Cassazione

Maltrattamenti, obbligo di distanza a 800 metri se le accuse sono gravi

Sì all’inasprimento della misura imposta anche dal Codice rosso. Ma per un timbro sbagliato revocati divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

di Patrizia Maciocchi

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Via libera della Cassazione al divieto di avvicinamentoa una distanza di 800 metri dalla persona offesa se sull'indagato per maltrattamenti in famiglia pendono accuse particolarmentegravi. La Suprema corte ha così respinto, sul punto, il ricorso contro il provvedimento del giudice che imponeva all'indagato l'obbligo di tenersi a una distanza minima di 800 e non di 500 metri come, ad avviso della difesa, previsto dall'articolo 282-ter del Codice penale.

Per i giudici però l'inasprimento è giustificato. Il Gip aveva, infatti, sottolineato la perseveranza dei maltrattamenti e delle persecuzioni a danno della ex, che si erano protratte per mesi, con un crescendo nella gravità e nella frequenza. Un quadro che ha indotto ad allungare la distanza con la presunta vittima, unito all'obbligo di allontanarsi immediatamente in caso di «contatto sociale». Passa invece la censura della difesa relativa alla mancata indicazione dei luoghi off-limits perché frequentati abitualmente dalla persona offesa.

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I giudici di legittimità ricordano, infatti, che nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità il giudice è tenuto a indicarli specificamente. Mentre «nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa - si legge nella sentenza - non è tenuto a indicare i relativi luoghi potendo limitarsi a determinare la stessa».

L'errore nel timbro che compromette la tutela

Una tutela rafforzata che rischia però di essere compromessa, perché la decisione viene annullata anche per quanto riguarda la previsione del controllo a distanza con il braccialetto elettronico aggiunta a penna, con il timbro di un giudice diverso da quello che aveva disposto la misura. Una “svista” che ha delleconseguenze non irrilevanti, perché comporta la revoca dell'applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla presunta vittima e anche della modalità di controllo a distanza. Vizi che - avverte la Cassazione - potrebbero comunque essere eliminati con l'emissione di una nuova misura cautelare. Un rimedio che, ovviamente, richiede tempo.

Il nuovo Codice Rosso

Va ricordato che, dopo le modifiche introdotte con ilnuovo Codice rosso, il giudice è obbligato a disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, insieme al braccialetto elettronico. La Cassazione, infatti, con la sentenza 42892 ha escluso che l'articolo 283-ter rivisto dalla cosiddetta riforma Roccella (legge 168/2023, commi 1 e 2 ter del Codice di rito penale) lasci al giudice margini di discrezionalità nell'applicare la sola misura cautelare della distanza - non inferiore a 500 metri dopo il restyling del Codice del 2019 - senza il dispositivo elettronico.

Una lettura coerente con lo spirito del legislatore teso a rafforzare il contrasto allaviolenza domestica e di genere, che ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale (sentenza 173/2024), che ha dichiarato la legittimità costituzionale delle norme che impongono, nel divieto di avvicinamento per i reati di genere, una distanza minima di 500 metri e l'applicazione del braccialetto elettronico. Disposizioni che, anche se più stringenti per l'indagato, sono sopportabili a fronte dell'esigenza di tutelare la persona offesa. Una tutela che, come nel caso esaminato, rischia di essere pregiudicata per un errore di cancelleria che comporta l'alleggerimento delle misure.

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