elementi indiretti a conferma di un piano probatorio già esauriente.

Riproduzione riservata ©

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti