Incentivi solo per chi applica i trattamenti retributivi dei contratti leader
Nella bozza di decreto Lavoro l’accesso ai benefici è condizionato al rispetto dei trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati più rappresentativi
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L’accesso ai benefici per i datori di lavoro previsti dal decreto 1 maggio spetta se il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non è inferiore al trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti leader. Quindi per godere degli incentivi - in primis la decontribuzione per le assunzioni di giovani under 35, di over 35 nella Zes Unica del Mezzogiorno e di donne “svantaggiate”-, occorre applicare trattamenti economici comprensivi di minimi tabellari, indennità e salario accessorio, analoghi a quelli dei Ccnl firmati dalle associazioni datoriali e dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Le condizioni per assicurare un salario giusto
La bozza del Dl portata in consiglio dei ministri per sostenere la diffusione del “salario giusto”, fa riferimento al Trattamento economico complessivo (Tec) definito dai Contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» - i cosiddetti contratti leader - avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. Anche il Tec previsto dai Ccnl firmati da sindacati minori non può essere inferiore al Tec individuato dal Ccnl leader. Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il Tec non può essere inferiore a quello previsto dal Ccnl leader. Sulla piattaforma digitale SIISL, le posizioni di lavoro pubblicate devono recare l’indicazione del Ccnl applicato con il codice alfanumerico unico assegnato, la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.
I contratti scaduti dopo l’entrata in vigore del Dl
A rischio un’altra norma della bozza che prevede che gli incrementi retributivi previsti dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi dodici mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo previsto, alla variazione dell’IPCA, entro il tetto massimo del 50% annuo, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali. La norma si applica ai Ccnl che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto; per i Ccnl già scaduti, le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027.
Si rifinanzia il Fondo nuove competenze
Nella bozza figura anche il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze incrementato, per il 2026, di 500 milioni gravanti sugli avanzi di amministrazione del rendiconto Anpal - che finanzia la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi - norma tuttavia a rischio per problemi di copertura (si veda «Il Sole -24 ore» del 26 aprile).
Salute e sicurezza sul lavoro
Un capitolo della bozza di Dl è dedicato alle norme su salute e sicurezza sul lavoro: nel Dlgs n.81 del 2008 si aggiunge il riferimento alle certificazioni relative all’espletamento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal decreto, devono essere caricati dal datore di lavoro all’interno del Fascicolo Sociale e Lavorativo, interoperabile con la piattaforma SIISL ai fini della loro validità, entro cinque giorni dalla data di rilascio da parte degli enti formatori.










