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Lavoro, arrivano i bonus 2.0: ecco i nuovi incentivi per donne, giovani e Zes

Nella bozza del decreto 1° maggio anche la decontribuzione su conciliazione vita-lavoro

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Con il decreto 1 maggio arrivano i bonus donne 2.0, giovani 2.0, Zes 2.0, che vengono potenziati, seppur con dei paletti. IMAGOECONOMICA

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Cambiano, e vengono riscritti, gli incentivi al lavoro. Arrivano i bonus donne 2.0, giovani 2.0, Zes 2.0, che vengono potenziati, seppur con dei paletti. Si introduce anche una decontribuzione per i datori di lavoro che favoriscono la conciliazione vita-lavoro. Sono questi alcune delle novità del decreto 1° maggio, che oggi, salvo sorprese dell’ultima ora, approda in Consiglio dei ministri. Ma procediamo con ordine.

Il bonus donne 2.0

Partiamo dalle donne. Per i datori che assumono, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

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L’importo sale a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto; e il datore, per beneficiarne, non devono aver licenziato nei sei mesi precedenti (nella medesima unità produttiva).

Il bonus giovani 2.0

Passando ai giovani, si riscrive l’incentivo che, con il recente Milleproroghe, si sarebbe esaurito al 30 aprile, e con una riduzione (70%). Adesso si stabilisce che per tutte le assunzioni stabili di under 35 effettuate fino al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, per 24 mesi, di 500 euro su base mensile.

Le assunzioni incentivate sono di under 35, privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito ovvero sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”. L’esonero, che non si applica a lavoro domestico e apprendistato, sale a 650 euro qualora i datori che assumono hanno sede (o una unità produttiva) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

L’incentivo è di 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”. Come per le donne, è necessario che l’assunzioni comporti un incremento occupazionale netto, e che il datore non abbia licenziato nei sei mesi precedenti.

Il bonus Zes 2.0

Ancora. Per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali ai datori che assumono a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero integrale (100%) dei contributi nel limite di 650 euro su base mensile.

L’incentivo spetta alle assunzioni effettuate da aziende che occupano fino a 10 dipendenti (nel mese dell’assunzione) e viene riconosciuto nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Conciliazione vita-lavoro

Nella bozza di decreto 1° maggio spunta anche la decontribuzione per le imprese che investono nella conciliazione vita-lavoro.

Per sostenere famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto alle imprese in possesso di certificazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 , un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro determinato in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

L’esonero è determinato con decreto dell’Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del ministro del Lavoro e con Mef, da adottarsi entro trenta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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