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Liti fiscali, norme utili (forse) a migliorare i processi. Ma non a ridurne il numero

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

16/05/2017 - ILSOLE24ORE - QUOTIDIANO - 5 (giustizia tributaria)

3' di lettura

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L’analisi dei dati non lascia spazio a equivoci: il carico del contenzioso tributario negli ultimi anni – al di là delle riforme – è pressoché costante. Ovviamente ogni realtà territoriale ha le proprie caratteristiche economiche e imprenditoriali che si riflettono anche sull’oggetto delle pretese e dei processi: ad esempio, i contenziosi Ires in alcune regioni sono più bassi solo perché in quei territori le società di capitali sono meno numerose rispetto ad altri, come è ovvio che in alcune regioni dove ci sono importanti scali portuali mercantili le controversie doganali siano maggiori.

A ben vedere, le varie riforme della giustizia tributaria degli ultimi anni, per come formulate, possono incidere, al più, sul miglioramento della qualità del processo, ma non sull’entità dei procedimenti.

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Un effetto deflattivo si poteva (ovviamente) conseguire intervenendo sugli strumenti deflattivi (e non sul contenzioso), ma la riforma fiscale ha quasi totalmente ignorato la problematica. Unica eccezione è stata l’introduzione della conciliazione in Cassazione che al limite potrà incidere (con effetti da verificare) sul carico dei procedimenti pendenti in sede di legittimità.

Per la deflazione dei giudizi di merito, invece, è stato fatto ben poco, senza contare che, con la (condivisibile) abrogazione della mediazione, è stato comunque eliminato un filtro seppur minimo, non bilanciato dal potenziamento degli istituti deflattivi esistenti. E infatti – tranne ritocchi formali – l’acquiescenza, il procedimento di adesione, la conciliazione e gli altri istituti non hanno subìto modifiche di rilievo. Basti pensare che non si è consentito di rateizzare le sanzioni in caso di acquiescenza su di esse, con prosecuzione del processo sulle sole imposte. Con il risultato che nessuno sceglie la via dell’acquiescenza sulle sanzioni e non si determina né un aumento del gettito, né una riduzione dell’oggetto del contendere alle sole imposte.

Si è puntato molto sul contraddittorio preventivo. Ma è sufficiente un rapido confronto con gli addetti ai lavori per ricavare l’impressione che questo istituto – a meno di un cambio di mentalità e di approccio degli uffici – sembri quasi volto a consentire al Fisco di perfezionare la pretesa alla luce delle osservazioni dei contribuenti, garantendosi peraltro l’ulteriore proroga dei termini decadenziali.

Alla fine la sensazione è che una concreta riduzione del carico dei procedimenti forse non interessi.

Gli uffici legali delle Entrate, fatta eccezione per realtà encomiabili, talvolta non rinunciano o rivedono pretese infondate avanzate dai colleghi degli uffici controlli; l’agenzia della Riscossione e gli enti locali spesso demandano le scelte deflattive a difensori privati che poi in udienza riferiscono di non aver avuto indicazioni dall’ufficio per abbandonare o conciliare le controversie. I difensori dei contribuenti, in alcuni casi, sollecitano l’avvio o la prosecuzione della lite invocando singolari eccezioni difensive, chiaramente infondate e destinate a essere respinte, solo perché avallate da qualche isolata pronuncia.

A ciò si aggiunga che alcune delle nuove norme introdotte, almeno apparentemente, sembravano volte alla risoluzione delle controversie o a non duplicare decisioni già assunte da altre giurisdizioni o ancora a risolvere annose e diffuse questioni interpretative oggetto di contenzioso. Tuttavia, forse perché poco chiare, sono state interpretate (e quindi applicate) in senso sfavorevole al contribuente. Ma ciò nonostante, non sono state finora modificate o chiarite.

In questo scenario, chi rischia di rimetterci è il contribuente onesto, che si è sfortunatamente imbattuto in qualche singolare pretesa avallata poi da qualche giudice secondo cui – essendo il contribuente un potenziale evasore – nel dubbio, è preferibile dar ragione all’Erario.

Il pericolo è che dopo queste singolari esperienze anche il contribuente che ha adempiuto con puntualità ai propri obblighi fiscali, guardi con invidia e magari emuli chi, invece, imperterrito evade e certamente non teme fantasiose contestazioni discusse poi in un’udienza della durata di qualche minuto.

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