Liti fiscali, norme utili (forse) a migliorare i processi. Ma non a ridurne il numero
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L’analisi dei dati non lascia spazio a equivoci: il carico del contenzioso tributario negli ultimi anni – al di là delle riforme – è pressoché costante. Ovviamente ogni realtà territoriale ha le proprie caratteristiche economiche e imprenditoriali che si riflettono anche sull’oggetto delle pretese e dei processi: ad esempio, i contenziosi Ires in alcune regioni sono più bassi solo perché in quei territori le società di capitali sono meno numerose rispetto ad altri, come è ovvio che in alcune regioni dove ci sono importanti scali portuali mercantili le controversie doganali siano maggiori.
A ben vedere, le varie riforme della giustizia tributaria degli ultimi anni, per come formulate, possono incidere, al più, sul miglioramento della qualità del processo, ma non sull’entità dei procedimenti.
Un effetto deflattivo si poteva (ovviamente) conseguire intervenendo sugli strumenti deflattivi (e non sul contenzioso), ma la riforma fiscale ha quasi totalmente ignorato la problematica. Unica eccezione è stata l’introduzione della conciliazione in Cassazione che al limite potrà incidere (con effetti da verificare) sul carico dei procedimenti pendenti in sede di legittimità.
Per la deflazione dei giudizi di merito, invece, è stato fatto ben poco, senza contare che, con la (condivisibile) abrogazione della mediazione, è stato comunque eliminato un filtro seppur minimo, non bilanciato dal potenziamento degli istituti deflattivi esistenti. E infatti – tranne ritocchi formali – l’acquiescenza, il procedimento di adesione, la conciliazione e gli altri istituti non hanno subìto modifiche di rilievo. Basti pensare che non si è consentito di rateizzare le sanzioni in caso di acquiescenza su di esse, con prosecuzione del processo sulle sole imposte. Con il risultato che nessuno sceglie la via dell’acquiescenza sulle sanzioni e non si determina né un aumento del gettito, né una riduzione dell’oggetto del contendere alle sole imposte.
Si è puntato molto sul contraddittorio preventivo. Ma è sufficiente un rapido confronto con gli addetti ai lavori per ricavare l’impressione che questo istituto – a meno di un cambio di mentalità e di approccio degli uffici – sembri quasi volto a consentire al Fisco di perfezionare la pretesa alla luce delle osservazioni dei contribuenti, garantendosi peraltro l’ulteriore proroga dei termini decadenziali.








