Vittime straniere del Terzo Reich possono eseguire sentenze su beni tedeschi in Italia
I creditori stranieri esclusi dal Fondo ristori possono proseguire le azioni esecutive. Dai giudici una sentenza che mette al centro la dignità umana
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Le vittime straniere (o i loro eredi) dei crimini commessi all'estero dal terzo Reich - espressamente esclusi dall'accesso al Fondo ristori, unico soggetto legittimato a pagare - in fase esecutiva - quanto accertato con sentenza di condanna, mantengono il diritto di proseguire l'esecuzione forzata sui beni commerciali della Repubblica federale tedesca presenti in Italia. La Deutsche Bahn AG, ferrovia di stato tedesca, aveva provato a bloccare l'esecuzione forzata su beni tedeschi presenti in Italia chiesta da cittadini greci vittime di crimini di guerra commessi dalla Germania durante la Seconda guerra mondiale.
L'istituzione del Fondo Ristori nel 2022
Con la sentenza n. 8785 depositata ieri, la Terza sezione civile della Cassazione ha respinto il ricorso principale di Deutsche Bahn AG, nonché quello incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e precisato che le procedure esecutive promosse per ottenere il credito risarcitorio da parte di cittadini stranieri, vittime di crimini di guerra commessi all'estero, devono trovare soddisfazione relativamente alle vittime che non hanno accesso al «Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle Forze del Terzo Reich tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
Questo Fondo era stato istituito per chiudere la controversia tra Germania e Italia che aveva portato a due successive azioni di Berlino dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la quale aveva affermato il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione. Era intervenuta, poi, la Corte costituzionale con le sentenze 238/2014 e 159/2023.
Via libera all'esecuzione forzata per i creditori stranieri
Con la sentenza di ieri, la Cassazione ha precisato, in primo luogo, che deve essere assicurato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancita dall'articolo 24 della Costituzione. Questo implica non solo la possibilità di rivolgersi a un giudice, ma anche di ottenere l'esecuzione del provvedimento giudiziale, inclusa, quindi, l'esecuzione forzata della pronuncia. Di conseguenza, se è adottata una legge che dispone un rimedio alternativo al risarcimento come l'utilizzo del Fondo ristori ma questo strumento non è di fatto accessibile ai cittadini stranieri che agiscono in quanto vittime di crimini commessi all'estero espressamente esclusi dall'accesso al Fondo, il no all'exequatur o l'impossibilità di procedere con il titolo esecutivo in Italia comporta una violazione del principio dell'effettività della tutela, con compromissione dei diritti delle vittime.
La legge 29 giugno 2022 n. 79, che aveva convertito il decreto-legge n. 36/2022, disponendo l'estinzione delle procedure esecutive relative a titoli riconosciuti da sentenze straniere con le quali la Germania è stata condannata al risarcimento dei danni, deve essere interpretata – osserva la Cassazione - «in senso costituzionalmente orientato», per garantire i diritti delle vittime i cui diritti fondamentali sono stati lesi. Pertanto, - precisa la Cassazione – l'estinzione delle procedure esecutive deve essere limitata ai creditori che hanno diritto di accedere al Fondo ristori e non può essere estesa ai creditori stranieri che agiscono su beni tedeschi in Italia in forza della condanna per crimini. Pertanto, «l'estinzione non può operare se non è garantito il subentro dello Stato nell'obbligazione risarcitoria».









